Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2020, n. 7906

Tributi, IRPEF, Agevolazioni fiscali, Art. 9, co. 17 della Legge n. 289 del
2002, Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia 1990-1992, Rimborso 90% delle
somme trattenute dal sostituto d’imposta, Legittimità

 

Fatti di causa

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione
della sentenza della CTR Sicilia sezione di Catania n. 4200/34/2015 depositata
il 7.10.2015. La vertenza trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi
sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte, a titolo di IRPEF, versate per
gli anni 1990,1991 e 1992, da B.M.G., residente in zone della Sicilia
orientale, coincidenti con le province di Ragusa, Siracusa e Catania, colpite
dal sisma del 13 dicembre 90. Gli interventi legislativi in materia fiscale,
determinati da tale evento, avevano dato luogo a contrasto di interpretazione
dell’art. 9 comma 17 della legge
289 del 2002 e dell’art. 1
comma 665 della legge 190/2014.

Sia la Commissione provinciale tributarie di Ragusa,
innanzi alla quale la contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto, sia la
Commissione regionale, sezione di Catania, adita dall’Ufficio, avevano accolto
la tesi favorevole alla sig.ra B..

L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione
d’appello, qui impugnata, ritenendola frutto di errore sul presupposto che l’art. 9 comma 17 della legge 289/2002
preveda il beneficio solo per i contribuenti che ancora non avessero versato i
tributi, escludendo quindi la possibilità di chiedere il rimborso di quanto già
versato. Ritiene, inoltre, l’Agenzia che, laddove l’art. 1 comma 665 della legge
190/2014, preveda il rimborso di quanto versato, attribuisce la
legittimazione a richiederlo solo al sostituto d’imposta e non anche al
sostituito.

Su tali premesse, per contestare la decisione della
Commissione siciliana, l’Agenzia delle Entrate, ha configurato l’unico motivo
di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289 del
2002 nonché dell’art. 1
comma 665 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 cpc.

Non resiste con controricorso il contribuente.

 

Ragioni della decisione

 

L’Agenzia delle Entrate ha posto alla base del
ricorso la tesi che l’art.9 comma
17 delle legge 289 del 2002, in materie di ritenute d’acconto sui redditi
da lavoro dipendente, ammettesse alla definizione agevolata esclusivamente i
sostituti d’imposta con riferimento alle ritenute operate sui redditi di lavoro
dipendente. Conseguentemente, l’unico soggetto legittimato a chiedere il
rimborso di quanto indebitamente versato sarebbe, appunto, il sostituto
d’imposto, con esclusione del “sostituito”, non legittimato nemmeno a
presentare la relativa istanza.

Tale tesi non può essere condivisa.

La giurisprudenza di questa Corte, che s’intende
ribadire, ha ritenuto trovi applicazione, anche al caso di specie, l’art. 38 del d.P.R. n.602 del 1973,
in base al quale sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria
il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi
al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d.
sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(c.d. sostituito).

Infatti, l’art. 9 comma 17 delle legge 289 del
2002, che consente al contribuente di recuperare il 90% di quanto dovuto e
versato per imposte, è da ritenersi, quanto ai lavorator dipendenti residenti,
al momento del sisma, nella zona interessata, deroghi al principio per cui la
sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo
Stato, poiché risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto
agli altri provvedimenti di sanatoria, mirando ad indennizzare i soggetti
coinvolti in eventi calamitosi per cui la legittimazione passiva spetta al
soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non al sostituto d’imposta
come ritenuto dall’Ufficio. (Cass. Sez.6- 5,
Ordinanza n. 18905/2016).

Peraltro, la legittimazione del sostituito ha
trovato conferma anche nell’art.
16 – octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla I. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità
di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i
titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute
subite.(Sez. 6-5, Ordinanza n. 29039 del 05/12/2017).

Inoltre, tale ius superveniens, attuato con
l’apposito provvedimento direttoriale previsto dalla legge, non incide sulla
questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del
diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, quale è
la contro ricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate (e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi
dall’Agenzia delle Entrate) soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Sez. 6-5, Ordinanza n.4291 del 22/02/2018, in
motivazione).

Il ricorso è pertanto da rigettare.

Nulla è da definire sulle spese in quanto la
contribuente non si è costituita.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2020, n. 7906
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