Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2020, n. 6093

Contratto di appalto, Trattamento di fine rapporto,
Responsabilità solidale in relazione al periodo lavorativo nell’ambito
dell’appalto intercoso tra due imprese, Domanda al Fondo di garanzia Inps,
Domanda di mero accertamento del diritto di surroga, Ammissione del lavoratore
allo stato passivo del fallimento, Esclusione del diritto di surroga

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la
sentenza del Tribunale di Verbania di accoglimento dell’opposizione proposta da
T. al decreto ingiuntivo ottenuto da B.P. nei confronti dell’ex datore di
lavoro P.M.A. spa e di T. per il pagamento in solido, ex art. 29, 2 comma, D.lgs. n. 276/2003,
del TFR maturato in relazione al periodo lavorativo nell’ambito dell’appalto
intercoso tra le due imprese.

L’opponente T. aveva chiesto la limitazione della
condanna al netto delle ritenute fiscali e del TFR maturato successivamente al
2003; aveva poi formulato una domanda di garanzia nei confronti della P.M.A. e
l’accertamento nei confronti dell’Inps – Fondo di garanzia, terzo chiamato,
della sussistenza del suo diritto a subentrare ex art.
1203 cc nel credito del lavoratore relativo al TFR verso il Fondo di
Garanzia.

La Corte ha rilevato, con riferimento all’eccezione
proposta dall’Inps del mancato esperimento della procedura amministrativa da
parte di T., che quest’ultima aveva proposto una domanda di mero accertamento
del diritto di surroga per la quale non sussisteva l’obbligo della previa
domanda amministrativa.

Ha rilevato, inoltre, che/qualificata la domanda di
T. come di mero accertamento del diritto di surroga, non era subordinata
all’ammissione del lavoratore per il TFR allo stato passivo della procedura
concorsuale della soc P. M..

Secondo la Corte sussisteva l’interesse ad agire di
T. all’accertamento del suo diritto a presentare domanda di liquidazione del
TFR in luogo del lavoratore considerato che nelle more era intervenuta
l’insolvenza del datore di lavoro (già sussistente in via di fatto prima della
causa), accertata con sentenza del Tribunale di Roma di ammissione della P. M.
alla procedura di amministrazione straordinaria e alla successiva conversione
in fallimento, e che l’accertamento richiesto al giudice avrebbe potuto
vincolare l’ente previdenziale ad accettare la successione della società nel
diritto dei lavoratori aventi diritto ad accedere al fondo di garanzia, quindi
a riconoscere il diritto di T. a presentare domanda di liquidazione del TFR ex art. 2 legge n. 297 del 1982 in
luogo di lavoratori.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due
motivi. Resiste T. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il lavoratore è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione
dell’art. 2, commi 1 e 2, 7, 8 L.
n. 297/1982, degli art. 442, 443 cpc e 148
disp.att.cpc, dell’art. 12 preleggi.
Censura la sentenza per aver ritenuto non necessaria la domanda amministrativa trattandosi
di domanda di mero accertamento del diritto alla surroga.

Deduce che l’art. 443
cpc non contempla alcuna distinzione tra domanda di accertamento o di
condanna e che l’obbligazione verso il Fondo di Garanzia ha natura
previdenziale ben distinta da quella retributiva del TFR verso il datore di
lavoro (SU 19992/2009 ed altre).

4. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia
violazione dell’art. 100 cpc, dell’art. 2 L. n. 297/1982 per aver
la Corte ritenuto sussistere l’interesse pur in assenza del presupposto legale
di cui all’art. 2 L. 297/1982
dell’ammissione al passivo del TFR nella procedura concorsuale instaurata nei
confronti del datore di lavoro. Osserva che la sentenza aveva ritenuto
sussistere l’interesse della società in presenza dell’esistenza del credito
insoluto e l’insolvenza del datore di lavoro.

5. E’ necessario esaminare con precedenza il secondo
motivo in applicazione del principio della “ragione più liquida”
affermato da questa Corte secondo cui , ove sussistano cause che impongono di
disattendere il ricorso, la stessa Corte di Cassazione è esentata dall’esaminare
questioni processuali quale quella posta dal primo motivo circa la
proponibilità del ricorso giudiziario (cfr Cass. Ord. n. 10839/2019,
11287/2018).

6. Va rilevato, da un lato, l’erroneità della
sentenza impugnata che sembra pervenire ad attribuire il diritto, in capo a T.,
di surrogarsi al lavoratore anche a prescindere dall’ammissione di quest’ultimo
al passivo della P. M.A. e sul presupposto della sufficienza dell’esistenza del
credito insoluto e dell’insolvenza del datore di lavoro. Va ricordato, infatti,
che l’art. 2 L. n. 297/1982,
dopo aver previsto l’istituzione del Fondo di garanzia “con lo scopo di
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cc, spettante ai lavoratori o loro
aventi diritto” stabilisce al secondo comma che “trascorsi 15 giorni
dal deposito dallo stato passivo”, “il lavoratore o i suoi aventi
diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del
trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.

7. Dall’altro lato, deve osservarsi che – pur
ravvisandosi un concreto interesse di T., già convenuta dal lavoratore per
ottenere il pagamento del TFR ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ad
una pronuncia che accerti il suo diritto a surrogarsi nei diritti del
lavoratore verso il Fondo di garanzia sia pure condizionata all’ammissione del
lavoratore stesso al passivo della M.A. – va qui ribadita la considerazione,
preliminare e assorbente in punto di diritto e scevra dalle difficoltà insite
nell’interpretare la reale volontà della Corte d’appello, che comunque la
costante giurisprudenza di questa Corte ha escluso che T. possa essere
qualificata come avente diritto del lavoratore e che, quindi, possa surrogarsi
nella sua posizione verso il Fondo di garanzia gestito dall’INPS.

8. A riguardo deve preliminarmente escludersi che si
sia formato il giudicato interno sul diritto di T. alla liquidazione del TFR,
ex art. 2 legge n. 297 del 1982,
in luogo del lavoratore e nei confronti del Fondo di garanzia, in quanto non
attinto da alcuna censura in appello (non sembra a riguardo condivisibile
quanto diversamente affermato in Cass. 25176/2019).

La riproposizione in appello, e poi nel ricorso in
cassazione, da parte dell’Inps delle eccezioni di difetto di domanda
amministrativa e di carenza di interesse ad agire di T. s.p.a. sulla domanda di
accertamento del diritto di surroga, hanno impedito il formarsi del giudicato
sulla conseguente domanda di accertamento della sussistenza del diritto di T.
di surroga trattandosi di questioni preliminari il cui eventuale accoglimento o
rigetto avrebbe effetto sulle parti della sentenza da esse dipendenti ex art. 336 cpc, quale appunto quella di accertamento
del diritto di surroga.

9. La questione della sussistenza o meno del diritto
di surroga di T. è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (cfr tra
le tante Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544),
qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva
della committente (nella specie, T. s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,
corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio
appaltatore non è riconducibile a quella dell’«avente diritto dal lavoratore»,
quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della legge nr. 297 del 1982, art. 2
(a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro
insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori «o loro aventi
diritto»).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria
nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e
non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2;
è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il
datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 nr. 3
cod.civ. (cfr. sempre Cass. nr. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass. n. 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami
di giurisprudenza).

10. Per le ragioni che precedono il ricorso
principale deve essere accolto.

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale
condizionato T. denuncia violazione dell’art. 1, commi 755-757, L. n.
296/2006 e del DM 30/1/2007 e dell’art. 2697 in relazione all’art. 2120, nonché in relazione all’art. 29, 2 comma d.lgs. n. 276/2003.
Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione all’art. 1, commi 755-757, L. n.
296/2006 con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto
maturate dal lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 anche
in relazione alle disposizioni del D.lgs.
n. 163/2006, art. 5 e 118
e All. VI, nonché del DPR 5/10/2010 n. 207, art. 4, 5 e 6
non potendo alla fattispecie trovare applicazione l’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.

12. Il ricorso incidentale condizionato deve essere
dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché propone censure che
non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì a
questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole
assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che
costituisce il presupposto dell’impugnazione.

13. Per le considerazioni che precedono la sentenza
impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso principale e la causa
rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per l’esame
delle questioni oggetto del ricorso incidentale , nonché per la liquidazione delle
spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n.
115/2002 per la condanna del ricorrente incidentale a pagare il raddoppio
del contributo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara
inammissibile l’incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in
relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13
se dovuto.

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