Nel calcolo del limite reddituale di € 40.000, previsto per la fruizione del premio ex art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, occorre tenere conto del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito dal lavoratore, indipendentemente dalla fruizione di un’agevolazione che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito in misura ridotta.

Nota a AdE, circ. 6 maggio 2020, n. 11/E

Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ad integrazione della Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 e della Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 (cfr., in questo sito, M. DE VITA, Premio ai lavoratori dipendenti: i primi chiarimenti), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “premio ai lavoratori dipendenti” previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”).

Come noto, nell’ambito delle misure fiscali introdotte a sostegno dei lavoratori dal c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) si inserisce il c.d. “premio ai lavoratori dipendenti” previsto dall’art. 63. Si tratta di un bonus, pari a € 100, esente da tassazione, riconosciuto ai lavoratori che, durante l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, hanno continuato a recarsi sul posto di lavoro.

Come ribadito in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, tale misura è stata introdotta al fine di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto (c.d. smart working).

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti (sia pubblici, sia privati) che, nel periodo di imposta 2019, hanno percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000.

Dal punto di vista oggettivo, il premio spetta per le sole prestazioni rese dai suddetti soggetti nel mese di marzo 2020 ed è determinato in rapporto “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro”.

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire i criteri di determinazione della soglia reddituale che permette al dipendente di fruire del premio. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • ai fini della verifica del rispetto del limite di € 40.000, si devono considerare esclusivamente i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (punto 5.2.);
  • laddove il lavoratore, nell’anno precedente a quello di erogazione del premio, abbia beneficiato delle agevolazioni previste per il c.d. “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. n. 78/2010) o per i lavoratori “impatriati” (art. 16, D.LGS. 147/2015), il predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto delle suddette agevolazioni, tale reddito abbia concorso a tassazione in misura ridotta (punto 5.3.);
  • il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, nel verificare il rispetto del predetto limite ai fini della erogazione del bonus, deve considerare non solo la quota di reddito esente da tassazione per effetto delle agevolazioni di cui al punto precedente, ma anche la quota di reddito esente percepita dai lavoratori c.d. “frontalieri” e da quelli residenti a Campione d’Italia (punto 5.4.).

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal beneficio in esame i lavoratori dipendenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero, dal momento che la misura di favore è stata introdotta in ragione della situazione epidemiologica riscontrata in Italia (punto 5.5.).

Premio ai lavoratori dipendenti nell’emergenza Covid-19: ulteriori chiarimenti
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