Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7474

Differenze retributive, Mansioni caratterizzate dalla
conduzione di macchinari complessi, Ricorso inammissibile, Mancanza di ogni
specificità del motivo e inconfigurabilità della denunciata omissione di esame
di fatto storico, Assenza del requisito della decisività, per la evidente
pluralità di fatti censurati

 

Rilevato che

 

1. il Tribunale di Oristano aveva dichiarato il
diritto di G.M. all’inquadramento nel profilo di “operatore qualificato”,
parametro 140, dal mese di luglio 2000 e nel parametro 160 dal mese di luglio
2006, condannando la società ARST s.p.a. al pagamento, in favore del predetto,
delle differenze retributive maturate a partire dal mese di maggio 2003, nei
limiti della prescrizione;

2. la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del
9.2.2015, accoglieva l’appello della società per quanto di ragione ed, in
parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, escludeva il
diritto del M. all’inquadramento nel parametro 140-160;

3. la Corte rilevava che il Tribunale aveva omesso
la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti all’art. 18 dell’Allegato A al R.D.
148/1931, in particolare dell’assegnazione espressa da parte del Direttore
dell’azienda sia pure sotto forma di ordini di servizio ed anche se non
riportanti l’indicazione del livello di inquadramento da ricoprire, osservando
che, tuttavia, la sentenza meritava conferma quanto alla condanna al pagamento
delle differenze retributive in quanto il M. non aveva espletato mansioni di
semplice operatore generico, ma mansioni caratterizzate dalla conduzione di
macchinari complessi, come confermato dai testi escussi;

4. di tale decisione domanda la cassazione il M.,
affidando l’impugnazione a di unico motivo, resistito dalla società, ARST
s.p.a.

 

Considerato che

 

1. va, in primo luogo, esaminata la questione
pregiudiziale sollevata dalla controricorrente relativa all’inammissibilità del
ricorso per insussistenza di una valida procura. Si assume che la procura per
il ricorso per cassazione, che va rilasciata in data successiva alla sentenza
impugnata, risulta essere stata conferita per l’impugnazione di tutt’altra
sentenza e precisamente della n. 42/2013 depositata il 6.3.2013 dalla Corte
d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, e che da ciò doveva
desumersi, se non la mancanza di riferibilità dei poteri di rappresentanza
(conferiti in relazione a sentenza diversa da quella oggetto del giudizio), sicuramente
l’avvenuto conferimento del mandato in data antecedente al deposito della
sentenza impugnata. Si sostiene che, non contenendo la procura alle liti il
riferimento ad alcuna data, la stessa debba ritenersi conferita quanto meno in
pari data della sentenza indicata nella procura stessa (6 marzo 2013) e quindi
in data anteriore alla sentenza impugnata che reca la data del 17.12.2014 e di
pubblicazione il 9.2.2015;

2. ai fini dell’ammissibilità del ricorso per
cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al
difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un
lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del
ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere
di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e
pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura
speciale (cfr. Cass. 7084 del 28/03/2006: la Corte ha, nella specie,
conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore in
possesso di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e
rilasciata in data antecedente all’emanazione della sentenza impugnata);

3. nello stesso solco si pone Cass. 21.11.2017 n.
27540, specificamente incentrata sulla necessaria anteriorità del rilascio
della procura speciale rispetto alla sentenza da impugnare: si afferma che
“è sin troppo noto che la procura per proporre ricorso per cassazione deve
essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che
il requisito della specialità della procura implica l’esigenza che questa
riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione
della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi
speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare,
sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari
legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado”
(ex plurimis, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006);

4. analogo principio risulta espresso da Cass.
24.7.2017 n. 18257 e da Cass. 5.11.2018 n. 28146, che valorizzano in termini di
inammissibilità della procura speciale la presenza nella stessa di espressioni
incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività
proprie di altri giudizi;

5. è pacifico insegnamento giurisprudenziale di
legittimità anche quello alla cui stregua, in tema di procura alle liti,
apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mandato forma
materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della
procura idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo
alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l’atto accede (cfr., in tali
termini, Cass. 23.7.2019 n. 19923, con
riferimento al mancato superamento della presunzione, con riguardo ad un
ipotesi di omesso riferimento a tutti gli intimati, ritenuto incapace di
determinare violazione del requisito della specialità, con certezza deducibile
in base all’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 83 c.p.c.);

6. è, poi, stato ritenuto che la procura per il
ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di
specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ.,
anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al
ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al
giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art.
83 cod. proc. civ. (come novellato dalla legge 27
maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della
procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza
della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la
riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, che la
mancanza di data non produca nullità della predetta procura, dovendo essere
apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi
procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della
procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con
il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre
l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata
del ricorso (cfr. in tali termini, Cass. 29785 del 19/12/2008, cui è conforme
Cass. 5.11.2012 n. 18915);

7. da ultimo, Cass. 8.10.2019 n. 25038 ha affermato
il principio secondo cui “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare la anteriorità
della procura rispetto alla proposizione del ricorso, o comunque mancano altri
elementi – equipollenti – idonei a dimostrare in modo certo l’anteriorità del
conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso” (v.,
in tali termini, Cass. 25038/19 cit., con richiamo a Sez. U, sentenza n. 6334
del 5.7.1994; Cass. 16.8.2000 n. 10821; Cass. 11.6.2019 n. 15662);

8. dalla esposta rassegna della giurisprudenza di
questa Corte emerge, dunque, al di là della possibile collocazione topografica
della procura speciale, l’imprescindibilità della coerenza della procura
speciale conferita con la sentenza oggetto di impugnazione, ciò che non è dato
affermare ove, come nella specie, la procura risulta essere stata conferita al
difensore, avv. F.S., a margine del ricorso, per l’impugnazione della sentenza
n. 42 del 2013, depositata il 6 marzo 2013 dalla Corte d’appello di Cagliari –
sezione distaccata di Sassari -, in contrasto con quanto rilevabile dall’epigrafe
del ricorso, laddove risulta, invece, quale oggetto di impugnazione la sentenza
n. 533/2014, emessa il 17 dicembre 2014 e depositata il 9 febbraio 2015 dalla
Corte d’appello di Cagliari, sezione lavoro;

9. è evidente non solo la diversità dell’organo
giudicante, quanto la diversità delle sentenze indicate e la conseguente
impossibilità di ritenere che la procura speciale conferita per l’impugnazione
di sentenza d’appello del marzo 2013 sia stata conferita successivamente alla
sentenza del 9.2.2015, oggetto del presente ricorso per cassazione;

10. deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso del M., per inidoneità della procura speciale conferita al
difensore;

11. va, peraltro, rilevato ulteriore profilo di
inammissibilità del ricorso, discendente dal contenuto del motivo di
impugnazione;

12. con quest’ultimo si censura, in relazione ai
richiesti requisiti di cui all’art. 18 R.D. 148
del 1931, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione, in relazione all’art. 360,
n. 5, c.p.c., osservandosi che per la vacanza del posto poteva essere
valorizzata la prolungata copertura del posto da parte del M., confermata dai
testi escussi. Quanto all’ulteriore requisito dell’ordine scritto del direttore
o di un suo delegato, si afferma che lo stesso poteva essere ritenuto
sussistente anche sulla base di provvedimento del Direttore che aveva destinato
il M. al cantiere meccanizzato inviandolo preventivamente a frequentare un
corso di formazione per l’uso dei macchinari presenti in cantiere, ovvero su
base presuntiva attraverso le testimonianze rese, che avrebbero consentito di
ritenere provate circostanze sottese ad un provvedimento all’uopo emesso,
ovvero attraverso altri fatti (quali reiterati ordini di svolgere il proprio
lavoro in altri cantieri ferroviari presenti in altre direzioni d’esercizio
quali quelle di Sassari e Cagliari);

13. come sopra evidenziato, deve affermarsi la
mancanza di ogni specificità del motivo e, comunque, I’inconfigurabilità della
denunciata omissione di esame di fatto storico, in assenza del requisito della
decisività, per la evidente pluralità di fatti censurati (di palese negazione
ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio
2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma
devolutivo e deduttivo del novellato art. 360,
primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile
2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n.
13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): la doglianza denota, piuttosto, il
carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria
della Corte di merito (cfr. Cass. 13568/2018);

14. deve, invero, ribadirsi quanto già più volte, e
ancora di recente, precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9253/2017, nel
solco di Sez. U n. 8053/2014), con riferimento
agli oneri di deduzione del motivo secondo il modello del “nuovo” art. 360 n. 5, e cioè che il ricorrente è tenuto a
indicare non soltanto il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso
risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”: oneri, questi ultimi, da ritenersi non assolti dalla
società ricorrente, non essendo sufficiente, né idonea, ai fini in esame – in
difetto di trascrizione o riproduzione delle parti rilevanti dell’atto – la
mera asserzione (cfr. ricorso, pp. 67 e 77) di avere indicato le circostanze
omesse nel ricorso in appello e, d’altra parte, difettando la dimostrazione del
carattere decisivo delle medesime circostanze, carattere che non si esaurisce
nella dimensione della semplice “rilevanza” probatoria ma deve
attingere alla capacita di determinare un esito difforme del giudizio;

15. è, poi, del tutto omesso ogni riferimento
puntuale ad asseriti ulteriori ordini impartiti reiteratamente al lavoratore di
svolgere il proprio lavoro in altri cantieri, provenienti da soggetti
idoneamente delegati dal soggetto legittimato, con i quali si ritiene di
superare la mancanza del requisito dell’ordine scritto;

16. conclusivamente, deve pervenirsi alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

17. le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo;

18. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115
del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3000,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella
misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis, del citato
D.P.R., ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7474
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