Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2020, n. 12445

Inosservanza delle disposizioni in materia antinfortunistica,
Inadeguata formazione e informazione sulle procedure di lavoro, Posizione di
garanzia rivestita quale amministratore di fatto della ditta

 

Ritenuto in fatto

 

1. P.D. ricorre avverso la ordinanza del Tribunale
di Roma il quale, in sede di riesame cautelare, ha respinto la richiesta di
revoca della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato
di cui all’art.589 cod. pen. con inosservanza
delle disposizioni in materia antinfortunistica in relazione alla morte di un
dipendente della ditta A. il quale, nel manovrare una trattrice agricola con
ruote gommate per il trasporto di legname, si era ribaltato più volte ed era
rimasto schiacciato dal mezzo.

2. Quanto alla sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza l’esame delle doglianze proposte dal ricorrente si era mossa in
una duplice direzione.

Da una parte il giudice del riesame, in aderenza a
quanto affermato dal giudice della cautela, ha argomentato in ordine alla
sussistenza della posizione di garanzia del P. evidenziando che, contrariamente
alle risultanze formali, il ricorrente era l’indiscusso dominus della società
A. datore di lavoro del dipendente infortunato. A fondamento di tale assunto
valorizzava numerose emergenze processuali e in particolare le dichiarazioni
etero accusatorie di persona indagata dello stesso reato e formale responsabile
della società, K., il quale aveva riconosciuto il ruolo immanente del P. nella
medesima compagine, dichiarazioni che avevano trovato riscontro in numerosi
elementi di fatto e nelle dichiarazioni di altri dipendenti.

2.1 Sotto diverso profilo evidenziava i gravi
profili di colpa addebitabili al P. il quale aveva proseguito l’attività
aziendale, immediatamente dopo una prima cessazione in ragione di un
fallimento, in spregio delle più elementari cautele in materia di sicurezza sul
lavoro, destinando il lavoratore infortunato ad una attività di trasporto legna
senza avergli fornito adeguata formazione e informazione sulle procedure di
lavoro da attuarsi in condizioni di pendenza e di agibilità del declivio
precarie e pericolose, fornendo mezzo di trasporto del tutto inadeguato e
controindicato anche secondo le istruzioni tecniche del mezzo  impiegato, per di più dopo che altri
dipendenti, e lo stesso amministratore formale della società K., erano incorsi
in analoghe disavventure, sebbene non denunciate. A tale proposito riteneva non
rilevante e recessivo il dato di fatto che il lavoratore fosse o meno titolare
di una licenza di guida per trattrici agricole, come allegato dalla parte
ricorrente, laddove la mancanza di licenza avrebbe semmai rappresentato
ulteriore gravissimo profilo di colpa in capo al ricorrente.

3. In punto di esigenze cautelari evidenziava la
ricorrenza di attuale e molto concreto pericolo di reiterazione in ragione
della pervicacia del P. nella prosecuzione dell’attività imprenditoriale
nonostante il dichiarato fallimento della compagine originaria, anche con
diverse forme aziendali e mediante l’ausilio di teste di legno, ponendo a
repentaglio la integrità fisica dei lavoratori in violazione di basilari regole
cautelari connesse alla specificità della lavorazione, nonché di quelle di buon
senso che avrebbero dovuto indurlo a desistere, tenuto altresì conto del
coinvolgimento nell’attività imprenditoriale della moglie dell’indagato, la
quale risultava proprietaria del mezzo utilizzato dal lavoratore infortunato.

4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto
ricorso per cassazione la difesa del cautelato avanzando due profili di
doglianza. Con un primo motivo deduce violazione di legge in punto di gravi
indizi di colpevolezza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
risultante dal testo del provvedimento, assumendo che il giudice del riesame si
era posto a disquisire se il ricorrente avesse o meno inteso porre in
discussione la posizione di garanzia del P., contestando la titolarità di fatto
della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, ovvero se si fosse
limitato ad escludere la relazione causale tra la condotta omissiva addebitata
e l’evento dannoso. Sul punto rappresentava che in ragione dell’effetto  devolutivo della richiesta di riesame e delle
specifiche doglianze proposte dal ricorrente, il giudice del riesame avrebbe
dovuto esaminare ogni singola questione, anche in punto di esigenze cautelari,
mentre era scaturita una motivazione meramente assertiva e privo di adeguato
riscontro rispetto alle censure sollevate.

4.1 Con separata articolazione deduce violazione di
legge in ordine alla sussistenza dei requisiti di attualità e di concretezza
delle esigenze cautelari rappresentando che, anche sul punto, la motivazione
dell’ordinanza era inadeguata in quanto fondata sulle dichiarazioni
dell’indagato dello stesso reato K. persona inattendibile e in mancanza di
circostanziati elementi su cui fondare il pericolo relativo all’acquisizione
della prova e alla reiterazione della condotta criminosa.

Analoga censura era svolta in relazione alla
selezione, in termini di adeguatezza e di proporzionalità, di misura cautelare
da applicare.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo di ricorso, teso a escludere la
presenza di un univoco e grave patrimonio indiziario, si presenta
manifestamente infondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede
di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi
che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso  motivazionale svolto nel provvedimento e non
sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere
all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova
o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i
procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore
degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso
misura di coercizione personale). (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino; sez.II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato
affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle
misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile
soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che
riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008
n.46124 Pagliaro; sez.VI, 8.3.2012 n.11194).

2. Orbene il giudice del riesame nel corpo della
motivazione, ha adeguatamente rappresentato, attraverso un apparato
motivazionale integro, non manifestamente illogico o carente, come nei
confronti dell’odierno ricorrente P. D. ricorra un quadro indiziario
assolutamente rilevante, grave e univoco a sostegno tanto della posizione di
garanzia rivestita quale amministratore di fatto della ditta che aveva
destinato il dipendente all’attività di trasporto del legname, quanto delle
gravissime lacune organizzative e gestionali dell’azienda da questi gestita. Gravissime
invero sono state le lacune riscontrate dai giudici della cautela sia in fase
di valutazione dei rischi e di formazione del relativo Documento, sia in
relazione alla formazione e ad informazione del dipendente infortunato, sia
infine nella messa a disposizione di un mezzo assolutamente inadeguato tanto
per caratteristiche proprie (ruote gommate), sia in relazione all’area, dalle
caratteristiche impervie e dalla accentuata pendenza, in cui il lavoratore era
chiamato ad operare.

3. Sulla prima questione il giudice del riesame ha
evidenziato, con motivazione assolutamente corretta sotto il profilo logico
giuridico, la ricorrenza di continuità aziendale tra l’impresa del P.,
sottoposta a fallimento e l’attività della ditta A. nella quale erano confluiti
i dipendenti della azienda decotta, la immanente posizione di direzione da
parte del P. come evidenziata dalla moglie della persona offesa, nonché dal K.,
che risultava il formale legale rappresentante della società e da alcuni dei
dipendenti sentiti a sommarie informazioni, e come peraltro confermato da una
pluralità di evidenze fattuali, puntualmente indicate dal giudice della
cautela.

3.1 II giudice del riesame ha poi indicato come la
causa della perdita di controllo della trattrice sia stata certamente
addebitabile ad un uso improprio del mezzo sia in ragione delle inadeguate
caratteristiche di tenuta del mezzo in zona impervia e scoscesa, sia in ragione
della particolarità dei luoghi in cui il lavoratore era chiamato ad operare la
cui pendenza escludeva il ricorso a un tale mezzo di trasporto sulla base dello
stesso documento di istruzioni della casa costruttrice che indicava le modalità
di utilizzo del mezzo. Parimenti veniva segnalata l’assenza di adeguata
formazione ed informazione del dipendente in relazione alla specifica attività
lavorativa da compiersi.

4. Quanto ai motivi relativi alla ricorrenza di
esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza e di proporzionalità, in questa
sede non può procedersi, a rinnovare integralmente l’apprezzamento sviluppato
in ordine sia alla concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in
linea con il novum introdotto dalla legge n. 47
del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo
274 c.p.p. , ma deve esclusivamente verificarsi se l’apprezzamento operato
dal giudice del riesame sia coerente con i criteri di logicità e di non
contraddittorietà. Come è noto, “l’attualità” dell’esigenza cautelare
non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta,
infatti, di concetti distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacità a
delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime
al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori
(specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o
imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi
il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18
dicembre 2015, Gattuso).

5. Ma il giudice del riesame ha rispettato questo
principio evidenziando da una parte le peculiari ed estremamente gravi ed
offensive modalità del fatto contestato al P. cui è addebitabile l’oblio delle
più elementari regole cautelari.

Dall’altra parte l’attualità del rischio di
recidivanza risiede nel fatto che quanto occorso alla persona offesa sia stato
preceduto da analoghi incresciosi episodi infortunistici nell’utilizzazione
della trattrice. La ricorrenza di eventi di tale fatta, in epoca immediatamente
precedente quella in cui si realizzò l’infortunio mortale, rappresenta da un
lato riprova dell’assoluto difetto organizzativo del P. nella adozione di
misure cautelari ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni di
carico e di trasporto del legname, e dall’altra un profilo di immanente
pericolo, che rasenta la certezza, di una prosecuzione della gestione aziendale
connotata da gravi carenze in tema di sicurezza, gravide di conseguenze
perniciose.

5.1 Tale inferenza viene poi avvalorata dalle
considerazioni inerenti alla personalità del P., caratterizzata dall’azzardo e
dalla elusione delle proprie responsabilità, in quanto lo stesso ha proseguito
nella gestione dell’attività imprenditoriale, nonostante il fallimento della
sua azienda, proseguendo nella sconsiderata e pericolosa gestione della
movimentazione del legname, operando a tale al fine sotto la copertura di un
prestanome.

5.2 Nel contempo il giudice del riesame non ha certo
trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in
evidenza il comportamento del prevenuto successivo ai fatti in termini tali da
giustificare la concretezza e l’attualità del rischio di inquinamento delle
prove e, soprattutto di reiterazione di condotte criminose della stessa specie,
logicamente desunto dalla eclatante gravità della condotta e dalla palesata
carenza di regole cautelari nella prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

6. Infondato è inoltre il terzo motivo di ricorso
con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di adeguatezza
e proporzionalità della misura custodiale laddove il giudice del riesame ha
evidenziato che, a fronte degli elementi desunti dalla personalità del
ricorrente e dalle modalità assolutamente eclatanti delle inosservanze denunciate,
la misura degli arresti domiciliari costituisce un presidio cautelare minimo
atteso che una misura non detentiva lascerebbe il P. del tutto libero di
svolgere ogni attività di inquinamento probatorio e di reiterare i reati
accertati.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2020, n. 12445
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