Il decreto Cura Italia è intervenuto anche in materia di DURC, prevedendo una finestra temporale nella quale il DURC viene sempre considerato regolare.

Giuseppe Catanzaro

Lo strumento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rappresenta, come noto, un elemento centrale per l’operatività delle imprese, in quanto attesta la regolarità aziendale sotto il profilo degli oneri contributivi ed ha assoluta rilevanza sia con riferimento agli appalti tra privati che ai fini della partecipazione alle gare d’appalto pubbliche.

Il D.L. “Cura Italia” è intervenuto anche con specifico riferimento a tale documento, prevedendo, in particolare, con l’art. 103, co. 2, DL n. 18/2020, che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Il DURC, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i certificati richiamati nella norma sopraindicata.

Pertanto, il DURC la cui scadenza è compresa nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020 rimane valido fino al 15 giugno 2020, attestandosi fino a tale data la regolarità contributiva dell’azienda.

Successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, sottolineando, anzitutto che per i DURC in scadenza nel periodo 31 gennaio – 15 aprile, la validità deve ritenersi operante automaticamente e non è necessario, quindi, procedere ad un’apposita richiesta per acquisire telematicamente la conferma.

L’INPS specifica poi che “Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di <Richiesta regolarità> che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta”.

Per quanto concerne i casi in cui la posizione contributiva dell’azienda non risulti regolare, l’INPS è tenuto – ai sensi del DM 30 gennaio 2015 – a procedere all’invio dell’invito a regolarizzare.

Tale fattispecie può dare luogo a due ipotesi:

  1. a) l’irregolarità ha ad oggetto un’azienda il cui DURC scade nel periodo 31 gennaio – 15 aprile;
  2. b) l’irregolarità ha ad oggetto un’azienda il cui DURC non scade nel periodo 31 gennaio – 15 aprile.

Nel primo caso, l’Istituto – una volta appurato che la scadenza del documento ricade nella forbice temporale sopra citata – dovrà ritenere chiusa l’istruttoria che precede l’invito a regolarizzare, considerando estesa la validità del DURC fino al 15 giugno 2020 (eventualmente riaprendo l’istruttoria successivamente a tale data).

Nella seconda ipotesi, l’Istituto ha specificato che – con l’intento di evitare disparità di trattamento e garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni – la disciplina relativa all’emissione di invito a regolarizzare subirà una parziale deroga. Difatti, qualora l’irregolarità riscontrata abbia ad oggetto le richieste di DURC pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”) al 15 aprile 2020 compreso, l’Istituto attiverà l’istruttoria ed eventualmente notificherà l’avviso di addebito considerando esclusivamente “le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019” e non anche quelle comprese tra tale data e il momento in cui ha luogo la richiesta.

Infine, relativamente ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria dovrà concludersi sempre con un esito di regolarità.

DURC e Decreto Cura Italia
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