Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2020, n. 7981

Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, Pagamento
delle richieste differenze retributive, Indici sintomatici della
subordinazione

 

Rilevato

 

che, con sentenza del 10 febbraio 2015, la Corte
d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di rigetto resa dal
Tribunale di Livorno sulla domanda proposta da S.P. nei confronti di M.F. quale
titolare della ditta individuale S.O.S. Sicurezza, previo riconoscimento del
rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo settembre
2004/16.2.2005, condannava il F. al pagamento delle richieste differenze
retributive limitatamente all’importo di euro 4843,35; che la decisione della
Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto provato, in ragione
della prevalenza attribuita alle dichiarazioni dei testi indotti dalla P.
rispetto a quelle dei testi indicati dal titolare della ditta datrice lo
svolgimento con continuità di attività riconducibili a mansioni proprie di una
impiegata amministrativa, da ritenersi tipiche di un rapporto di lavoro
subordinato e determinabili quanto all’inquadramento ed al trattamento
economico spettante a prescindere dalla mancata allegazione del CCNL
applicabile comunque desumibile dalla successiva assunzione della Pacchetti
presso la ditta S.O.S. Sicurezza con contratto di apprendistato per il
conseguimento del V livello del CCNL metalmeccanici;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione
a due motivi, in relazione alla quale la P., pur intimata, non ha svolto alcuna
attività difensiva;

 

Considerato

 

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.
2094 e 2697 c.c., lamenta l’erroneità del
giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione del
rapporto non risultando lo stesso fondato sui criteri elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte; che, con il secondo motivo, denunciando la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.e 2697 c.c.,
il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata
considerazione, ai fini della determinazione del quantum della domanda, di
quanto puntualmente contestato dal ricorrente in ordine, se non agli importi
esposti nel conteggio prodotto dalla P., ai presupposti di fatto determinanti
ai fini della formulazione di quel conteggio (la durata dell’estensione oraria
della prestazione) così erroneamente esonerando la P. dall’assolvimento del
relativo onere probatorio allo stesso incombente;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto
strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono
ritenersi infondati, ben potendo il giudizio qualificatorio basarsi sul
riferimento ad indici sintomatici della subordinazione, che, nella specie, va
ben oltre l’indicazione del ricorrente che vede quel riferimento limitato alla
continuità del rapporto intesa, secondo la stessa definizione del ricorrente,
come “presenza costante in azienda” per estendersi alla
considerazione dell’attività svolta (predisposizione, raccolta e archiviazione
di documenti inerenti l’attività aziendale e la tenuta dei contatti con la
clientela in sostituzione del titolare) correttamente qualificata come avente
natura amministrativa e ricondotta nell’ambito del lavoro subordinato,
presupponendo un esercizio conforme alle direttive del titolare dell’azienda e
valendo altresì il riferimento a quegli indici ed, in particolare, a quello
della “costante presenza in azienda”, ammesso dallo stesso
ricorrente, a supportare la valutazione della raggiunta prova dell’impegno a
tempo pieno della P. e, così, dei presupposti di fatto su cui risulta formulato
il conteggio prodotto, del quale correttamente, per stessa ammissione del
ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto non contestati i relativi
importi; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese
per non aver l’intimato svolto alcuna difesa;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2020, n. 7981
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