Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7087

Contributi figurativi, Diritto a pensione, Misura della
pensione, Erronee informazioni fornite dall’Inps

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Frosinone di rigetto della domanda di A.S. volta ad
ottenere l’indennizzo, di cui all’art.
7, comma 3, DLGS n. 207/1996, relativo al periodo dalla presentazione della
domanda in data 27/4/1998 a quella dell’avvenuto riconoscimento in data
1/11/1998, nonché il risarcimento del danno per avere l’Istituto erroneamente
comunicato la valenza dei contributi figurativi di cui al citato Dlgs n 207/1996, sia ai fini del conseguimento del
diritto a pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa.

La Corte ha rilevato che la mancata attribuzione del
beneficio era derivato dalla mancanza della richiesta da parte del S. di
cancellazione dal REC (registro esercenti commercio), elemento costitutivo per
l’attribuzione del beneficio.

Quanto all’erronee informazioni fornite dall’Inps ha
rilevato che il tenore delle informazioni generali date dall’Inps non valevano
a radicare la responsabilità dell’ente, essendo l’assistito in grado di
conoscere e di controllare, eventualmente con l’ausilio di un legale o di
istituzioni a ciò deputate, l’effettiva disciplina applicabile e che analoghe
osservazione dovevano essere date con riferimento all’affermazione secondo cui
l’osservanza di tempi più rapidi per l’istruttoria da parte dell’Inps lo
avrebbe reso edotto della necessità di cancellarsi dal REC.

2. Avverso la sentenza ricorre il S. con 6 motivi
ulteriormente illustrati con memoria.

Resiste l’Inps eccependo preliminarmente la
tardività del ricorso in cassazione.

 

Ragioni della decisione

 

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per tardività.

Esclusa la fondatezza dell’eccezione di difetto di
procura dell’Inps atteso che la procura risulta rilasciata dal commissario
straordinario dell’Istituto ” dott. V.G.”, che come tale è il legale
rappresentante dell’Istituto, va rilevato che il ricorso risulta notificato
oltre l’anno della pubblicazione della sentenza impugnata. Quest’ultima risulta
depositata il 4/2/2013 ed il ricorso passato per la notifica il 18/3/2014 e
dunque, oltre l’anno fissato dall’art. 327 cpc,
nella versione applicabile ratione temporis.

Priva di fondatezza è l’osservazione di parte
ricorrente secondo cui il ricorso in Cassazione non era tardivo in quanto
avrebbe dovuto tenersi conto della sospensione del termine feriale. Tale
argomento è infondato.

Non inducono, infatti, un diverso convincimento le
osservazioni contenute nella memoria ex art. 378
cpc depositata dal ricorrente,non risultando in essa dedotti argomenti
idonei a dissociarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui in materia
del lavoro e della previdenza non trova applicazione la sospensione citata di
cui agli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941,
valutate le esigenze di speditezza e concentrazione che giustificano
l’applicazione della deroga in tali cause.

Nella specie si tratta di questione che attiene alla
materia della previdenza avendo ad oggetto la richiesta di indennizzo di cui
all’art. 7, comma 3, DLGS n.
207/1996, ed anche una richiesta di risarcimento per le informazioni che il
ricorrente assume di aver assunto dall’Istituto incidenti sul trattamento
richiesto.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso va
dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese
processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge,
nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis,
dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7087
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