Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 marzo 2020, n. 7484

Assunzione come invalido per causa di servizio con
ascrivibilità alla terza categoria, Maggiorazione contributiva ex art. 80, co. 3, L. n. 388/2000,
Contribuzione figurativa per il periodo del servizio militare di leva ex art. 49, L. n.153/1969

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza
dell’11 marzo 2014, ha respinto il gravame svolto dall’INPS, nei confronti di
A.C., avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla
maggiorazione contributiva ex art.
80, comma 3, legge n.388 del 2000 (nella misura di due mesi per ciascun
anno di lavoro, dal 15 giugno 1983 al 31 maggio 2009) in quanto assunto come
invalido per causa di servizio con ascrivibilità alla terza categoria; la
contribuzione figurativa, prevista dall’art. 49 legge n.153 del 1969,
per il periodo del servizio militare di leva, prestato dal 16 ottobre 1972 al
30 settembre 1975, e non per il successivo periodo di ferma volontaria e,
conseguentemente, aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del diritto
alla pensione di anzianità, con decorrenza 1° ottobre 2009, ritenuto
insussistente il requisito contributivo per accedere al trattamento
pensionistico.

2. La Corte di merito, per quanto in questa sede
rileva, in riferimento all’accredito figurativo previsto dall’art. 49 legge n. 153 cit.,
riconosceva il diritto alla contribuzione figurativa per tutto il periodo
svolto quale allievo Ufficiale dell’Accademia navale, in quanto sostitutivo
della leva obbligatoria e considerato ferma obbligatoria per i primi tre anni,
escludendolo, invece, dal quarto anno in poi, trattandosi di periodo di
rafferma in servizio permanente effettivo, sulla scorta del foglio matricolare
che indicava il C. come allievo ufficiale fino al 30 settembre 1975 e solo dal
1° ottobre 1975 come arruolato volontario nel CEMM per la ferma di anni sei.

3. Quanto all’accredito figurativo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388
cit., la Corte territoriale, premesso l’interesse ad agire dell’assicurato
all’accertamento del diritto alla predetta maggiorazione contributiva
indipendentemente dall’effettiva possibilità di andare in pensione alla data
del deposito del ricorso, rigettava la domanda per non essere maturati i
requisiti contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, in difetto
del riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo ottobre 1975 –
agosto 1982.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS
con un solo articolato motivo contro il capo che riconosce il diritto
all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo 16 ottobre 1971 –
30 settembre 1975 ancorché superiore al periodo previsto quale ferma di leva
obbligatoria; resiste, con controricorso, A.C..

 

Ragioni della decisione

 

5. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo
violazione e falsa applicazione dell’art. 56, primo comma, lett. a), n.1
r.d.l. n. 1827 del 1935, conv., con modif., in legge n.1155 del 1936, dell’art. 49, primo comma, legge n.153
del 1969, dell’art. 81
d.P.R. n.237 del 1964, nel testo applicabile ratione temporis, l’INPS
assume che il periodo trascorso presso l’Accademia navale valorizzabile ai fini
dell’accredito della contribuzione figurativa non possa essere superiore al
periodo della durata della ferma di leva, ferma che, alla stregua del citato art. 81 d.P.R. n. 237,
applicabile ratione temporis, era pari a ventiquattro mesi, per cui l’onere
corrispondente al periodo ulteriore, frutto di una libera scelta del militare,
non può essere sopportato dal sistema di sicurezza sociale.

6. Assume, inoltre, l’ente previdenziale che tale
interpretazione trova ulteriore conferma nella legge n. 877 del 1950 che, nel
disciplinare il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari
pone a carico esclusivo dello Stato le spese di mantenimento degli allievi con
esclusivo riferimento ai primi due anni di corso, sicché nessun onere di
contribuzione figurativa può esser posto a carico dello Stato (latamente
inteso) per gli anni di corso successivi al secondo.

7. Preliminarmente va disattesa l’eccepita
inammissibilità del ricorso per asserito difetto di specificità del motivo, in
ragione della piena idoneità del vizio di violazione di legge prospettato
nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione ad incrinare la ricostruzione
giuridica seguita dalla sentenza impugnata.

8. Il ricorso è fondato.

9. La cornice normativa in cui si inscrive la
questione dibattuta è data dalle fonti normative di seguito riportate e
applicabili ratione temporis.

10. L’articolo 1 della legge n. 877 del 1950 pone a
carico dello Stato le spese per il mantenimento degli allievi delle Accademie
militari per l’Esercito, per la Marina e per l’Aeronautica durante il primo ed
il secondo anno di corso.

11. La ferma di leva, nel periodo che interessa, era
fissata dal d.P.R. n. 237 del
1964, art. 81, in quindici mesi per l’Esercito e l’Aeronautica e in
ventiquattro mesi per la Marina.

12. Le disposizioni di attuazione e transitorie
introdotte con la revisione degli ordinamenti pensionistici – legge 30 aprile 1969, n. 153,
art.49, dispongono: «I periodi di servizio militare e quelli equiparati di
cui agli artt. 56 n. 1, R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della L. 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i
periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n.
364, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e
della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali
periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente
all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione
nell’assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si
applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio
militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il
periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto
ai fini di un altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione
generale obbligatoria …».

13. Il r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, all’art. 56 dispone: «Dopo l’inizio
dell’assicurazione sono computati utili a richiesta dell’assicurato:a) agli
effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di
questa:1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia
obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al
servizio di leva, fermo restando il disposto dell’art. 136».

14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto
argomentato nella sentenza impugnata nel richiamare i precedenti di
legittimità, va data continuità all’interpretazione fornita da questa Corte con
le sentenze n. 8606 del 1999 e 262 del 2008, secondo cui la legge n. 153 del 1969, nel prevedere che i periodi
di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili, a richiesta
dell’interessato, ai fini del diritto e della determinazione della pensione
dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche
se eccedenti la durata del servizio  di
leva, non si riferisce ai periodi di servizio militare svolti, a domanda
dell’interessato, oltre i limiti del servizio di leva, giacché la norma è
intesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto
attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad
eventi che ne impediscano l’attività lavorativa, esigenza non configurabile
quando il servizio reso corrisponde ad una precisa scelta del soggetto, onde,
ai fini dell’accredito dei cosiddetti contributi figurativi, non può esservi
equiparazione tra il servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato
in periodo di cosiddetta rafferma nel servizio, effettuato su domanda dal
militare.

15. Il richiamato orientamento deve essere qui
ribadito, in riferimento ai periodi eccedenti il biennio trascorsi presso le
Accademie militari, condividendo il Collegio le linee essenziali a sostegno del
suesposto principio e non proponendo parte controricorrente argomentazioni
convincenti per incrinarne la portata.

16. La protezione dell’ordinamento, attraverso il
riconoscimento della contribuzione figurativa, deve essere limitata al periodo
corrispondente a quello della leva obbligatoria come disciplinata, quanto alla
durata (nella specie, biennale), dalle norme applicabili ratione temporis;
l’esclusione dei periodi successivi al biennio, trascorsi in Accademia
militare, dal riconoscimento come utili ai fini in questione si fonda, secondo
quanto deve ricavarsi dal dato testuale della norma, sulla libera scelta
compiuta dall’interessato di proseguire negli anni di corso successivi al
secondo.

17. Gli obblighi giuridici evocati dalla difesa del
C., sia quanto all’arruolamento nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (alla
stregua dell’art. 19 dello Statuto dell’Accademia navale) sia quanto alla
durata quadriennale del corso normale per gli allievi, gli aspiranti e gli
ufficiali allievi di Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali (art.
10 d.P.R. 11 marzo 1953, n. 412), a nulla rilevano circa l’onere economico a
carico della sicurezza sociale fino al terzo anno di corso, spiegando effetti,
fra l’altro, sul diverso piano della prosecuzione della istruzione e formazione
militare, tecnica, professionale, marinaresca, scandita dalla progressione
temporale per consentire la rafferma in servizio permanente effettivo dal
quarto anno e la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

18. Anche l’indispensabile propedeuticità che lega,
secondo la difesa del C., i primi tre anni al successivo, considerati ferma
obbligatoria e quindi servizio militare e ferma eccedente, per pervenire al
quarto anno considerato di ferma volontaria alla stregua dei fogli matricolari,
costituisce, ad avviso di questa Corte di legittimità, argomento estraneo
all’interpretazione della fonte normativa primaria che pone, quale elemento
decisivo, il raccordo con la durata della leva obbligatoria (biennale, per
quanto detto, nel periodo in cui il C. è stato ammesso all’Accademia navale,
nel mese di ottobre del 1972), introducendo un rinvio mobile quanto ad essa.

19. Se poi si considera che l’onere di mantenimento
degli allievi delle Accademie militari a carico esclusivo dello Stato permane
per i soli primi due anni dei corsi risulterebbe distonico porre gli oneri di
contribuzione figurativa, a carico della sicurezza sociale, anche per anni
successivi al secondo in cui, quindi, lo Stato neanche risulta più dover
sostenere l’onere economico per il mantenimento degli allievi.

20. In conclusione, va affermato il seguente
principio di diritto: il periodo trascorso presso l’Accademia navale,
valorizzabile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, non può
essere superiore al periodo della durata della ferma di leva, nel caso di
specie pari, ratione temporis, a ventiquattro mesi ai sensi dell’art. 81 d.P.R. n.237 del 1964.

21. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al
predetto principio, va cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in
diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in
parte qua e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 marzo 2020, n. 7484
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