Il giustificato motivo soggettivo rappresenta un’ipotesi di licenziamento “colpevole” che si configura, ex art. 3, L. n. 604/66, in presenza di “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” (es.: ritardo reiterato, assenza ingiustificata). Diversamente dalla giusta causa che non consente “la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” di lavoro (art. 2119 c.c.) – e legittima, pertanto, il licenziamento c.d. in tronco -, per il giustificato motivo soggettivo la legge richiede il preavviso.

F.B.

Giustificato motivo soggettivo di licenziamento
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