Giurisprudenza – CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 23 gennaio 2020, n. C-29/19

Previdenza sociale, Lavoratori migranti, Regolamento (CE) n. 883/2004, Prestazioni di
disoccupazione, Calcolo, Mancata considerazione dell’ultima retribuzione
percepita nello Stato membro di residenza, Periodo di riferimento troppo breve
– Retribuzione percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro, Persona
che ha precedentemente esercitato un’attività subordinata in Svizzera

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’articolo
62, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag.
1).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia tra ZP e la Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per
l’impiego, Germania; in prosieguo: l’«Agenzia») in merito all’importo delle
prestazioni di disoccupazione che quest’ultima le ha concesso in applicazione
del diritto nazionale.

 

Contesto normativo

 

Diritto dell’Unione

 

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone

3. L’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra,
sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno
1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«ALCP»), prevede quanto segue:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti
disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (…)».

4. Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato II
dell’ALCP, come modificato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito
dall’ALCP, del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51):

«1. Le parti contraenti convengono di applicare tra
di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del
presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che
figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del
presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai
pertinenti atti giuridici dell’Unione europea».

5. La sezione A di detto allegato II fa riferimento,
in particolare, al regolamento n. 883/2004.

 

Regolamento n. 883/2004

6. I considerando 4, 32 e 45 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(4) È necessario rispettare le caratteristiche
proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare
unicamente un sistema di coordinamento.

 

(…)

 

(32) Per promuovere la mobilità dei lavoratori, è
particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un’occupazione nei vari
Stati membri. È pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e
più efficace tra i regimi d’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici
del lavoro in tutti gli Stati membri.

 

(…)

 

(45) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a
dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del
diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e
degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

7. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale
regolamento:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di
uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che
sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché
ai loro familiari e superstiti».

8. Il capitolo 6 del titolo III del regolamento n. 883/2004 contiene, agli articoli da 61 a 65 dello stesso,
le disposizioni particolari di tale regolamento applicabili alle prestazioni di
disoccupazione.

9. L’articolo
61, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«L’istituzione competente di uno Stato membro, la
cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la
durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di
occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto
necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività
lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato
membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

(…)».

10. L’articolo
62, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento così dispone:

«1. L’istituzione competente di uno Stato membro la
cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo
della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto
esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito
dall’interessato per l’ultima attività subordinata o attività lavorativa
autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la
legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di
riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono
calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di
esso, l’interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato
membro».

 

Diritto tedesco

 

11. Rubricato «Principi», l’articolo 149 del Drittes
Buch Sozialgesetzbuch (terzo libro del codice di previdenza sociale), nella sua
versione del 20 dicembre 2011, (BGBl. 2011 I, pag. 2854, in prosieguo: il «SGB
III»), così dispone:

«L’indennità di disoccupazione è pari a

(…)

2. per gli altri disoccupati, al 60 per cento
(aliquota di prestazione generale)

della retribuzione netta forfettaria (remunerazione
delle prestazioni) risultante dalla retribuzione lorda che il disoccupato ha
percepito durante il periodo di riferimento (remunerazione di riferimento)».

12. L’articolo 150 del SGB III, rubricato «Periodo e
contesto di riferimento», enuncia quanto segue:

«(1) Il periodo di riferimento comprende i periodi
di retribuzione delle attività lavorative soggette all’assicurazione
obbligatoria nel corso del contesto di riferimento, calcolati al momento della
cessazione del rispettivo rapporto di lavoro. Il contesto di riferimento è pari
a un anno e termina l’ultimo giorno dell’ultimo rapporto di assicurazione
obbligatoria prima della nascita del diritto.

(…)

(3) Il contesto di riferimento è esteso a due anni
nel caso in cui

1. il periodo di riferimento comprenda meno di 150
giorni con diritto alla retribuzione,

(…)».

13. L’articolo 151 del SGB III, rubricato
«Remunerazione di riferimento», al suo paragrafo 1, così prevede:

«La retribuzione di riferimento corrisponde
all’importo medio della retribuzione giornaliera soggetta a contributi che il
disoccupato ha percepito durante il periodo di riferimento (…)».

14. Ai sensi dell’articolo 152 del SGB III,
intitolato «Calcolo fittizio»:

«(1) Ove non sia possibile determinare un periodo di
riferimento di almeno 150 giorni con diritto alla retribuzione all’interno del
contesto di riferimento esteso a due anni, si utilizza una retribuzione
fittizia come base per la retribuzione di riferimento. (…)

(2) Al fine di stabilire la retribuzione fittizia,
il disoccupato è assegnato al gruppo di qualifiche corrispondente alla
qualifica professionale richiesta per l’impiego al quale l’Agentur für Arbeit
[Agenzia per il lavoro, Germania] intende prioritariamente estendere gli sforzi
di collocamento a favore del disoccupato. (…)».

 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

15. Il ricorrente nel procedimento principale è
cittadino tedesco e risiede in Germania. Tra il 1o luglio 1990 e il 31 ottobre
2014, ha lavorato in quanto lavoratore frontaliero in un’impresa situata in
Svizzera. A decorrere dal 1o novembre 2014 ha svolto un’attività lavorativa
subordinata in Germania, alla quale il suo datore di lavoro ha posto fine a
decorrere dal 24 novembre 2014. La retribuzione che doveva essere corrisposta
al ricorrente nel procedimento principale per il mese di novembre 2014 è stata
liquidata e versata l’11 dicembre 2014.

16. Con decisione del 2 gennaio 2015, l’Agenzia ha
concesso al ricorrente nel procedimento principale, dal 25 novembre 2014 e per
un periodo di due anni, un’indennità di disoccupazione pari a EUR 29,48 al
giorno, calcolata sulla base di una retribuzione giornaliera di riferimento
fittizia di EUR 73,73. Poiché la retribuzione percepita dal ricorrente nel
procedimento principale per la sua attività subordinata svolta in Svizzera non
è stata considerata come base di calcolo di tale indennità di disoccupazione,
egli ha proposto un reclamo presso l’Agenzia, che è stato respinto con
decisione del 16 gennaio 2015.

17. Per concludere che il ricorrente nel
procedimento principale aveva acquisito il diritto ad un’indennità di
disoccupazione, l’Agenzia ha preso in considerazione i periodi di lavoro
compiuti in base alla legislazione svizzera, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’ALCP. Per quanto
riguarda il calcolo dell’importo di tale indennità di disoccupazione,
l’Agenzia, in applicazione dell’articolo 152, paragrafo 1, del SGB III, ha
considerato come retribuzione di riferimento una retribuzione fittizia, poiché
ha ritenuto che il ricorrente nel procedimento principale non potesse avvalersi
di un «periodo di riferimento» ai sensi del diritto nazionale applicabile,
ossia un periodo di occupazione assoggettato a contributi obbligatori ai sensi
dell’articolo 150, paragrafo 1, del SGB III, di almeno 150 giorni che danno
diritto alla retribuzione in Germania. Inoltre, l’Agenzia ha considerato che la
retribuzione percepita nel mese di dicembre 2014, a titolo dell’attività
lavorativa subordinata effettuata in Germania nel mese di novembre 2014, non
poteva essere presa in considerazione, in quanto tale disposizione riguardava
solo le retribuzioni già liquidate alla fine del rapporto di lavoro.

18. Il Sozialgericht Konstanz (tribunale per il
contenzioso sociale di Costanza, Germania), con sentenza del 19 gennaio 2016,
ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento
principale avverso dette decisioni dell’Agenzia e ha ingiunto all’Agenzia di calcolare
l’importo dell’indennità di disoccupazione prendendo come base una retribuzione
di riferimento pari a EUR 93,03.

19. Il Landessozialgericht Baden-Württemberg
(tribunale superiore del Land Baden-Württemberg per il contenzioso sociale,
Germania) ha respinto gli appelli interposti dal ricorrente nel procedimento
principale e dall’Agenzia avverso tale sentenza. Secondo detto giudice, il
calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione deve basarsi, in forza
dell’articolo 62 del regolamento
n. 883/2004, solo sull’importo della retribuzione percepita dal ricorrente
nel procedimento principale a titolo dell’ultima occupazione svolta in
Germania, e non su una retribuzione fittizia, come quella calcolata in
applicazione delle disposizioni del diritto nazionale, poiché tale regolamento
prevale su queste ultime disposizioni.

20. Adito con un ricorso per cassazione («Revision»)
proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di quest’ultimo giudice, il
Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania) ritiene
che un’interpretazione restrittiva del disposto dell’articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004 rinvii a quella accolta in tale causa dai giudici
nazionali inferiori. Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che tanto
l’articolo 48 TFUE quanto tale regolamento prevedono soltanto un coordinamento,
e non un’armonizzazione, dei diritti degli Stati membri in materia di
previdenza sociale, mentre questi ultimi restano competenti a stabilire le
condizioni alle quali il diritto interno subordina le prestazioni di previdenza
sociale. Pertanto, tale giudice chiede se la menzione, all’articolo 62 di detto
regolamento, della retribuzione percepita per l’ultima attività costituisca
solo un collegamento di principio ai fini del coordinamento del diritto sociale
che non incide sulle regole di calcolo delle prestazioni sociali applicate
dagli Stati membri.

21. In tali circostanze, il Bundessozialgericht
(Corte federale del contenzioso sociale, Germania) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo
62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del
medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione
competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di
disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla
“retribuzione” “percepit[a]” dall’interessato per l’ultima attività subordinata
che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai
sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente per
l’indennità di disoccupazione, tale retribuzione non possa essere presa in
considerazione in ragione della sua durata insufficiente e, in subordine, sia
previsto un calcolo fittizio delle prestazioni.

2) Se l’articolo
62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del
medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione
competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di
disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla
“retribuzione” “percepit[a]” dall’interessato per l’ultima attività subordinata
che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai
sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente, tale
retribuzione, in mancanza di una sua tempestiva liquidazione, non possa essere
inclusa nel periodo di riferimento come base di calcolo delle prestazioni e, in
subordine, sia previsto un calcolo fittizio della prestazione».

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

Osservazioni preliminari

 

22. Occorre ricordare che il regolamento n. 883/2004 si applica, conformemente
al suo articolo 2, paragrafo 1, ai cittadini di uno Stato membro che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.

23. L’ALCP, dal canto suo, dispone al suo articolo 8
che le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato II di detto
accordo, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire, in
particolare, la determinazione della legislazione applicabile e il pagamento
delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti
contraenti.

Orbene, il punto 1 della sezione A di tale allegato
II prevede l’applicazione, tra le parti contraenti, del regolamento n. 883/2004. Pertanto, e dato che, ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato II, «[i] termini “Stato
membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto
riferimento nella sezione A [di tale] allegato comprendono la Svizzera oltre
agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea», le
disposizioni di tali regolamenti valgono anche per la Confederazione svizzera
(sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punto 29 e
giurisprudenza citata).

24. Nella specie, dal fascicolo sottoposto alla
Corte risulta che il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino
tedesco che, precedentemente all’esercizio di un’attività lavorativa in
Germania, al termine della quale egli ha percepito un’indennità di
disoccupazione ai sensi della normativa di tale Stato membro, è stato soggetto
alla normativa della Confederazione svizzera.

25. Di conseguenza, la situazione del ricorrente nel
procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004.

 

Sulla prima questione

 

26. Con la sua prima questione, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato
nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo
che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo
della retribuzione precedente, non consente – quando il periodo in cui
l’interessato ha percepito la retribuzione relativa all’ultima attività
lavorativa subordinata esercitata in base a tale legislazione non raggiunge il
periodo di riferimento previsto da detta legislazione per la determinazione
della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di
disoccupazione -, di tenere conto della retribuzione versata all’interessato
per tale attività.

27. Risulta inequivocabilmente dall’articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004 che, qualora la legislazione di uno Stato membro
preveda che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull’importo
della retribuzione precedente, si deve tener conto esclusivamente della
retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività subordinata che
ha esercitato in base a tale legislazione.

28. Va constatato che il requisito previsto da tale
disposizione non prevede alcuna deroga. A tale riguardo, l’eccezione che figura
nella corrispondente disposizione del regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento
(CE) n 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1),
vale a dire il suo articolo 68,
paragrafo 1, che prevedeva una diversa base di calcolo delle prestazioni di
disoccupazione quando l’interessato non aveva svolto la sua ultima occupazione
per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro la cui
legislazione era applicabile ai fini di tali prestazioni, non è stata ripresa
all’articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004.

29. Inoltre, conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, di tale
regolamento, il requisito consistente nel tenere esclusivamente conto della
retribuzione relativa all’ultima attività lavorativa esercitata in base alla
legislazione di detto Stato membro vale anche qualora la legislazione applicata
dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per
stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e
qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l’interessato sia stato
assoggettato alla legislazione di un altro Stato membro.

30. Da tale ultima disposizione deriva che, sebbene
la legislazione di uno Stato membro possa stabilire un periodo di riferimento
per determinare la retribuzione da usare come base per il calcolo delle
prestazioni, i periodi durante i quali l’interessato è stato assoggettato alla
legislazione di un altro Stato membro devono essere presi in considerazione ai
fini di tale periodo di riferimento.

31. Ne consegue che detta disposizione osta a una
legislazione di uno Stato membro in applicazione della quale, al fine di determinare
se sia stato raggiunto il periodo di riferimento da essa prescritto, vengono
presi in considerazione solo i periodi di occupazione in tale Stato membro, ad
esclusione di quelli compiuti in base alla legislazione di un altro Stato
membro o, come avviene nel procedimento principale, della Confederazione
svizzera in forza dell’ALCP.

32. Di conseguenza, dall’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del
regolamento n. 883/2004 risulta che, da un lato, qualora la legislazione di
uno Stato membro preveda che il calcolo delle prestazioni si basa sull’importo
della retribuzione precedente, si deve tenere conto esclusivamente della
retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività subordinata che
ha esercitato in base a tale legislazione e, dall’altro, qualora essa preveda e
fissi un periodo di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione
che serve come base per il calcolo, tale periodo di riferimento deve
comprendere i periodi di occupazione compiuti sia in base a tale legislazione
sia in base a quella di altri Stati membri.

33. Tale interpretazione è altresì conforme agli
obiettivi del regolamento n. 883/2004 il quale,
come deriva dai suoi considerando 4 e 45, ha lo scopo di coordinare i sistemi
di sicurezza sociale al posto negli Stati membri al fine di garantire
l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone (sentenza del 21
marzo 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 31). A tal fine,
detto regolamento intende evitare che un lavoratore il quale, avvalendosi del
diritto alla libera circolazione, abbia esercitato attività lavorative in più
di uno Stato membro sia, senza giustificazione oggettiva, oggetto di un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore che abbia compiuto la sua
carriera in un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre
2019, van den Berg e a., C-95/18 e C-96/18, EU:C:2019:767, punto 75 e
giurisprudenza ivi citata).

34. In tale contesto, la Corte ha dichiarato, per
quanto riguarda l’ALCP, che la libertà di circolazione delle persone, garantita
da tale accordo, sarebbe ostacolata se un cittadino di una parte contraente
subisse uno svantaggio nel proprio paese di origine per il solo motivo di aver
esercitato il proprio diritto alla libera circolazione (sentenza del 26
febbraio 2019, Wächtler, C-581/17,
EU:C:2019:138, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

35. Per quanto riguarda, più in particolare, il
calcolo delle prestazioni di disoccupazione previsto all’articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la
disposizione corrispondente del regolamento n.
1408/71 aveva lo scopo di facilitare la mobilità dei lavoratori, garantendo
agli interessati il beneficio di prestazioni che tenevano conto, per quanto
possibile, delle condizioni di impiego, e segnatamente di retribuzione, di cui essi
beneficiavano in base alla legislazione dello Stato membro dell’ultima
occupazione (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 1980, Fellinger, 67/79,
EU:C:1980:59, punto 7).

36. Orbene, da un lato, il fatto di tenere conto
esclusivamente dell’ultima retribuzione percepita dall’interessato in base a
tale legislazione ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione ad esso
spettante in forza di quest’ultima intende garantire l’esercizio effettivo
della libera circolazione dei lavoratori, in particolare, come indica il
considerando 32 del regolamento n. 883/2004,
agevolando la ricerca di un impiego in tale Stato membro.

37. Dall’altro lato, la mancata presa in
considerazione di detta retribuzione per il motivo che, durante una parte del
periodo di riferimento previsto dallo Stato membro interessato ai fini del
calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione, l’interessato è stato
assoggettato alla legislazione di altri Stati membri, ha come conseguenza che
un lavoratore che si è avvalso del suo diritto di libera circolazione sia
oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore che abbia
svolto tutta la sua carriera in tale unico Stato membro.

38. Non può essere accolto l’argomento dell’Agenzia
secondo il quale, essendo il regolamento n.
883/2004, diretto a coordinare, e non ad armonizzare, i sistemi di
sicurezza sociale degli Stati membri, il requisito che consiste nel tenere
conto esclusivamente dell’ultima retribuzione percepita in base alla
legislazione nazionale pertinente previsto dall’articolo 62, paragrafo 1, di tale
regolamento costituisce solo una norma di principio che lascia sussistere
disposizioni particolari della legislazione nazionale, come quella che prevede
il ricorso a un calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione sulla
base di una remunerazione fittizia, di cui all’articolo 152 del SGB III.

39. A tale riguardo, se va ricordato che detto regolamento
non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere
regimi nazionali distinti e ha come unico obiettivo quello di assicurare un
coordinamento tra questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo
della libera circolazione delle persone. Infatti, secondo costante
giurisprudenza della Corte, gli Stati membri conservano la loro competenza a
disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v. sentenza del 28 giugno
2018, Crespo Rey, C-2/17, EU:C:2018:511, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

40. Tuttavia, dal tenore stesso dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del
regolamento n. 883/2004 deriva che, sebbene taluni aspetti del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione, in particolare la scelta di prevedere che
tale calcolo sia basato sull’importo della retribuzione precedente, rientrino
effettivamente nella competenza degli Stati membri, ciò non toglie che, qualora
uno Stato membro abbia operato una scelta del genere nella sua legislazione,
tali disposizioni garantiscono che si tenga conto esclusivamente della
retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa
subordinata esercitata in base a tale legislazione (v., per analogia, sentenza
del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 46).

41. Inoltre, secondo costante giurisprudenza,
nell’esercizio di tale competenza a disciplinare i loro sistemi di sicurezza
sociale, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare,
le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi
cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati
membri (sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16, EU:C:2017:946, punto 40 e
giurisprudenza ivi citata).

42. Orbene, una legislazione di uno Stato membro che
prevede che il calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione deve, in
situazioni come quelle di cui al procedimento principale, essere effettuato
sulla base di una retribuzione fittizia può, per le ragioni esposte al punto 37
della presente sentenza, ostacolare la libera circolazione delle persone
assoggettate a tale legislazione.

43. Alla luce di quanto precede, si deve rispondere
alla prima questione dichiarando che l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del
regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una
legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle
prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione
precedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito
la retribuzione versata per l’ultima attività lavorativa subordinata esercitata
in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto da
detta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base
per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione -, di tenere conto della
retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

 

Sulla seconda questione

 

44. Con la seconda questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo
62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato
nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo
che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo
della retribuzione precedente, non consente – quando la retribuzione percepita
dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato
in base a tale legislazione sia liquidata e versata solo dopo la cessazione del
rapporto di lavoro -, di tenere conto della retribuzione percepita
dall’interessato per tale attività.

45. A tale riguardo, dalla decisione di rinvio
risulta che l’articolo 150, paragrafo 1, del SGB III prevede che il periodo di
riferimento per determinare il calcolo dell’indennità di disoccupazione
«comprende i periodi di retribuzione delle attività lavorative (…) calcolati
al momento della cessazione del rispettivo rapporto di lavoro». In applicazione
di tale disposizione, l’Agenzia non ha tenuto conto della retribuzione relativa
all’attività lavorativa esercitata dal ricorrente nel procedimento principale in
Germania nel mese di novembre 2014, dal momento che tale retribuzione era stata
liquidata e versata a quest’ultimo solo il mese successivo, vale a dire
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

46. Orbene, come risulta dalla risposta data alla
prima questione, l’articolo 62,
paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 osta a una normativa di uno Stato
membro in forza della quale, per il calcolo delle prestazioni di
disoccupazione, non si tiene conto della retribuzione percepita
dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato in base a
tale legislazione.

47. Vero è che la versione in lingua tedesca di
detto articolo 62, paragrafo 1,
prevede, a differenza delle altre versioni linguistiche dello stesso, la presa
in considerazione esclusiva della retribuzione percepita dall’interessato
«durante» l’ultima attività subordinata che ha esercitato in base a tale
legislazione [«(…) berücksichtigt ausschließlich das Entgelt (…), das die
betreffende Person während ihrer letzten Beschäftigung (…) nach diesen
Rechtsvorschriften erhalten hat»], come rilevato dall’Agenzia a sostegno del
suo argomento secondo il quale la mancata presa in considerazione della
retribuzione liquidata e versata all’interessato successivamente alla
cessazione della sua ultima attività è conforme a tale disposizione.

48. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una
delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può
essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione,
né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre
versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate
ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le
lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche
di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa
parte (sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C-347/17, EU:C:2019:720 punto 38
e giurisprudenza ivi citata).

49. Tenuto conto degli obiettivi del regolamento n.
883/2004 e, in particolare, dell’articolo
62, paragrafo 1, dello stesso, quali ricordati ai punti 33 e 35 della
presente sentenza, non si può ritenere che tale disposizione subordini la presa
in considerazione della retribuzione relativa all’ultima attività lavorativa
subordinata dell’interessato alla circostanza che tale retribuzione sia stata
liquidata e percepita dall’interessato al più tardi l’ultimo giorno di
esercizio della stessa.

50. Infatti, la data alla quale viene versata la
retribuzione all’interessato non ha alcuna incidenza sul perseguimento
dell’obiettivo consistente nel garantire a quest’ultimo il beneficio di
prestazioni che tengano conto, per quanto possibile, delle condizioni di
impiego, e segnatamente di retribuzione, di cui beneficiava in base alla
legislazione dello Stato membro dell’ultima occupazione. Per contro, il fatto
di far dipendere il diritto garantito dall’articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004 dalla data della liquidazione e del versamento
della retribuzione può ostacolare la libera circolazione dei lavoratori
nell’Unione.

51. Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda
questione dichiarando che l’articolo
62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato
nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo
che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo
della retribuzione precedente, non consente, quando la retribuzione percepita
dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato
in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, di tenere conto della retribuzione percepita
dall’interessato per tale attività.

 

Sulle spese

 

52. Nei confronti delle parti nel procedimento
principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.

 

P.Q.M.

 

1) L’articolo
62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta a una
normativa di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle
prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione
precedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito
la retribuzione versata per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha
esercitato in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento
previsto dalla suddetta legislazione per la determinazione della retribuzione
che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione -, di
tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

2) L’articolo
62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato
nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo
che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo
della retribuzione precedente, non consente – quando la retribuzione percepita
dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato
in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione
del rapporto di lavoro -, di tenere conto della retribuzione percepita
dall’interessato per tale attività.

Giurisprudenza – CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 23 gennaio 2020, n. C-29/19
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