L’Amministrazione dello Stato, che corrispondeal personale docente non di ruolo impiegato all’estero arretrati retributivi per effetto di sentenze di condanna, deve assoggettarli a tassazione separata. Laddove l’Amministrazione pubblica non sia a conoscenza dell’aliquota media IRPEF del lavoratore, potrà applicare agli arretrati retributivi l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui sono erogate le somme.

Nota a AdE Risposta 5 febbraio 2020, n. 24

Marialuisa De Vita

Con la Risposta n. 24 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare agli arretrati retributivi versati dal datore di lavoro ai propri dipendenti in esecuzione di una sentenza di condanna.

Nel caso di specie, il datore di lavoro (una Pubblica Amministrazione) veniva condannato a restituire ai propri dipendenti (insegnanti assunti con contratto a tempo determinato, non più in servizio) le trattenute mensili effettuate in busta paga a titolo di indennità integrativa speciale. Al fine di poter liquidare correttamente le suddette somme, il datore di lavoro si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere, in particolare, se esse rientrassero tra quelle che, ai sensi dell’art. 17  TUIR, devono essere assoggettate a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo affermativamente al quesito posto dall’istante, ha chiarito che gli emolumenti in questione rientrano tra le somme  che l’art. 17, co. 1, lett. b) TUIR assoggetta a tassazione separata (le riconduce agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”). Ricorda l’Amministrazione finanziaria come la ratio del regime di tassazione separata sia quella di evitare che relativamente ai redditi percepiti successivamente al periodo di maturazione il contribuente possa subire un pregiudizio dalla progressività delle aliquote previste ai fini IRPEF. Tuttavia, non è escluso che tali redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, “se ciò risulta più favorevole per il contribuente” (art. 17, co. 3 TUIR).

Passando ad esaminare le modalità di tassazione dei redditi assoggettati a tassazione separata, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, ai sensi dell’art. 21 TUIR, l’imposta è determinata:

  • applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui le somme sono percepite;
  • applicando l’aliquota stabilita dall’art. 11 TUIR per il primo scaglione di reddito nell’eventualità in cui non sia stato prodotto reddito imponibile nei due anni precedenti quello di percezione delle somme.

Tali regole si applicano anche laddove il datore di lavoro sia, come nel caso di specie, un’Amministrazione dello Stato (cfr. art. 29, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973).

Da quanto fin qui esposto deriva che l’istante dovrà assoggettare a tassazione separata gli importi complessivamente spettanti ai lavoratori e, qualora non sia a conoscenza dell’aliquota media dei singoli docenti, potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice.

Sono assoggettati a tassazione separata gli arretrati retributivi corrisposti dallo Stato ai propri dipendenti per effetto di sentenza di condanna
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