L’impresa che gestisce la piattaforma digitale cui è agganciato il ciclofattorino è tenuta a munire quest’ultimo di mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti per la pulizia dei contenitori.

Nota a Trib. Firenze, decreto 1° aprile 2020

Gennaro Ilias Vigliotti

Ai c.d. “riders”, cioè ai lavoratori del settore del delivering che si occupano della consegna di prodotti alimentari, si applicano, in ragione del disposto dell’art. 2, D.LGS. n. 81/2015, come modificato dal DL n. 101/2019, convertito dalla L. n. 128/2019, le tutele del lavoro subordinato, tra cui quelle che regolano le misure di sicurezza che il datore è tenuto ad approntare per proteggere il collaboratore (art. 2087 c.c.; D.LGS. n. 81/2008). Ciò vuol dire che, durante l’emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19, anche i committenti del settore della consegna di cibo da asporto sono tenuti a dotare i propri collaboratori di tutti i dispositivi di protezione anti-contagio, quali mascherine, guanti monouso ipoallergenici, prodotti detergenti a base alcolica, etc.

A tale conclusione è giunta anche una interessante e recente sentenza di merito. Con un provvedimento d’urgenza concesso inaudita altera parte (decreto 1° aprile 2020, dott. Gualano), il Tribunale di Firenze ha ordinato a una nota impresa del settore del food delivery di disporre misure di sicurezza adeguate per i propri riders. Uno di essi, infatti, era ricorso in giudizio ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (ricorso cautelare ante causam) per lamentare che, nonostante le ripetute richieste volte ad ottenere i dispositivi di protezione anti-contagio, e nonostante la stessa piattaforma ne avesse raccomandato l’utilizzo, nessuno strumento era stato fornito ai collaboratori. Il Giudice del Tribunale fiorentino, appurato che i procedimenti d’urgenza non rientrano nel campo di applicazione della sospensione dei procedimenti giudiziari civili di cui al D.L. n. 18/2020 (i cui termini sono stati prorogati dal successivo D.L. n. 23/2020), e richiamando la nota sentenza della Cassazione n. 1663/2020 sul caso dei ciclofattorini di Foodora (annotata in questo sito da G.I. VIGLIOTTI, Al rapporto di lavoro dei riders si applicano le tutele della subordinazione), ha affermato che al rider, anche se lavoratore autonomo, devono applicarsi le stesse tutele del lavoro subordinato, aggiungendo che in ogni caso il rispetto delle misure di sicurezza è imposto alle imprese che utilizzano piattaforme digitali anche dalle recenti disposizioni inserite al Capo V-bis del D.LGS. n. 81/2015 (il cui art. 47-septies, al co. 3, stabilisce che “il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Le imprese di delivery, dunque, non possono limitarsi ad un invito all’utilizzo degli strumenti di protezione dal rischio di contagio per i propri collaboratori, ma devono esse stesse farsi parti attive nel mettere tali mezzi a disposizione, supervisionando sul loro effettivo impiego.

Riders e Covid-19: il committente deve fornire i dispositivi di protezione individuale
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