L’attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro e va retribuita.

Nota a Cass. (ord.) 7 maggio 2020, nn. 8622, 8623, 8624, 8625, 8626 e 8627

Fabrizio Girolami

Il tempo impiegato dal personale infermieristico ed ostetrico per la vestizione e svestizione della divisa (camice, mascherina, dispositivi di protezione individuale) – notoriamente definito come cd. “tempo-tuta” o “tempo divisa” – è incluso nell’orario di lavoro e, come tale, va autonomamente retribuito, qualora le relative attività siano state effettuate prima dell’inizio e dopo la fine del turno.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con le sei ordinanze “gemelle” nn. 8622, 8623, 8624, 8625 e 8627 del 7 maggio 2020, in relazione a plurime fattispecie di dipendenti, con qualifica di infermieri, che avevano instaurato un contenzioso con le proprie A.S.L. di appartenenza (dislocate nel territorio della Regione Abruzzo) al fine di veder riconosciuti, nell’orario di lavoro, i tempi necessari per le operazioni di vestizione/svestizione (della durata di 20 minuti complessivi per ogni turno di lavoro effettuato) e, conseguentemente, ottenere la condanna delle stesse al pagamento delle conferenti differenze retributive.

Il principio di diritto declinato dalle ordinanze in commento contribuisce a fare luce su una delle materie più intricate in tema di orario di lavoro nell’ambito delle strutture ospedaliere e potrebbe indirizzare, in modo unitario e univoco, le future cause in senso favorevole al personale infermieristico.

Nel riconoscere la computabilità del tempo-tuta svolto dagli infermieri nell’ambito dell’orario di lavoro e la relativa retribuzione, la Cassazione si è posta in linea di sostanziale continuità con le precedenti decisioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 1° luglio 2019, n. 17635, in questo sito, con nota di F. GIROLAMI, Riconducibilità del “tempo-tuta” all’orario di lavoro: la Cassazione riconosce il diritto alla relativa retribuzione a favore degli infermieri; Cass. ord. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. ord. 22 novembre 2017, n. 27799, in questo sito, con nota di F. GIROLAMI, Operatori sanitari in strutture ospedaliere: retribuibilità del tempo di vestizione/svestizione della divisa aziendale (“tempo-tuta”) e di cambio turno; Cass. ord. 24 maggio 2018, n. 12935) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia UE 10 settembre 2015, C-266/14).

Secondo la Cassazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato prestato dal personale infermieristico presso le strutture ospedaliere, le attività di vestizione/svestizione della divisa:

– attengono a comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale e sono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;

– sono svolte non (soltanto) nell’interesse delle Aziende Sanitarie Locali datrici di lavoro, ma anche dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza e tutela della salute, come tali, devono ritenersi implicitamente autorizzate dalle A.S.L., con riconoscimento della relativa retribuzione;

– anche nel caso di eventuale silenzio, sul punto, da parte della contrattazione collettiva integrativa applicata in azienda, danno diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto;

– risultano funzionali anche ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale, sicché il tempo impiegato per la vestizione/svestizione è meritevole di ricompensa economica in quanto “accresce la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale verso i pazienti”.

Computabilità/retribuibilità del “tempo-tuta” degli infermieri (Cass. 2020, nn. 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627)
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