Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6946

Riconoscimento dei benefici combattentistici previsti per gli
orfani di guerra ex art. 2, co. 2, L. n. 336/1970, Dirigenti medici sanitari
del Servizio sanitario nazionale, Inquadramento in un ruolo unico, Non
identificabili distinte qualifiche, né distinte classi stipendiali, Qualifica
o classe di stipendio immediatamente superiore da intendere come quella
eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza

Ritenuto in fatto

1. Il dottor A. B., in servizio presso l’Azienda USL
(…) in qualità di dirigente medico con incarico di direzione di struttura
semplice, adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere  all’atto del collocamento a riposo avvenuto
1/6/2008 il riconoscimento dei benefici combattentistici previsti per gli
orfani di guerra di cui all’art. 2 comma 2 della I. n. 336 del 1970, ovvero il
conferimento ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di
buonuscita della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione,
immediatamente superiore a quella posseduta, riferita ai dirigenti medici di
struttura complessa.

2. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza
di primo grado che aveva rigettato il ricorso, argomentando che il presupposto
per il riconoscimento di quanto richiesto è che si tratti della qualifica
eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza. Nel caso,
invece, il contratto collettivo di lavoro (CCNL normativo 2002-2005 economico
2002-2003) prevedeva che per i dirigenti medici sanitari del Servizio sanitario
nazionale, inquadrati in un ruolo unico, non fossero identificabili distinte
qualifiche, né distinte classi stipendiali, dal momento che lo stipendio
tabellare è unico per tutti e gli altri emolumenti retributivi di carattere
generale sono strettamente connessi all’incarico conferito.

3. Per la cassazione della sentenza A. B. ha
proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui l’Azienda U.S.L. (…) ha
resistito con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

4. Come primo motivo il ricorrente deduce la nullità
della sentenza per violazione dell’articolo
15 comma 1 del d.lgs, 30-12-1992 n. 502 in relazione all’articolo 2 comma 2
della I. n. 336 del 1970 e all’articolo 3 della I. n. 824 del 1971. Sostiene
che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nell’ambito
della dirigenza sanitaria il richiesto passaggio dalla qualifica o classe di
stipendio di dirigente medico con incarico di struttura semplice a quella di
dirigente medico con incarico di struttura complessa integrerebbe uno sviluppo
di carriera, in base a quanto previsto dall’articolo 15 del d.lgs n. 502 del 1992
e dal conseguente CCNL dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario
Nazionale del 8.6.2000, art. 27.

5. Come secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 37 del CCNL dei
dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale normativo
2002-2005 ed economico 2002-2003.

Sostiene che la sentenza sarebbe parimenti erronea
quando argomenta che in base alla normativa richiamata non esisterebbero classi
stipendiali separate, ma un ventaglio di compensi e indennità connesse alla
singola posizione e alla singola funzione. Al contrario, – sostiene, a mente
dell’ art. 37 sopra
richiamato, che sarebbero previste anche per la retribuzione di posizione
minima contrattuale specifiche classi stipendiali corrispondenti a ciascuna
qualifica contemplata contrattualmente per i dirigenti medici del Servizio
Sanitario Nazionale.

6. Il ricorso non è fondato.

7. La disposizione che viene in esame è l’art. 2
della I. 24/05/1970, n. 336, recante le norme a favore dei dipendenti civili
dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, che prevede che « Ai
dipendenti indicati all’articolo 1, all’atto della cessazione dal servizio per
qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della
pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici
di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico
per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in
territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in
internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o
infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta
degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma,
va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione
immediatamente superiore a quella posseduta».

8. Questa Corte, nell’esaminare la richiamata
disposizione, ha chiarito (Cass.n.10936 del
18/05/2011, conf.Cass. n. 1866 del 28/01/2010)
che «In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all’art. 2,
comma secondo, legge n. 336 del 1970, come interpretato dall’art. 3 della legge
n. 824 del 1971, per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore
si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di
appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e
dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e
indipendentemente dal sistema di conferimento, mentre, con riguardo agli
ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti,
funzionari, impiegati e subalterni, si intende quella che si articola nei gradi
conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi ».

9. Deve dunque trattarsi di qualifica o classe di
stipendio costituente la progressione professionale individuata dalla
contrattazione collettiva nell’ambito della carriera di appartenenza.

10. Tale principio, che dev’ essere applicato anche
nel caso in esame, determina il rigetto del primo motivo di ricorso.

11. Nell’ambito della riforma che ha istituito il
ruolo unico della dirigenza sanitaria, è stato introdotto dal d.lgs. 19 Giugno 1999 n. 229 il nuovo testo dell’art. 15 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502,
comma 1, che testualmente recita: «Fermo restando il principio dell’invarianza
della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione
collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle
funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli
incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità
del risultato ».

12. Si è così delineato un sistema basato sulla
previsione del contratto di incarico dirigenziale (sempre a tempo determinato)
correlato a criteri predeterminati di modalità di assegnazione degli stessi,
graduazione delle funzioni, verifica e valutazioni.

13. Il CCNL della dirigenza del servizio sanitario
nazionale del 8 Giugno 2000 ha individuato
all’art. 27 le seguenti
tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari:

« a) incarico di direzione di struttura complessa.
Tra essi sono ricompresi l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto

sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. 502/1992;

b) incarico di direzione di struttura semplice;

c) incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e
di controllo.

d) incarichi di natura professionale conferibili ai
dirigenti con meno di cinque anni di attività».

14. In coerenza con la previsione dell’art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del
1992, introdotto dal su richiamato d.lgs n. 229
del 1999, il successivo art.
28 del CCNL del 2000 al comma 9 ha previsto che gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni
e non superiore a cinque, con facoltà di rinnovo, mentre l’art. 29 ha aggiunto che gli
incarichi di direzione di struttura complessa, dopo la prima fase di
applicazione transitoria della disciplina, sono conferiti con le procedure
previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale,
ed hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o per periodo più breve, secondo le previste procedure di verifica.

15. Ne risulta quindi un sistema che non è basato su
una progressione nell’ambito della carriera di appartenenza, ma
sull’attribuzione di incarichi, e della correlata classe di stipendio, legata
al superamento di una procedura di valutazione compiuta nell’ambito degli
incarichi di struttura disponibili, affidata al compimento di atti di gestione
dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali (Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6075).

16. Sulla base degli stessi presupposti di diritto
risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, risultando anche il
trattamento economico accessorio imprescindibilmente legato all’incarico
formalmente attribuito.

17. Il d.lgs. n. 165 del 2001, art.
24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione
collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con
qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle
funzioni attribuite. Con riferimento alla dirigenza medica, in particolare, il
provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione
riconducibile al d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, ed integra un elemento costitutivo
della parte variabile della retribuzione di posizione (Cass. n. 91 del 2019,
Cass. n. 19040 del 2015).

18. Coerentemente, questa Corte è ferma nel negare
ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato l’applicazione dell’art. 2103 c.c. con riferimento al mancato
riconoscimento delle mansioni superiori, affermandosi che l’inapplicabilità di
tale disposizione, sancita in via generale dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del
2001, trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una
posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni,
bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico
dirigenziale; il principio viene ribadito per la dirigenza sanitaria, proprio
valorizzandosi la circostanza che essa è inserita in un unico ruolo distinto
per profili professionali e in un unico livello, dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del
1992 e dall’art. 28, comma
6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000. (v. Cass. 03-09-2018, n. 21565, Cass. 04/01/2019, n. 91).

19. Segue coerente il rigetto del ricorso.

20. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono
la soccombenza.

21. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, ove
dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €
4.000,00 per compensi professionali, oltre ad 
€ 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%
ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, ove
dovuto.

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