Per ragioni di politica occupazionale e di mercato del lavoro la legge può vietare alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a pensionati.

Nota a Corte di Giustizia UE 2 aprile 2020, n. C-670/18

Flavia Durval

“La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l’art. 2, par. 2, l’art. 3, par. 1, e l’art. 6, par. 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale”.

Questo il principio statuito dalla Corte di Giustizia UE 2 aprile 2020, n. C-670/18 in relazione ad una fattispecie in cui un Comune aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse al fine di assegnare un incarico di studio e consulenza per il centro di riciclaggio comunale, stabilendo che i candidati dovessero possedere i seguenti requisiti: “Laurea in medicina e chirurgia – Specializzazione in igiene – Comprovata esperienza dirigenziale nel servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni – Non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza”.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso sul presupposto che la clausola che escludeva dalla cerchia dei candidati potenzialmente legittimati le persone collocate in quiescenza costituiva una discriminazione indiretta in base all’età e, di conseguenza, doveva essere dichiarata illegittima, se non nulla.

In particolare, si chiedeva la disapplicazione dell’art. 5, co. 9, D.L. n. 95/2012 (conv. con modificazioni dalla L. n. 135/2012, così come mod. dall’art. 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni dalla L. n. 114/2014) il quale vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza ai soggetti collocati in quiescenza dei settori privato e pubblico, in quanto contrario alla Direttiva 2000/78 ed all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il Collegio, muovendo dall’esame della Direttiva 2000/78 (applicabile sia al settore privato che a quello pubblico), rileva che

– “per ‘principio della parità di trattamento’ si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1” della medesima Direttiva (art. 2, par. 1, della Direttiva), il quale si pone l’obiettivo di “lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”;

– ai fini dell’applicazione del par. 1 dell’art. 2 della Direttiva (di cui al punto precedente): a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1 della Direttiva stessa, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra che si trovi in una situazione analoga (art. 2, par. 2, lett. a); b) sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età rispetto ad altre persone (art. 2, par. 2, lett. b).

Orbene, precisa la Corte, il succitato art. 5, D.L. n. 95/2012, da una parte non fa direttamente riferimento a una determinata età, ma applica l’esclusione dagli incarichi di studio e consulenza (da parte della PA) a qualunque persona collocata in quiescenza. Ciò, poiché l’età alla quale queste ultime possano godere di un trattamento di quiescenza non è la medesima per tutte, potendo essere compresa, fra i 60 e i 75 anni; ma, dall’altra, facendo riferimento al collocamento in quiescenza, si basa indirettamente su un criterio collegato all’età, dal momento che il beneficio di un trattamento di quiescenza è subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro e alla condizione di aver raggiunto una determinata età.

Con il che si potrebbe affermare che tale normativa attua una discriminazione indiretta basata sull’età dell’interessato in quanto istituisce una differenza di trattamento indirettamente basata sull’età (v. artt.1, 2, par. 2, lett. b) e 3 par. 1, lett. a) della Direttiva 2000/78).

Va pero rilevato che dall’art. 6, co.1, par. 1, della Direttiva discende il principio secondo cui “una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione qualora sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, in particolare da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”. Il diverso trattamento, inoltre, può legittimamente comprendere, “la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione per i giovani o la fissazione di un’età massima per l’assunzione”.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la normativa nazionale “ha lo scopo di garantire il rinnovo del personale mediante l’assunzione di giovani” e che con l’art. 5, D.L. n. 95/2012 il legislatore ha inteso perseguire il duplice obiettivo di realizzare un’effettiva revisione della spesa pubblica mediante la riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione pubblica, e di facilitare il ringiovanimento del personale delle amministrazioni pubbliche, favorendo l’accesso di persone più giovani alla funzione pubblica.

E se la “riduzione effettiva della spesa pubblica può influire sulla natura e sulla portata delle misure di tutela dell’occupazione ma non può costituire, di per sé, una finalità legittima”, per converso, la legittimità dell’l’obiettivo dì interesse generale consistente nel garantire un ringiovanimento del personale in attività, interesse generale rientrante nella politica dell’occupazione “non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dall’art. 6, par. 1, co.1, della Direttiva 2000/78” ed è conforme all’obiettivo di promozione di un livello di occupazione elevato (v. art. 3, par. 3, co.1, TUE e CGUE 16 ottobre 2007,  C-411/05,  punto 64 e 16 ottobre 2007, C-411/05, punto 6; per la legittimità della politica sociale o occupazionale di uno Stato membro al fine di migliorare le opportunità di inserimento nella vita attiva di determinate categorie di lavoratori, e, in particolare, di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di una professione (v., in tal senso, CGUE 19 luglio 2017, C-143/16, punto 37)).

Ne consegue che gli obiettivi di politica dell’occupazione perseguiti dalla normativa italiana devono essere considerati, “in linea di principio, come tali da poter giustificare obiettivamente e ragionevolmente una disparità di trattamento basata sull’età”.

Divieto di assegnare incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza
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