Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2020, n. 6644

Licenziamento disciplinare, Apprezzamento autonomo degli atti
del processo penale a carico del lavratore, Diritto di difesa nell’ambito del
procedimento disciplinare, Particolare delicatezza ed al grado di
responsabilità correlato al ruolo

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza
indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
rigettato la domanda proposta da S.M. nei confronti del Comune di Napoli, volta
all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il
5.9.2016 e alla condanna del Comune alla reintegrazione nel posto di lavoro e
al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1 c. 49 della legge n. 92 del
2012.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha
ritenuto che: il licenziamento era stato adeguatamente motivato in relazione
agli elementi fattuali ed alle ragioni giuridiche poste a fondamento del
provvedimento sanzionatorio; il Comune, ai fini della contestazione
disciplinare, aveva apprezzato autonomamente gli atti del processo penale a
carico dello S. e aveva tenuto conto degli accertamenti cristallizzati nella
sentenza penale e delle deduzioni difensive offerte in sede disciplinare dallo
S.; il Comune aveva valutato le condotte dello S. e le aveva ricondotte alla
fattispecie di cui all’art. 3 c. 8 lett. f) del CCNL e aveva tenuto conto della
qualifica di agente di polizia Municipale rivestita dallo S.; era legittimo il
rinvio “per relationem” contenuto negli atti del procedimento
disciplinare agli atti del processo penale; lo S. era stato in grado di
esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento
disciplinare e in sede giudiziale; il coinvolgimento dello S. nell’ambito di un
ampio sistema corruttivo costituiva elemento idoneo ad incidere negativamente
sul rapporto fiduciario avuto riguardo alla preposizione dello S. ad un ufficio
di particolare delicatezza ed al grado di responsabilità correlato al ruolo di
Agente di Polizia Municipale rivestito dal lavoratore, preposto proprio alla
tutela della legalità; era inammissibile perchè formulata solo in grado di
appello l’eccezione di nullità del licenziamento fondata sulla dedotta
incompetenza dell’organo che lo aveva adottato.

3. Avverso questa sentenza S. M. ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso
il Comune di Napoli.

 

Ragioni della decisione

 

Sintesi dei motivi

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.,
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 437 e 345 cpc.,
art. 55 del D. Lgs. n. 165
del 2001 – art. 3 c. 8 lett. f) del vigente CCNL, art. 2119 c.c. – I.
604/1966 – art. 18 L
300/70 – artt. 1418

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2020, n. 6644
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