Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 aprile 2020, n. 8159

Sospensione dal servizio per decisione unilaterale del datore
di lavoro, Computo dell’anzianità di qualifica, Pagamento delle differenze
retributive e contributive, Interpretazione del CCNL

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della
sentenza del Tribunale, ha riconosciuto ad A.B., dipendente dell’Azienda S.
Trasporti, l’inquadramento nel quinto livello, profilo professionale agente di
movimento, del CCNL di comparto, con condanna dell’azienda al pagamento delle
differenze retributive e contributive a decorrere dall’1/11/1998.

La Corte ha rilevato che al B. era stato impedito di
guidare gli autoveicoli per sei anni per un fatto estraneo alla sua volontà
essendo stato sospeso dal servizio per decisione unilaterale del datore di
lavoro e che tale periodo doveva essere computato nel periodo utile ai fini
della determinazione del periodo di 16 anni di guida effettiva di conduzione di
autobus di linea, previsto dall’Accordo Nazionale del 13/5/1987, per poter
accedere alla categoria superiore.

Ha osservato, infatti, che tale sospensione non era
riconducibile a nessuno degli eventi elencati al comma 3 dell’articolo unico
dell’allegato C dell’Accordo nazionale del 1987 citato e come tale era inidoneo
ad interrompere il decorso del periodo utile alla decorrenza dell’anzianità di
servizio necessaria al conseguimento della superiore qualifica.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Azienda S.
Trasporti con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste il B. l’Inps ha rilasciato delega in calce.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione del CCNL autofiloferrotranvieri: accordo
nazionale del 24/4/1987 all. B1; accordo nazionale del 13/5/1987 All. A e
All. C, comma 3 articolo unico- richiamato c) all’art. 2 lett C2/1 del successivo CCNL
27/11/2000.

Rileva che l’Accordo Nazionale del 13/5/1987, All. A
ascrive al 5° livello di profilo professionale di agente di movimento
“quel lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea ” e
che ” ha diritto alla qualifica di agente di movimento il conducente di
linea che abbia maturato 16 anni di guida effettiva e che “in sede di
prima applicazione l’inquadramento avviene secondo le modalità previste dall’allegato B/1 dell’Accordo Nazione del
24/4/1987”.

Rileva che la Corte aveva ignorato tale ultimo
accordo in base al quale: “in fase di prima applicazione il passaggio alla
qualifica di agente di movimento del 5° livello avverrà secondo le seguenti
modalità, fermo restando, comunque, il possesso di 16 anni di guida effettiva
.Si individua il numero complessivo di tutti i conducenti che, alla data di
applicazione della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di
guida e hanno maturato almeno 11 anni di guida effettiva. Tale somma viene
divisa per sei e il quoziente rappresenta lo scaglione corrispondente al numero
degli agenti che annualmente acquisiranno la qualifica di agente di commercio”;
che alla data dell’1/1/1989 (data di entrata in vigore delle nuove tabelle ) il
B. non aveva maturato 11 anni di servizio.

Osserva che il B. non poteva neppure invocare i 16
anni di cui all’Accordo Nazionale del 13/5/1987 in quanto era stato sospeso per
sei anni, perché rinviato a giudizio per gravi reati, e riammesso in servizio
con la medesima qualifica di conducente di linea del 6 livello posseduta
all’atto della sospensione e che la sospensione dal servizio rientrava tra i
periodi da detrarre nel calcolo dei 16 anni.

La sospensione dal servizio rientrava anche ai sensi
dell’art. 2 lett C 2/1 del successivo
CCNL del 2000 ignorato dalla CA, tra i periodi da detrarre, poiché la norma
escludeva anche ” gli altri periodi di assenza comunque determinati”.

2. Con il secondo motivo denuncia vizio di
motivazione per non aver in alcun modo esaminato anche l’art. 2 lett C 2/1 del successivo CCNL
del 2000 in base al quale erano esclusi anche ” gli altri periodi di
assenza comunque determinati”.

3. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro
connessione, sono infondati.

La Corte d’appello ha posto a fondamento del
riconoscimento al B. della qualifica di agente di movimento di 5° livello
l’Accordo Nazionale del 13/5/1987. Ha, a riguardo, rilevato che l’Accordo
prevedeva che dal periodo di 16 anni di guida effettiva, necessari per
l’acquisizione della qualifica di agente di movimento di 5° livello, avrebbero
potuto essere detratti alcuni periodi elencati nell’Accordo stesso (per es. il
servizio militare, l’aspettativa per motivi privati ed altre situazioni),
mentre non erano detraibili dall’anzianità di qualifica ” gli altri
periodi non coperti da retribuzione, ma computati per intero agli effetti
dell’anzianità di servizio ai sensi di legge o contratto collettivo di
categoria Secondo la Corte il periodo di 6 anni trascorsi al di fuori
dell’azienda, a seguito di licenziamento conclusosi con la sentenza di reintegra,
non avrebbe potuto essere detratto in quanto non riconducibile a nessuna delle
ipotesi elencate nell’accordo e che anzi avrebbe potuto essere ricondotto
“agli altri periodi non coperti da retribuzione, ma computati per intero
nell’anzianità di servizio Secondo la Corte ” sarebbe erroneo leggere
l’espressione guida effettiva …quale univoco riferimento alla necessità di un
ininterrotto periodo di effettiva conduzione di autobus di linea ed
imprescindibile condizione laddove, aderendo ad un’opzione interpretativa
sistematica dell’allegata previsione convenzionale, la volontà delle parti
sociali era quella di garantire una progressione di carriera anche a quei
conducenti, titolari di un’adeguata e sufficiente anzianità di servizio che,
per eventi non riconducibili a loro libere opzioni volontaristiche, non
avessero potuto, per limitati periodi, guidare gli autobus”.

A fronte di tale congrua interpretazione
dell’accordo, non censurabile sotto il profilo della violazione degli art. 1362
e seg. c.c. che peraltro è solo genericamente enunciata dalla ricorrente, la
società ha richiamato l’accordo nazionale del 24/4/1987 che, invero, non
risulta pertinente atteso che lo stesso attiene alle modalità di inquadramento
in prima applicazione. In particolare il parametro di 11 anni risulta fissato
per stabilire in sede di prima applicazione il contingente annuale per ciascuna
categoria.

Nessuna specifica censura è opposta, invece,
all’interpretazione della Corte secondo cui l’allontanamento a seguito di
licenziamento non era evento da detrarsi ai fini del computo dell’anzianità di
qualifica in quanto non previsto nell’elenco di cui all’art. 3 dell’accordo
nazionale ed anzi ricompreso nell’ultima ipotesi “agli altri periodi non
coperti da retribuzione, ma computati per intero nell’anzianità di
servizio”.

Del tutto irrilevante è il richiamo al CCNL
successivo del 2000, non applicabile temporalmente alla fattispecie, in ordine
al quale neppure è dedotto che esso consente l’interpretazione di quello
precedente.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare al B. le spese
processuali liquidate come in dispositivo con distrazione, ed all’Inps, nei
limiti della partecipazione all’udienza pubblica.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n.
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare
le spese processuali liquidate a favore del B. in Euro 200, 00 per esborsi ed
Euro 3.500, 00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed
accessori di legge con distrazione, nonché all’Inps in Euro 1000, 00 per
compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis,
dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 aprile 2020, n. 8159
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: