Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7976

Indennità di ferie non godute, Natura retributiva,
Esclusione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie
non godute, Dimostrazione di avere offerto un adeguato tempo per il godimento
delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere
nella “mora del creditore”

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione
proposta da (…) s.n.c. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto
pagamento della somma di € 37.547,78 a titolo di indennità di ferie non godute
in favore di (…) eredi di (…).

2. Il giudice di secondo grado, ritenuto
sufficientemente specifico il gravame, ha poi escluso che la scrittura del 13
giugno 2009 con la quale era pattuita la corresponsione di un acconto In
riferimento al T.F.R. e ad ulteriori pendenze da verificare precludesse
l’ulteriore azione proposta dagli eredi del (…)  osservando che non conteneva alcuna rinuncia
ad azionare eventuali maggiori crediti. Con riguardo all’indennità di ferie non
godute la Corte territoriale ha ritenuto dovute le somme chieste sul rilievo
che il diritto all’indennità prescinde da una responsabilità datoriale per il
mancato godimento; che non era stata né allegata né provata una specifica
offerta di fruirne disattesa dal lavoratore; che il numero di giorni risultava
confermato dalle buste paga, predisposte dal datore di lavoro e non specificatamente
contestate; che la prescrizione, decorrente dalla data di cessazione del
rapporto, non era maturata. Infine la Corte ha escluso che fosse stata offerta
la prova dell’ imputabilità a ferie non godute dell’importo giornaliero di €
100,00 pagato al de cuius in costanza di rapporto.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso
la (….) s.n.c. affidato a due motivi.

(…) eredi di (…) hanno opposto difese insistendo
per l’Inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua Infondatezza. La
società ricorrente ha depositato memoria. I controricorrenti si sono costituiti
con un nuovo difensore insistendo nelle conclusioni già prese.

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 cod. civ., dell’art. 10 d.lgs. n.
66 del 2003, dell’art 7 direttiva 2003/88/CE e dell’art. 93 c.c.n.I. Aziende
terziario e distribuzione e servizi interpretato anche alla luce dell’art. 5
comma 8 d.l. n. 95 del 2012.

4.1. Sostiene la società ricorrente che il mancato
godimento delle ferie non era imputabile al datore di lavoro e dunque nessuna
indennità poteva essere riconosciuta al lavoratore al quale era riferibile la
scelta di non beneficiarne. Sottolinea che semmai, nel ricorso dei relativi
presupposti, si sarebbe potuta riconoscere una somma a titolo di risarcimento
del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie ma evidenzia che tale
azione non era stata esercitata dagli eredi e si era perciò prescritta.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la
violazione dell’art. 2109 cod. civ., dell’art. 96 c.c.n.I. e degli artt. 2947,
2934 e 2935 cod.civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.
e I’ omessa motivazione su un punto controverso e decisivo in relazione
all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ..

5.1. Sostiene la ricorrente che erroneamente la
Corte di merito ha individuato nella cessazione del rapporto di lavoro il
termine dal quale decorre la prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva
per ferie non godute e non considera invece che le ferie maturano anno per anno
e che dunque il relativo diritto, in caso di mancato godimento, si prescrive
del pari anno per anno. Conseguentemente sarebbero prescritte tutte le somme maturate
prima del 2 marzo 2006 ove si ritenga che la prescrizione sia quinquennale. Nel
caso di termine decennale di prescrizione, invece, sarebbero prescritte quelle
relative al periodo fino al 2 marzo 2001.

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Rileva il Collegio che dal mancato godimento
delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere
all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva
il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha
natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli
artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili
in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore
all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di
lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle
ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così,
nella “mora del creditore” (cfr. Cass. 01/02/2018 n. 2496).

6.2. Ciò posto la Corte territoriale ha esattamente
applicato i su esposti principi ed ha ritenuto in primo luogo che l’indennità
di ferie non godute non fosse collegata ad una responsabilità datoriale per il
mancato godimento delle ferie. Ove non sia più possibile beneficiare delle
ferie maturate in corso di rapporto – ed è questo quello che accade quando il
rapporto di lavoro cessi come nel caso in esame per morte del lavoratore –
queste non possono essere che monetizzate specie quando risulti che il
lavoratore non avesse rifiutato un’offerta datoriale di goderne (nello
specifico la Corte di merito ha rilevato che tale circostanza non era stata
neppure allegata).

6.3. In tale modo la Corte si è attenuta al disposto
dell’art. 36 della Costituzione che esclude che si possa rinunciare alle ferie
ed all’art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che dispone che il diritto
alle ferie “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie
non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. La
pronuncia risulta del pari conforme a quanto disposto dall’art. 7 comma 2 della
direttiva 2003/88/CE che prevede che solo per il caso di cessazione del
rapporto di lavoro è possibile sostituire il diritto alle ferie con una
indennità ed ha correttamente applicato l’art.93 del c.c.n.I. delle aziende del
terziario, applicato.

6.4. Del pari è corretta la decisione che fa
decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui il diritto all’indennità
è sorto con la cessazione del rapporto di lavoro.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13
comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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