Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9485

Accertamento rapporto di lavoro subordinato, Pagamento delle
differenze retributive, Nessuna autonomia a caratterizzarne l’attività svolta
– Mansioni descritte come prettamente esecutive e svolte secondo direttive,
Omesso esame di un fatto secondario, cioè dedotto in funzione probatoria

 

Rilevato che

 

1. il Tribunale di Forlì aveva respinto la domanda
proposta da M. N., intesa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato
intercorso dal 1.3.2006 al 31.1.2007 con G. L., titolare della omonima ditta
individuale, ed alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze
retributive oltre che al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali;

2. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del
12.8.2015, in riforma della decisione impugnata, dichiarava che tra il N. ed il
L. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’1.3.2006 al 31.1.2007,
con inquadramento del lavoratore nella categoria D del c.c.n.I. per i dipendenti
delle imprese artigiane legno, arredamento e boschivi, e condannava parte
datoriale al pagamento, in favore dell’appellante, a titolo di differenze
retributive, dell’importo di € 4.521,20, già detratto quanto percepito dal
lavoratore, oltre accessori di legge, condannando il L. anche al pagamento dei
relativi contributi all’INPS;

3. la Corte rilevava come le allegazioni di parte
ricorrente avessero ricevuto specifiche conferme nelle deposizioni rese dai
testi quanto a contenuti, periodo, orari e modalità di lavoro e che, ai fini
della qualificazione del rapporto, gli elementi di prova raccolta dimostravano
come fosse il L. ad avere i contatti con i clienti, il possesso del furgone e
degli attrezzi per il trasporto e montaggio dei mobili, a stabilire orari e
luoghi di lavoro, sicché nessuna autonomia era emersa a caratterizzarne
l’attività svolta, essendo state descritte le mansioni del N. come prettamente
esecutive e svolte secondo le direttive e l’organizzazione del L.. Il N. non
aveva fornito prova di svolgimento di lavoro straordinario o festivo e non era
stato contestato il richiesto inquadramento previsto dal c.c.n.I., sicché,
sulla base dei risultati della c.t.u. e detraendo dal dovutum quanto già
percepito, residuava in favore del lavoratore la somma di euro 4521,20, oltre
accessori di legge;

4. di tale decisione domanda la cassazione il L.,
affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito il N., con
controricorso; l’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. ha
rilasciato procura speciale in calce al ricorso notificato.

 

Considerato che

 

1. é denunziato l’omesso esame di fatti decisivi per
il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte omesso
di valutare circostanze che impedivano di dare spazio alla richiesta avversaria
e di considerare quanto emerso dall’istruttoria con riguardo alla saltuarietà
della prestazione resa. Si assume che erroneamente era stata ritenuta non
contestata l’allegazione di parte ricorrente sul ricevimento, per il lavoro reso
da marzo a novembre 2006, dell’importo complessivo di € 11.400,00, laddove era
stato invece eccepito nella memoria di costituzione nel giudizio di appello
che, fin dalla costituzione nel corso del giudizio di primo grado, la ditta L.
aveva contestato tale versamento;

2. il ricorso è inammissibile;

3. non si trascrive il contenuto della memoria di
costituzione nel giudizio di primo grado in spregio al principio di specificità
del ricorso e non si censura il ragionamento del giudice secondo cui, oltre
alla mancata contestazione, anche il tenore delle conclusioni svolte in via
subordinata dal L. era tale da avallare la prospettata ricostruzione dei fatti,
posto che si era chiesto, per l’ipotesi che fosse stato dato ingresso alla
prospettazione avversaria, di accertare come nulla sarebbe spettato a titolo di
differenze retributive, in ragione della dichiarazione di avvenuta percezione
delle somme da parte del lavoratore;

4. per quant’altro è di tutta evidenza che, pur con
una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione
disposta dall’art. 54, comma 1,
lett. b) D.L. n. 83/12, convertito in legge n.
134/12, in realtà, la critica esula dall’ambito deduttivo devolutivo della
norma processuale indicata, posto che l’omesso esame deve riguardare un fatto
inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un
profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo,
impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè
un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto
secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa
chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360,
co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omessa o carente valutazione di
determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza
che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

5. nel caso in esame, i fatti controversi da
indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono
stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale, sicché non può
certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da
quella sostenuta dal ricorrente;

6. per tutte le svolte considerazioni, deve
pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

7. le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo in favore del
controricorrente, nulla dovendo statuirsi nei confronti dell’INPS che non ha
svolto alcuna attività difensiva;

8. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115
del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara I’ inammissibilità del ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1800,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato
D.P.R., ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9485
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