Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8612

Contratto di lavoro a tempo determinato, Illegittima
apposizione del termine, Ragione sostitutiva priva di sufficiente specificità
– Inidoneità a consentire alla autorità giurisdizionale la correlazione tra
l’attività del sostituto e quella del sostituito, Indennità risarcitoria,
Situazioni aziendali complesse, Sostituzione non riferita ad una singola
persona, ma ad una funzione produttiva specifica, Enunciazione dell’esigenza
di sostituire lavoratori non identificati nominativamente, integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori, Ambito territoriale di riferimento,
luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire,
Legittimità

 

Rileva che

 

la Corte di Appello di Milano con sentenza del 27
gennaio – 28 marzo 2015, confermando la gravata pronuncia emessa dal locale
giudice del lavoro, riteneva illegittimo il termine apposto al terzo contratto
di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti per l’arco temporale
primo novembre 2010/28 febbraio 2011, ai sensi dell’art. 1 del dl.vo n. 368/2001 per
esigenze sostitutive, in particolare per garantire la continuità del servizio
aziendale contribuendo alla copertura delle giornate di assenza per malattia
dei dipendenti del settore AV impiegati presso la base di servizio di Milano,
di modo che era stata dichiarato la sussistenza tra l’attore B.C. e la
convenuta A. S.p.a. di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
fin dal primo novembre 2010, ordinando alla Società di provvedere alla
riammissione in servizio del predetto nonché al pagamento in suo favore di
un’indennità risarcitoria di importo corrispondente a tre mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto; a fondamento della decisione la Corte
territoriale ha ritenuto, essenzialmente, che il termine fosse illegittimamente
apposto poiché risultava formulata nel contratto, e quindi invocata, una
ragione sostitutiva priva di sufficiente specificità e quindi inidonea a
consentire alla autorità giurisdizionale la correlazione tra l’attività del
sostituto e quella del sostituito. In particolare, la Corte distrettuale, dopo
aver rilevato che il criterio dell’indicazione nominativa del personale sostituito
non è l’unico legittimo, ha tuttavia riscontrato, per pervenire
all’accoglimento della domanda formulata dal lavoratore, l’assenza di elementi
o indicazioni tali da consentire di individuare i lavoratori da sostituire (ed
infatti erano indicati genericamente i lavoratori assenti per malattia nel
settore assistenti di volo impiegati presso la base di servizio a Milano, dove
tuttavia esistono due scali diversi, Linate e Malpensa, che l’azienda aveva
però omesso di precisare). Inoltre, le istanze istruttorie di parte appellante
non risultavano idonee a sanare il vizio genetico del contratto, poiché volte a
dimostrare picchi di assenze per malattia nei mesi da settembre 2010 a febbraio
2011, che erano tuttavia per la gran parte successivi alla stipula del contratto
(avvenuta in data 22 ottobre 2010), ed in assenza di alcuna allegazione
relativa all’organico aziendale che giustificasse l’esigenza di ricorrere al
contratto a termine per assicurare la continuità dell’attività;

per la cassazione della succitata pronuncia
d’appello ha proposto ricorso la A. S.p.a. (già A. S.p.a.), come da atto di cui
alla richiesta di notificazione ricevuta dall’ufficiale giudiziario il
2809-2015, quindi eseguita a mezzo posta come da relata del successivo 29-09-15
(v. anche l’avviso di ricevimento pervenuto al domicilio eletto in Milano dai
procuratori costituitisi in primo grado per l’attore il 6-10-2015, recante
altresì l’annotazione di spedita comunicazione ex art. 7 L. n. 890/82 e s.m.i.
con l’indicazione pure del numero della raccomandata spedita il 7 ottobre
2015), ricorso affidato a due motivi; il sig. B.C. è rimasto intimato
(dovendosi precisare che nella specie è applicabile, comunque, ratione temporis
il testo del suddetto art. 7
rimasto in vigore dal 1°-3-2008 al 31-12-2017, il cui ultimo comma si limita a
prevedere soltanto il successivo avviso mediante raccomandata semplice:
<<Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta
notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata>>. Di
conseguenza, non operano in ogni caso le successive modificazioni dello stesso
cit. art. 7 di cui alla L. 27 dicembre 2017, n. 205, che nell’introdurre
il comma 97-bis, lettera f),
ed il co. 97-quinquies all’art. 1
della L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha conseguentemente disposto -con l’art. 1, comma 461- la modifica
dell’art. 7; né, tanto
meno, la L. 30 dicembre 2018, n. 145, che con
l’art. 1, comma 813, lettera
c), ha ulteriormente modificato l’art. 7, al comma 3. Pertanto,
nella specie vale, ad ogni modo, il principio affermato da Cass. lav. n. 12438
del 16/06/2016, secondo cui nell’ipotesi di notifica di atto processuale, a
mezzo posta, a persona diversa dal destinatario -nella specie, al portiere- ai
sensi dell’art. 7, comma 6,
della I. n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n.
248 del 2007, conv. con modif. in I. n. 31 del
2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario,
non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia
della notificazione dell’atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la
previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole
dalle ipotesi nelle quali l’avviso è richiesto. V. parimenti anche Cass. II
civ. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016, nonché Cass. IlI civ. n. 14722
del 7/6/2018, secondo la quale, in particolare, è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 I. n. 890 del 1982, in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il
perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna
dell’atto a persona diversa dal destinatario, la “ricezione” della raccomandata
c.d. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone
irreperibili ex artt. 140 c.p.c.ed 8, comma 2,
I. n. 890 del 1982, atteso che la mancata estensione alla notifica,
eseguita ai sensi del citato art.
7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3/2010, al fine di equiparare i
procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c.ed 8, comma 2, I. n. 890 del 1982,
trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in
comparazione, cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al
perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatone, nella prima ipotesi
costituiti dalla sola “spedizione” della raccomandata, nell’altra
occorrendo un “quid pluris” inteso a compensare il maggior deficit di
conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero,
in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione
della raccomandata con avviso di ricevimento. V. altresì in motivazione Cass.
Sez. 6-2, ordinanza n. 18472 del 25/01 – 12/07/2018: <<Nel presente
giudizio, per contro, si discute della notificazione a mezzo posta e, in
particolare, della comunicazione di avvenuta notifica dell’atto a persona
diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al
servizio del destinatario, portiere dello stabile). Tale notificazione, in
assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso
di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice
(Cass. 10554/15, Cass. 12438/16). …Da tale principio, tuttavia, la sentenza
gravata non si è discostata, perché la corte palermitana ha ritenuto provato
l’invio della raccomandata informativa, senza necessità che ne fosse prodotta
la relativa ricevuta di spedizione, sul rilievo che nell’avviso di ricevimento
della raccomandata contenente il verbale di contestazione era presente
«l’attestazione di spedizione a cura dell’ufficiale postale completa
dell’indicazione dei relativi estremi» …);

la società ricorrente ha in seguito depositato
memoria illustrativa in vista dell’adunanza fissata per il 16 aprile 2019;

 

Considerato che

 

con il ricorso in sintesi vengono formulate le
seguenti doglianze:

1) ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10 del dl.gs. 368/2001,
nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. 2, in cui sarebbe incorsa la Corte
milanese ritenendo nulla la causale sostitutiva per la sua genericità, ma non
considerando che il grado di specificità richiesto, in accordo con il diritto
vivente, deve essere adeguato alla realtà dimensionale aziendale ed alle
caratteristiche specifiche del settore merceologico di riferimento e che, oltre
al nominativo del lavoratore, altri criteri soccorrono a ritenere la
specificità delle ragioni, che nel caso di specie erano stati indicati, come
l’ambito territoriale di assunzione (Milano), il luogo della prestazione
(Milano) e le mansioni dei lavoratori da sostituire (dipendenti del settore
AV). Ha dedotto altresì la ricorrente la violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697
c.c. per aver erroneamente la Corte distrettuale ritenuto generica
l’indicazione dello scalo di Milano come luogo cui erano addetti i lavoratori
assenti per malattia, poiché a Milano vi sono due aeroporti (Linate e
Malpensa), atteso che non poteva esserci confusione in quanto l’aeroporto di
Malpensa è in provincia di Varese e poiché, ove si fosse trattato di Malpensa,
il lavoratore avrebbe dovuto agire in primo grado presso il diverso Tribunale
di Busto Arsizio. Aveva, altresì, errato la Corte di appello, nel ritenere
irrilevante la prova dell’ingente numero di giorni di assenza per malattia
verificatisi nei mesi successivi alla stipula del contratto sulla base della
considerazione che ciò che non era ancora accaduto non potesse essere
considerato ragione giustificatrice. Infatti, nella prospettazione della
ricorrente la capacità della società di prevedere il flusso di assenze per malattia
non era stata oggetto di contestazione nel corso del giudizio di merito;

2) ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 e 2, del d.lgs.
368/2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nell’imputare alla ricorrente carenze
di allegazione nonostante fosse sempre stato indicato e dedotto il reale
verificarsi della esigenza sostitutiva indicata in contratto; avrebbe errato la
Corte nel ritenere non rilevante tale allegazione e nel non considerare la
documentazione prodotta dalla Compagnia, dalla quale emergeva l’ingente numero
di assenze per malattia tra gli assistenti di volo adibiti alla base di Milano
nei mesi di ottobre e novembre 2010 (oltre 600 giornate di assenza rispetto
alle circa 200 giornate medie di assenza per i mesi precedenti, riproducendo,
altresì, i punti da 18 a 24, alle pagine 5 e 6, della memoria di costituzione
di primo grado. Inoltre, nel documento n. 6., mai contestato dalla controparte,
erano state specificamente indicate le giornate di assenza per malattia
verificatesi tra il personale a tempo indeterminato adibito alle medesime
mansioni affidate al B., relative al periodo ottobre 2010 – febbraio 2011,
fornendo finanche per ciascun lavoratore le singole giornate di assenza).
Avrebbe errato la Corte a ritenere non provato il nesso di causalità tra le
numerose assenze per malattia e le assunzioni a termine alla luce di tale
documento 6, nonché del prospetto (riprodotto nei suoi contenuti nel ricorso
per cassazione alle pagine 24-26) recante i singoli giorni di assenza per
malattia del personale A. CAI S.p.A. assunto a tempo indeterminato con base
Milano con medesime mansioni del ricorrente il cui contratto in data 22-10-2010
aveva decorrenza dal 1°.11.2010 al 28.02.2011), che riportava finanche per
ciascun lavoratore le singole giornate di assenza. Avrebbe errato la corte,
inoltre, a non ammettere la prova testimoniale, i cui capitoli parte ricorrente
riporta in ricorso, con la quale si chiedeva di provare la causale sostitutiva
sulla base dei prospetti prodotti, quanto meno utilizzando conformemente ai
menzionati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, i propri poteri
officiosi per integrare le riscontrate carenze di allegazione;

tanto premesso, i motivi, la cui trattazione
congiunta è consentita dalla connessione che li connota, sono fondati in base
all’indirizzo dettato da questa Corte nella materia de qua, secondo cui (v. in
particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010
n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576),
“in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di
carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è
stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla
finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa
dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del
rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la
sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve
considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori
assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle
ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei
lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del
prospettato presupposto di legittimità”. In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente
accolto i ricorsi avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio
di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la
causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n.
565, n. 8966, 20-4-2012, n. 6216, 30-5-2012, n.
8647, 26-7-2012, n. 13239, 2-5-2011 n. 9602 e 6-7-2011
n. 14868). In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. n. 1577/2010 ha confermato la decisione
della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della
specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del
termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della
prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da
sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione
sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile,
l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito
territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti
a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine,
confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia,
infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla
valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze
sostitutive; nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata,
rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei
contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a
termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per
malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato,
ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive
(v. Cass. 15-12-2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217); inoltre, la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 107/2013 ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
artt. 1 e 11, sollevate
in relazione all’art. 3 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, ed ha osservato che:

anche nell’ordinamento previgente la regola dell’indicazione
del nominativo del lavoratore sostituito non era assoluta e inderogabile. Il D.lgs. n. 368 del 2001 ha introdotto una
disciplina generale in materia di cause giustificatrici dell’apposizione del
termine al contratto di lavoro destinata a subentrare a quella risultante dalla
combinazione della L. n. 230
del 1962, art. 1 con la L. n.
56 del 1987, art. 23, comma 1, mentre già quest’ultima disposizione,
ammetteva che, per il tramite delle clausole della contrattazione collettiva,
potessero essere stipulati contratti a tempo determinato per esigenze
sostitutive senza la necessità d’indicare nel documento negoziale il nominativo
del dipendente sostituito, cosicché l’interpretazione del D.lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
come accreditata dalla Corte di Cassazione nel solco dei principi enunciati
dalla Corte Costituzionale, non segna una inversione di tendenza neppure
rispetto alla disciplina precedente ed anzi si giustifica in quell’ottica di
armonizzazione e coerenza sistematica, cui risponde l’inserimento delle
esigenze sostitutive nella nuova previsione generale delle ragioni a fronte
delle quali il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a tempo
determinato. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esprimendosi
sulla compatibilità comunitaria della normativa in oggetto con la sentenza del 24 giugno 2010, in causa C-98/09, ha
riaffermato il principio che pure il primo ed unico contratto a termine rientra
nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro ad
essa allegato. Correlativamente, la stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto
che un intervento del legislatore nazionale come quello in questione, ancorché
elimini l’obbligo datoriale d’indicare nei contratti a tempo determinato,
conclusi per sostituire lavoratori assenti, il nome di tali lavoratori e i
motivi della loro sostituzione e prescriva, in sua vece, la specificazione per
iscritto delle ragioni del ricorso a siffatti contratti, non solo è possibile,
ma neppure viola la clausola della direttiva n. 8.3., che vieta una riduzione del
livello generale di tutela già goduto dai lavoratori. Dal complesso del quadro
normativo di riferimento come definito alla luce dei citati approdi
giurisprudenziali può desumersi che, nel contratto di lavoro a termine D.lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1,
la legittimità dell’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti
è correlata all’indicazione di elementi ulteriori quali l’ambito territoriale
di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto
di lavoro che consentano di verificare la sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità;

nello specifico, al di là dei termini con i quali è
stato redatto il contratto in esame, che reca puntuale indicazione degli
elementi atti a definire il profilo contenutistico e logistico della
prestazione lavorativa, oltre che l’inquadramento contrattuale assegnato, dalla
documentazione in occasione del giudizio di merito, sufficientemente riportata
in ossequio al principio dell’autosufficienza, si evince che la società
ricorrente ha fornito elementi di valutazione idonei a consentire l’occorrente
vaglio giurisdizionale in sede di merito circa l’effettività della causale
contrattuale; per contro, nel caso di specie la Corte distrettuale, in
violazione dei succitati principi, ha ritenuto non assolto l’obbligo volto a
definire la causa della apposizione del termine, ritenendo, a fronte di
allegazioni relative sia al periodo successivo alla stipula del contratto
individuale che a quello precedente, che la dimostrazione della esigenza di
assicurare la continuità dell’attività aziendale e far fronte alle assenze per
malattia sia irrilevante, in contrasto con la menzionata giurisprudenza,
secondo cui deve ritenersi adeguatamente specifica la causale, corredata dagli
indici innanzi enunciati, in quanto idonei a consentire una verifica delle
effettività delle ragioni sottese alla apposizione del termine alla pattuizione
negoziale de qua;

pertanto, vanno accolti nei sensi di cui sopra i due
motivi di ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio
alla stessa Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, la quale
provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle
spese del giudizio di legittimità;

visto, infine, l’esito positivo dell’impugnazione de
qua, NON sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/02.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa
composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis
dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8612
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