Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8164

Infortunio sul lavoro, Risarcibilità del danno a carico
dell’Inail, Transazione sindacale, Rinuncia a far valere il diritto al
risarcimento dei danni a qualsiasi titolo subiti

 

Rilevato

 

che, con sentenza del 10 giugno 2016, la Corte
d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione
resa dal Tribunale di Frosinone sulla domanda proposta da R.I. nei confronti di
RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell’INAIL, avente ad oggetto il
riconoscimento della responsabilità della Società datrice in relazione
all’infortunio sul lavoro occorso all’I. in data 31.7.2002 e della
risarcibilità del danno a carico dell’Istituto e della stessa Società, in
parziale riforma della predetta decisione, condannava, all’esito dell’espletata
CTU, l’INAIL alla corresponsione dell’indennizzo per la malattia professionale
nella misura del 36% e coefficiente 0,7 della fascia B, mentre confermava il
rigetto della domanda proposta nei confronti di RFI S.p.A. per averla ritenuta
al pari del primo giudice preclusa per effetto dell’intervenuta transazione
sindacale non impugnata con la quale l’I., a fronte del pagamento di euro
17.000,00 oltre il TFR, aveva rinunciato a far valere anche il diritto al
risarcimento dei danni a qualsiasi titolo subiti; che per la cassazione di tale
decisione ricorre l’I., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui
resiste, con controricorso, RFI S.p.A., la sola ad essere stata chiamata nel
presente giudizio di legittimità, e correttamente, stante la natura
dell’impugnazione avente ad oggetto la statuizione resa dalla sentenza gravata
in ordine, non alla sussistenza di un danno differenziale a carico della
Società ed alla determinazione della sua entità, che avrebbe comportato la
necessità dell’integrazione del contraddittorio con l’INAIL ma l’intervenuta
rinuncia al medesimo;

che il ricorrente ha poi depositato memoria;

 

Considerato

 

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. dal 1362 al 1371 c.c.,
in relazione agli artt. 410, 411 c.p.c., 1965 e
2113 c.c. in una con il vizio di motivazione,
lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole
sull’interpretazione dei contratti, assumendo l’irrilevanza, ai fini
dell’indagine sulla comune volontà delle parti, qualificato come meramente
sussidiario rispetto al criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c.; che il motivo suesposto deve
ritenersi palesemente infondato, non potendosi qualificare come meramente
sussidiario il criterio del comportamento successivo delle parti alla stregua
del disposto di cui all’art. 1362 c.c. che, nel
definire l’attività interpretativa come volta alla ricerca della comune
intenzione delle parti, al suo secondo comma inequivocabilmente qualifica il
predetto criterio come concorrente con quello relativo al senso letterale delle
parole, il che vale a ritenere la conformità a diritto e la congruità logica
dell’interpretazione che, tenendo conto di entrambi i richiamati criteri, ha
indotto la Corte territoriale a ritenere con riferimento all’espressione
contenuta nell’atto transattivo, alla rinuncia al risarcimento del danno a
qualunque titolo subiti, la manifestazione di una volontà abdicativa del
risarcimento conseguente all’infortunio sul lavoro subito; che, pertanto, il
ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed
altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8164
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