Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2020, n. 7483

Demansionamento, Risarcimento del danno professionale,
Quantificazione basata su durata ed entità del demansionamento, Due giudizi
tra le stesse parti riferiti al medesimo rapporto giuridico, Uno di essi
definito con sentenza passata in giudicato, Accertamento compiuto in ordine
alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto
relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il
riesame dello stesso punto

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa città che, in accogliemento della domanda
proposta da L. C., aveva condannato T. I. s.p.a. al risarcimento del danno
professionale subito dalla lavoratrice quantificato in misura pari al 50% delle
retribuzioni maturate dal 2 luglio 2007 all’8 luglio 2009 oltre accessori
dovuti per legge.

2. Il giudice di secondo grado – dopo aver
rammentato che la sentenza che aveva accertato che la C. doveva essere
inquadrata nel VI livello del c.c.n.l. di categoria era stata confermata dalla
Corte di Cassazione e che anche la sentenza con la quale era stato accertato il
diritto della lavoratrice al risarcimento del danno da demansionamento nel
periodo 31.12.2004-2.7.2007 era passata in giudicato – ha poi osservato che
fino al giugno 2008 non era intervenuto alcun provvedimento atto ad incidere
sul rapporto di lavoro e, pertanto, si era protratta una situazione di fatto
suscettibile di essere valutata alla luce del giudicato esterno già formatosi.

3. Per il periodo successivo al giugno 2008, poi, la
Corte territoriale ha accertato che le mansioni alle quali era stata assegnata
(reparto AOL di Napoli Ovest dove per otto mesi aveva svolto un lavoro di
assistenza ai clienti la cui linea non era stata installata con successo e poi
si era occupata dal PC delle opposizioni dei proprietari di terreni della
compilazione dei richiami alle ditte appaltatrici sempre sotto la direzione ed
il coordinamento di un responsabile), non contestate dalla società, erano prive
dei requisiti di coordinamento di unità organizzative complesse che la
Cassazione aveva ritenuto qualificanti delle mansioni di coordinatore di gruppo
di lavoro e la cui mancanza era stata ritenuta fonte di dequalificazione e del
conseguente diritto al risarcimento del danno.

4. Quanto alla sua quantificazione il giudice di
appello ha ritenuto corretto il parametro adottato in considerazione della
durata e dell’entità del demansionamento.

5. Per la cassazione della sentenza propone
tempestivo ricorso T. I. s.p.a. affidato a tre motivi al quale resiste con
controricorso L. C.. La ricorrente T. s.p.a. ha depositato memoria illustrativa
ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
civ. in relazione all’art.
4 della legge n. 58 del 1992 ed all’art. 2103
cod. civ..

6.1. Sostiene la ricorrente che il giudice di
appello avrebbe errato nel ritenere efficace il giudicato esterno senza tenere
conto che gli ipotetici demansionamenti erano relativi a spazi temporali
diversi e riguardavano l’applicazione di norme differenti. La sentenza della
Cassazione atteneva all’errato inquadramento nel passaggio da A.S.S.T. a T.
mentre la sentenza della Corte di appello di Napoli, passata in giudicato, era
relativa al periodo precedente e non poteva spiegare efficacia di giudicato ed
era inidonea a coprire la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti
(nello specifico non accertati stante la mancata istruttoria e la mancata prova
del danno).

7. Il motivo è infondato.

7.1. Va qui ribadito che “qualora due giudizi
tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno
di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento
così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione
contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
“petitum” del primo” (cfr. in tal senso fra le tante Cass. S.U.
17 dicembre 2007 n.26482, Cass. S.U. 16 giugno 2006
n. 13916, Cass. 12 aprile 2010 n. 8650).

7.2. Orbene, nel caso in esame la cassazione ha
accertato che l’inquadramento della lavoratrice non era corretto ed il diritto
al risarcimento del danno da demansionamento è una conseguenza diretta di tale
accertamento anche con riguardo al protrarsi del demansionamento e fino al
corretto inquadramento della lavoratrice.

8. Con il secondo motivo di ricorso la società
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
2103 cod. civ. in relazione all’art. 2697 cod.
civ., all’art. 23 del c.c.n.l. Telecomunicazioni del 2005 ed agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ..

8.1. Sostiene la società ricorrente che erroneamente
la Corte di appello avrebbe ritenuto sufficiente ai fini della prova del danno
da demansionamento il mero accertamento dell’esistenza dello stesso senza
ulteriore verifica istruttoria dell’esistenza e della consistenza del
depauperamento/mancato arricchimento professionale mancando così una logica ed
adeguata motivazione.

8.2. Osserva inoltre che il giudice di appello non
avrebbe neppure dato conto delle caratteristiche della declaratoria del 6°
livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni del 2005, se non attraverso il richiamo
alla sentenza della Cassazione, laddove invece le mansioni svolte rientravano
esattamente in quelle attribuite.

9. Anche tale motivo di ricorso è destituito di
fondamento.

9.1. Contrariamente a quanto affermato dalla
ricorrente la Corte di merito procede proprio a questo accertamento e, con una
ricostruzione in fatto in questa sede incensurabile, esclude che le mansioni
assegnate avessero i requisiti propri del sesto livello di inquadramento
spettante, caratterizzate dal coordinamento di unità operative complesse nello
specifico escluso.

10. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,
2043, 1223, 1218 cod. civ. e 414
cod. proc. civ. e 2967 cod. civ e 115 e 116 cod. proc.
civ..

10.1. Ad avviso di T. I. s.p.a. la ricorrente non
aveva allegato alcunchè con riferimento al danno da demansionamento denunciato
ed il giudice di merito, per liquidare il danno, avrebbe dovuto accertare
l’effettiva lesione della professionalità non essendo sufficiente a tal fine
l’aver posto in essere una condotta illegittima che, in ogni caso, la società
contesta.

11. Anche tale motivo di ricorso non può trovare
accoglimento.

11.1. Rileva il Collegio che, una volta accertato il
demansionamento, che si era protratto sulla base di un non contestato diniego
dei compiti di coordinamento, correttamente la Corte con ragionamento
presuntivo ritiene provato il danno e ne conferma la liquidazione equitativa
effettuata.

11.2. E’ ben vero che il danno derivante da
demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in
tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal
lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c.,
attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti,
potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività
lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la
durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta
dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass.
03/01/2019 n. 21) e nella specie l’accertamento del demansionamento era
riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato; nessuna modifica
alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l’esistenza
di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il
quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte (cfr.
anche Cass. n. 25473 del 2018).

In conclusione, per le ragioni svolte il ricorso
deve essere rigettato.

Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato che
se ne dichiara antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate nella
misura indicata in dispositivo.

Va poi dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 
5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese
forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2020, n. 7483
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: