Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, realizzatesi (dal 10 luglio 2001, prima dell’entrata in vigore della L. n. 107/2015, v., in particolare, art.1, co. 95, 131 e 132), “rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico”, la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso “pregressi strumenti selettivi – concorsuali”, costituisce una misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso (ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione). In tali ipotesi di reiterazione, “l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza”. Pertanto, anche il personale ATA, precario e poi stabilizzato ai sensi della L. n. 107/2015, può richiedere il risarcimento del danno ulteriore: Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472 (conforme a Cass. S.U. n. 5072/2016 ed in linea con CGUE  8 maggio 2019, C – 494/17 e CGUE 7 marzo 2018, C-494/16, annotata, in questo sito, da F. DURVAL, Corte di Giustizia UE e contratti a termine nel pubblico impiego).

K. P. 

Scuola: personale ATA fra stabilizzazione e danno ulteriore
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