Prassi – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 21 maggio 2020, n. 990

Decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”

 

Si comunica che è stato pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio scorso il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (di seguito
“il Decreto”).

Di seguito si illustrano le disposizioni di
interesse sulle quali si richiama l’attenzione degli Associati.

Si fa riserva di tornare con successive
comunicazioni su aspetti specifici del provvedimento che, si ricorda, è entrato
in vigore il 19 maggio 2020, secondo quanto previsto dall’art. 266.

 

Titolo I – Salute e
sicurezza

 

Art. 14

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei
termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e contabilità
speciali

 

La disposizione prevede la proroga degli stati di
emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 – e
che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa – per ulteriori
sei mesi (quindi fino al 31dicembre 2020).

La norma ha rilievo per molteplici scadenze
rilevanti anche per le banche, quali ad es. l’applicazione delle norme
semplificate di conclusione dei contratti.

 

Titolo II – Sostegno
alle imprese e all’economia

 

Art. 25

Contributo a fondo perduto

 

Al fine di sostenere i soggetti colpiti
dall’emergenza epidemiologica, viene prevista l’erogazione di un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro
autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività
agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti
da altri eventi calamitosi (ad esempio, comuni colpiti da eventi sismici,
alluvionali, o di crollo di infrastrutture, i cui stati di emergenza erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19),
il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di
fatturato/corrispettivi.

L’ammontare del contributo è determinato applicando
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è del 20%, 15% e 10% per i
soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a euro 400.000, 1
mln di euro e 5 mln di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Il contributo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta
ai fini dell’IRAP e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o
postale intestato al beneficiario.

Con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sarà data attuazione delle disposizioni in commento.

Infine, vengono demandate sempre all’Agenzia delle
entrate sia l’erogazione del contributo sulla base delle informazioni contenute
nell’istanza di richiesta, mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, che le attività dirette
al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti.

 

Art. 26

Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 

La norma introduce una serie di agevolazioni fiscali
e finanziarie a cui possono accedere le medie imprese sotto forma di società
per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, anche semplificata, e le società cooperative che non operano nel
settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia e i
loro soci che, tra l’altro:

a) presentino un ammontare di ricavi relativo al
2019 superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso
di interventi del Fondo di cui infra e non superiore a cinquanta milioni di
euro nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un gruppo;

b) abbiano subito, a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione
complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in
misura non inferiore al 33%; nel caso in cui l’Emittente appartenga ad un
gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più
elevato grado di consolidamento;

c) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in
vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a
pagamento; per l’accesso all’intervento del Fondo di cui infra l’aumento di
capitale non è inferiore a 250.000 euro.

Sono previste inoltre ulteriori condizioni da
soddisfare, tra cui: le imprese non devono essere in difficoltà ai sensi della
pertinente regolamentazione europea e devono trovarsi in situazione di
regolarità contributiva e fiscale. Si rimanda al comma 2 per il dettaglio delle
casistiche ivi previste.

Per l’anno 2020, è riconosciuto in favore degli
investitori, persone fisiche e giuridiche, un credito d’imposta pari al 20 per
cento della somma investita nel capitale sociale di uno o più Emittenti.
L’investimento massimo deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.
La predetta agevolazione si applica anche agli investimenti effettuati
attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in
misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese in parola.

Per quanto concerne le agevolazioni finanziarie a
sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito un
fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31
dicembre 2020 strumenti finanziari a titolo di debito di nuova emissione con
alcune specifiche caratteristiche appositamente previste. La dotazione
finanziaria del Fondo è per l’anno 2020 di 4 miliardi.

Gli Strumenti Finanziari avranno una durata di 6
anni. L’Emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. I. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata
a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso
del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari
e prima di quelli previsti dall’articolo 2467, cod.
civ. (finanziamento soci).

L’Emittente può richiedere al Fondo la
sottoscrizione di Strumenti Finanziari per un ammontare massimo pari al minore
importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato ed il
12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1 lett. a) dell’articolo
medesimo.

L’Emittente assume vari impegni, tra cui quello di
non effettuare distribuzioni di riserve, né acquisti di azioni proprie;
destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali che siano localizzati in Italia ecc.

La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia,
che a tal fine può anche avvalersi di proprie società interamente controllate.

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE,
saranno stabilite le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e
degli strumenti finanziari.

 

Art. 28

Credito d’imposta per
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

 

Viene istituito un credito d’imposta pari al 60%
dell’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione, corrisposti in
relazione a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili a uso
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Analogo credito d’imposta – nella misura ridotta del
30%- viene altresì previsto con riferimento ai canoni dovuti in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo.

Il beneficio viene disposto in favore dei soggetti
esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non
superiori ad euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del Decreto in commento (nell’anno 2019, per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Tale condizione non
viene, invece, prevista per le strutture alberghiere e agrituristiche, alle
quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari
registrato nel periodo d’imposta 2019 e relativamente ai canoni corrisposti per
i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 (sempre che l’attività sia di tipo
stagionale).

Il credito d’imposta – limitatamente alla misura del
60% – spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Viene poi individuata un’ulteriore condizione per la
fruizione del beneficio in commento, ossia che sia stata registrata una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo
stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il beneficio in parola non è comunque cumulabile con
il credito d’imposta del 60% riconosciuto dall’articolo 65 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per l’ammontare del
canone di locazione – relativo al solo mese di marzo 2020 – di immobili
rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione nel modello F24 senza l’applicazione dei limiti
previsti dall’articolo 1, comma 53
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, successivamente all’avvenuto
pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
IRAP.

In alternativa a tali modalità di utilizzo, l’art. 122 consente di optare per
la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari.

Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, e successive modifiche.

 

Art. 31

Rifinanziamento fondi

 

L’articolo 31 prevede il rifinanziamento del Fondo,
costituto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il rilascio
delle controgaranzie in favore delle coperture della Sace e della Cassa
Depositi e Prestiti per 30.000 milioni di euro.

Vengono, inoltre, incrementate le dotazioni,
rispettivamente, del Fondo di garanzia per le PMI di 3.950 milioni di euro per
il 2020 e del Fondo in favore delle imprese agricole costituito presso l’ISMEA
di 250 milioni di euro per il 2020.

Si prevede, infine, il rifinanziamento del Fondo
garanzia mutui prima casa per 100 milioni di euro nell’anno 2020.

 

Art. 32

Disposizioni in
materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

 

In relazione alle operazioni di cartolarizzazione
per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia
dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio
2016, n. 18 (c.d. “GACS” – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) la norma
autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su istanza documentata
della società cessionaria e previa istruttoria di Consap, ad acconsentire alle
modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione,
concordate tra le parti, che prevedano la sospensione per una o più date di
pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti
dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le
modifiche non comportino un peggioramento del rating dei titoli senior e la
temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato
delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
COVID-19.

L’obiettivo è quello di non penalizzare i servicer
dell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei
titoli, ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a
ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa costituire
un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti.

 

Art. 33

Sottoscrizione e
comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

 

L’articolo prevede disposizioni che – modellate
sull’art. 4 del decreto legge 8
aprile 2020, n. 23, dettato per i contratti bancari – introducono modalità
semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei
servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) e di stipula dei contratti assicurativi. Le disposizioni
mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti, da
parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti
attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di
superare difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza.

Tale disciplina si applica ai rapporti contrattuali
relativi a tutte le categorie di clienti.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto,
regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore del decreto e
la cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1, primo periodo, prevede che il consenso
del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro
strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e abbia l’efficacia probatoria di
cui all’articolo 2702 del codice civile. Sono,
tuttavia, previste alcune ulteriori condizioni minime, dirette a rafforzare la
connessione tra il consenso ed il suo autore, in aggiunta a quelle già previste
dal TUF e dal CAD, volte a conferire certezza giuridica alle relazioni concluse
durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di
più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino
affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Il comma 1, secondo periodo, prevede che il
requisito della consegna al cliente, da parte dell’intermediario, della
documentazione contrattuale rilevante e della documentazione informativa
obbligatoria, possa avvenire anche mediante la loro messa a disposizione del
cliente su supporto durevole. È in ogni caso richiesto che la copia del
contratto e la documentazione informativa prescritta siano consegnate al
cliente alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.

Il comma 1, ultimo periodo, introduce un regime
speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o
contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di
recesso, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, consistente nella possibilità per il cliente
di usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al
contratto.

Il comma 2, infine, prevede che le modalità di
sottoscrizione e le comunicazioni semplificate suindicate soddisfino i
requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi CAD e dal codice
civile.

 

Art. 36

Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della
Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per
attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

 

L’articolo 36 autorizza il Ministero dell’economia e
delle finanze a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli
accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia
pan europeo (“Pan-European Guarantee Fund” (EGF), costituito dal Gruppo BEI per
il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla
pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato,
incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI. A tal fine viene
costituito un apposito fondo a copertura delle garanzie concesse con una
dotazione di 1.000 milioni di euro per il 2020.

L’obiettivo del Fondo è garantire principalmente a
piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi
imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per
fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di
erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di
garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli
Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite
intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti
beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili,
incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell’Unione
europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote
di partecipazione azionaria nella BEI. Il contributo dell’Italia alla garanzia,
pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25
miliardi di euro.

Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta
dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020),
consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro
aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di
finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria).
La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo,
sulla base del programma europeo esistente di sostegno alle PMI COSME (per il
sostegno della competitività e sostenibilità delle PMI europee sui mercati), ma
dipenderà dalla tipologia di strumento utilizzato. Il valore effettivo del
moltiplicatore dipenderà dal paniere di prodotti finanziati, che è a sua volta
funzione delle esigenze dei mercati, della capacità di assorbimento e dei
vincoli operativi del Fondo.

 

Art. 38

Rafforzamento
dell’ecosistema delle start up innovative

 

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico
alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito
della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo
nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019,
attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del
decreto-legge n. 34 del 2019). L’obiettivo del rafforzamento è perseguito,
da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura
pari a 100 milioni di euro, dall’altro, ampliando la sua capacità di azione.
Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità
di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle
start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura,
alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

Si prevede quindi uno stanziamento di 10 milioni di
euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma di
contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da
parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le
condizioni e le modalità di attuazione dell’intervento verranno definite con un
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto.

Inoltre, la dotazione del Fondo di sostegno al
venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge
n. 145 del 2018, è incrementata per 200 milioni di euro per l’anno 2020
destinati a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché mediante
l’erogazione di finanziamenti agevolati e la sottoscrizione di obbligazioni
convertibili. Le modalità di attuazione dell’intervento verranno definite con
un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro 60 giorni
dalla pubblicazione del decreto.

Viene, infine, riservata una quota di 200 milioni di
euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia PMI in favore delle start
up innovative.

 

Art. 50

Proroga del termine
di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione
dell’ammortamento

 

Viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 30 dicembre
2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione
dell’ammortamento prevista dall’art.
1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34.

Gli articoli
da 53 a 61 dettano una serie di disposizioni quadro in materia di aiuti di
Stato alle imprese.

L’art.
53 introduce una deroga alla disciplina nazionale che vieta di concedere
aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero ancora pendente in relazione
ad aiuti illegali ricevuti in passato (art. 46, legge n. 234/2012).

In base alla deroga prevista dalla citata
disposizione, dette imprese – in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall’epidemia da Covid-19 – accedono “agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o
territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020” che disciplina il “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
Covid-19”.

L’erogazione dell’aiuto è disposta al netto di
quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e non è stato ancora
recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
dell’erogazione.

La disposizione in commento – in linea con quanto
stabilito dalla Commissione nel citato Quadro temporaneo – introduce dunque una
deroga al c.d. principio europeo Deggendorf (divieto di concedere nuovi aiuti
ai destinatari di aiuti illegali non ancora recuperati) in ragione
dell’assoluta eccezionalità delle misure di aiuti di Stato adottate per
l’emergenza Covid-19.

L’art.
55 prevede che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti
territoriali e le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto – a
valere su risorse proprie – sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese,
per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza Covid19, ai
sensi della sezione 3.2 della comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o
attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in
Italia, nel rispetto delle condizioni previste nelle sezioni 3.2 e 3.4 della
richiamata comunicazione.

La durata della garanzia è limitata ad un massimo di
sei anni.

Si segnala inoltre che il comma 7 prevede che le
garanzie in discorso non si applicano a prestiti preesistenti (“salva l’ipotesi
nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti
esistenti per le PMI”). Il medesimo comma aggiunge che “gli enti creditizi o
altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire
ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di
interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in
grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i
vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari
finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità
dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o
tassi d’interesse inferiori”.

Il successivo art. 56 – sempre in attuazione
della comunicazione della Commissione del 19 marzo u.s. – riconosce alle Regioni,
alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio
la possibilità di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto
forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese.

I predetti aiuti riguardano sia i prestiti per il
fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e possono
essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Ai fini della compatibilità con la suddetta comunicazione,
si prevede che i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31
dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

Analogamente a quanto stabilito dall’art. 55, è esclusa l’applicabilità
degli aiuti in discorso a prestiti preesistenti (salva l’ipotesi nella quale
sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti
per le PMI). Inoltre, “gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero,
nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi
della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti.
L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di
un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura
più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di
finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia
di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori” (comma 7).

Infine, si evidenzia l’art. 61 che reca disposizioni
comuni a tutti i regimi di aiuti disciplinati nel Capo II.

Detto articolo – nel richiamare la disciplina
europea in materia – precisa, tra l’altro, che gli aiuti non possono essere
concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre
2019.

È inoltre, ribadito che l’efficacia delle misure
contenute nell’articolato è subordinata alla previa autorizzazione di
compatibilità da parte della Commissione europea del regimequadro, ai sensi
dell’art. 108 TFUE. Spetta
al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvedere alla notifica del predetto regime-quadro alla Commissione.

 

Titolo III – Misure in favore dei lavoratori

 

Art. 68

Modifiche
all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario

 

La norma realizza una positiva estensione dell’assegno
ordinario dei Fondi di solidarietà e della Cig ordinaria a titolo Covid-19, in
quanto ne raddoppia la durata: dalle originarie 9 settimane previste dal D.L.
Cura Italia si passa ora a 18 settimane. È tuttavia introdotto un criterio di
progressività in base al quale solo i datori di lavoro che abbiano esaurito le
9 settimane iniziali possono richiederne – entro il 31 agosto – ulteriori 5
aggiuntive. È altresì previsto che per il periodo dal 1° settembre al 31
ottobre 2020 possano essere fruite ulteriori 4 settimane di assegno ordinario
dei Fondi di solidarietà e di trattamento Cigo a titolo Covid-19.

Vengono inoltre modificati criteri e termini di
presentazione delle domande dei riferiti trattamenti di sostegno del reddito
per garantire maggiore tempestività alle relative erogazioni a favore dei
lavoratori interessati.

A copertura delle misure varate sono stanziate
ulteriori risorse pubbliche: si passa infatti dagli originari 1.347,2 mln a
11.599,1 mln che interessano Cigo, assegno ordinario del FIS, dei Fondi di
solidarietà e dei Fondi territoriali Alto-Adige e Trentino, per la stessa
causale Covid-19. Con particolare riferimento ai Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 gli oneri finanziari a carico del bilancio dello
Stato sono previsti nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020.

Una analoga estensione temporale e di dotazione è
prevista per la Cig in deroga (a titolo Covid-19): l’art. 70, modificando l’art. 22 D.L. Cura Italia,
aggiunge anche qui ulteriori 9 settimane di trattamento, di cui 5 entro il 31
agosto e altre 4 dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

L’art.
68 contiene infine un rinvio all’art. 265 del D.L. medesimo, il
quale, nel disporre criteri per il finanziamento delle complessive misure
introdotte (fra cui quelle contemplate dal medesimo art. 68), rinvia all’adozione di
decretazione ministeriale per successivi adeguamenti di spesa.

 

Art. 71

Ulteriori modifiche
in materia di integrazione salariale

 

La norma introduce nel decreto-legge
n. 18 del 2020 gli articoli 22-ter (rubricato “Ulteriore finanziamento
delle integrazioni salariali”), 22-quater (rubricato “Trattamento di
integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19″ all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale”) e 22-quinquies (rubricato “Modifiche al pagamento
diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno
ordinario”).

L’articolo 22-ter istituisce, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
apposito capitolo di bilancio (per l’anno 2020, 2.740,8 milioni di euro)
destinato a ulteriori necessità di finanziamento degli interventi di
integrazione salariale con causale Covid-19 (ex articoli da 19 a 22 D.L. n. 18
cit.).Gli artt. 22-quater e 22-quinquies perseguono, unitariamente, il fine di
accelerare le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali richiamati,
fissando criteri e tempistica volti a portare a termine la procedura entro un
mese dall’avvio. Con riguardo alla Cig in deroga viene poi, in particolare,
disposto che l’intervento è autorizzato direttamente dall’Inps, risultando
quindi superata l’autorizzazione regionale.

Anche per il presente articolo è prevista
l’emanazione di decreti e istruzioni applicative.

 

Art. 72

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di
specifici congedi per i dipendenti

 

La disposizione tiene conto delle esigenze
genitoriali prevedendo in particolare l’estensione, da 15 giorni a 30 giorni,
dei congedi straordinari fruibili entro il 31 luglio 2020 per accudire i figli
(con indennità al 50% a carico della finanza pubblica e copertura figurativa se
con età fino a 12 anni). Analogamente, la misura – alternativa a quella
richiamata – rappresentata del bonus c.d. baby-sitting viene raddoppiato (da
600 euro a 1.200) e resa utilizzabile anche per la fruizione dei servizi
forniti da strutture socioeducative e ricreative.

 

Art. 73

Modifiche all’articolo 24 in materia di
permessi retribuiti ex articolo
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

La norma riconosce ulteriori, complessivi 12 giorni
di permesso aggiuntivi per lavoratori o congiunti disabili in situazione di
gravità (ex L. 104/92), fruibili nei mesi di
maggio e giugno 2020 (12 gg. già erano previsti per marzo e aprile).

 

Art. 74

Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela
del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

 

La norma interviene sull’art. 26, comma 2, D.L. Cura Italia
in materia di sorveglianza attiva limitandosi ad ampliarne l’arco temporale di
efficacia dall’originario “30 aprile 2020” all’attuale “31 luglio 2020”.

 

Art. 76

Modifiche all’articolo 40 in materia di
sospensione delle misure di condizionalità

 

In un’ottica di contrasto alla diffusione del virus
(“limitando gli spostamenti delle persone allo stretto necessario”),
l’art. 40, comma 1, D.L. Cura
Italia ha previsto la temporanea sospensione, a decorrere dal 17 marzo,
delle condizionalità correlate alla fruizione di Reddito di cittadinanza (RdC),
NASPI e DISCOLL e di adempimenti in materia di collocamento obbligatorio,
relativi alla richiesta di avviamento agli uffici competenti, alle preselezioni
e alla stipula di convenzioni. Tale sospensione temporanea, nel testo
originario pari a 2 mesi, viene ora portata a 4 mesi dalla norma in esame (sino
al 17 luglio).

 

Art. 80

Modifiche all’articolo 46 in materia di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

La disposizione modifica il D.L. Cura Italia (art. 46) portando a 5 mesi
(dagli iniziali 60 gg.) la preclusione dell’avvio delle procedure di
licenziamento economico (licenziamento collettivo e per giustificato motivo
oggettivo) e prevedendo la sospensione di quelle avviate dopo il 23 febbraio
2020.

Viene inoltre disposto che, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, il datore di lavoro che – nel periodo 23 febbraio
2020/17 marzo 2020 – abbia posto in essere licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo può revocarli, facendo contestualmente richiesta del
trattamento di Cigo, assegno ordinario o Cig in deroga a titolo di Covid-19: la
conseguenza è che il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione
di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

Art. 83

Sorveglianza
sanitaria

 

La previsione -fermo restando quanto disposto dall’articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008
(T.U. sulla salute) – prevede per il datore di lavoro l’obbligo, fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza, di adottare misure di sorveglianza
sanitaria eccezionale nei riguardi dei lavoratori maggiormente esposti a
rischio di contagio, in ragione di elementi quali età, condizione di
immunodepressione e specifiche patologie.

 

Art. 88

Fondo Nuove
Competenze

 

La norma istituisce, presso l’ANPAL, un apposito
“Fondo nuove competenze” (con dotazione di 230 mln) volto a rifondere gli oneri
retributivi/contributivi sostenuti dai datori di lavoro per le ore di
formazione del personale svolte in attuazione di accordi collettivi di secondo
livello che prevedano una rimodulazione dell’orario di lavoro, destinando parte
dell’orario medesimo a percorsi formativi.

La definizione dei criteri e delle modalità di
applicazione della misura e di utilizzo delle risorse è demandata ad apposito
decreto interministeriale.

 

Art. 90

Lavoro agile

 

In relazione alle esigenze genitoriali, la norma –
fino alla cessazione della emergenza epidemiologica – riconosce ai lavoratori
dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore degli anni 14 il
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che abbia la possibilità di
assistere il figlio.

La previsione conferma, poi, che il lavoratore può
utilizzare, ai considerati fini, strumenti informatici di sua proprietà ove non
forniti dal datore di lavoro.

Da ultimo, viene confermato a tratto generale che,
fino al termine dell’emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il
ricorso al lavoro agile può avvenire con le modalità semplificate introdotte
sin dall’inizio dello stato di emergenza.

 

Art. 92

Disposizioni in
materia di NASPI E DIS-COLL

 

La norma dispone la proroga di 2 mesi – a decorrere
dal giorno di scadenza – dei trattamenti di disoccupazione Naspi e Dis-coll che
vengano a scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

 

Art. 93

Disposizioni in
materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

 

La disposizione, al fine di agevolare la fase di
ripresa dell’attività produttiva, prevede la possibilità per le aziende di
rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato,
anche in assenza delle causali giustificative introdotte con il D.L. Dignità 2018.

 

Art. 95

Misure di sostegno
alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

 

La norma, in riferimento ad apposito stanziamento
pubblico (pari a 403 mln), finanzia l’acquisto, da parte delle aziende, di
apparecchiature, e dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento
dei lavoratori, per la sanificazione dei luoghi di lavoro, per il controllo
degli accessi nei luoghi di lavoro, ecc., nonché per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale. L’assegnazione delle risorse è effettuata dall’INAIL
ed è previsto un contributo massimo di 100 mila euro per aziende con più di 50
dipendenti.

 

Titolo V – Enti
territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

 

Art. 113

Rinegoziazione mutui
enti locali – Semplificazione procedure di adesione

 

In considerazione delle difficoltà determinate
dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno
2020, la norma prevede che gli enti locali possano effettuare operazioni di
rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di
prestito contratto con le banche, intermediari finanziari e la Cassa Depositi e
Prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo
esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel
bilancio di previsione.

E’ previsto inoltre che in considerazione
dell’emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi
dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni degli enti locali, che
prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in
scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica
del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in
deroga all’articolo 204
comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle
quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni non
comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Le suddette previsioni sono applicabili quindi anche
alle operazioni di sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui, in
scadenza nell’anno 2020, erogati dalle banche in favore degli Enti locali,
realizzate ai sensi dell’Accordo che ABI ha sottoscritto il 6 aprile scorso con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia
(UPI).

 

Art. 117

Disposizioni in
materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei
debiti degli enti sanitari

 

La norma, al comma 4, sancisce una sospensione
temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31
dicembre 2020. Analogamente ad altre già emanate in passato, stabilisce
un’impignorabilità ex lege, con l’espressa finalità di consentire al Servizio
sanitario nazionale di far fronte all’emergenza Coronavirus.

 

Titolo VI – Misure
fiscali

 

Art. 119

Incentivi per efficientamento
energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici

 

Viene aumentata al 110% l’aliquota di detrazione
spettante a fronte delle spese sostenute e rimaste a carico dei contribuenti
per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli
edifici (ecobonus) o alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per
interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici
e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con
riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La fruizione della detrazione è stabilita in cinque
quote annuali di pari importo.

Per tali interventi – come per altre detrazioni in
materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, l’art.
121 consente di optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da
parte del fornitore, recuperabile sotto forma di credito di imposta (cedibile
ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari), ovvero per la trasformazione in un credito di imposta da
utilizzare anche in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241), con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti,
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo
sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui alla norma in commento.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.

I dati relativi all’opzione devono essere comunicati
esclusivamente in via telematica secondo quanto verrà disposto con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento – cui la
norma in parola rinvia anche per la definizione delle restanti modalità attuative.
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Viene
introdotto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno
2020 (fino ad un massimo di euro 80.000) finalizzate alla riapertura in
sicurezza delle attività economiche, da parte di soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (di cui all’Allegato
1 al Decreto in commento), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti
privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

La norma in commento fornisce un primo elenco di
investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione (quelli edilizi necessari per
il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e
spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli relativi ad attività di
carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie
allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo
della temperatura dei dipendenti e degli utenti).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese – comunque nel limite di quelle sostenute –
ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241).

Per tale agevolazione, l’art. 122, comma 2, lett. c)
del presente Decreto prevede, in luogo dell’utilizzo diretto in compensazione,
la facoltà di cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

Si stabilisce che con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico sono individuate le ulteriori spese o soggetti aventi diritto al
credito d’imposta, oltre a quelli già individuati dalla norma.

Viene altresì precisato che, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del Decreto in commento, devono essere
stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

 

Art. 121

Trasformazione delle
detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta
cedibile

 

Viene introdotta, in deroga alle disposizioni in
materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del
2013 e limitatamente agli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la
possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (ossia
quelle connesse al recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli interventi volti
ad incrementare l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e
2 dell’articolo 119, agli interventi finalizzati all’adozione di misure
antisismiche di cui all’articolo
16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’art. 119, agli interventi di
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, all’installazione di impianti fotovoltaici di cui
all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi quelli di cui
ai commi 5 e 6 dell’articolo 119, all’installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui al comma 8
dell’articolo 119), di optare, alternativamente:

– per un contributo di pari ammontare, sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta,
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

– ovvero, per la trasformazione del corrispondente
importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in
compensazione (ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), con facoltà di
successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

Quanto alle modalità di fruizione dei crediti
d’imposta, la norma specifica che resta ferma la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota non
utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In materia di controlli, la disposizione specifica
che, nei confronti dei beneficiari delle detrazioni, si applicano le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e successive modificazioni.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo
per l’eventuale indebito utilizzo del credito d’imposta (“in modo irregolare o
in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto”).

Qualora, a seguito di verifica, sia accertata la
mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che
hanno effettuato gli interventi agevolabili, maggiorato degli interessi di cui
all’articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni
di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Restano ferme, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di concorso di più soggetti
in violazioni tributarie, anche la responsabilità in solido del fornitore che
ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo
corrispondente al credito d’imposta e dei relativi interessi.

Si rinvia a un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate (da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del Decreto in commento) per la definizione delle modalità
attuative della norma, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da
effettuarsi in via telematica.

 

Art. 122

Cessione dei crediti
d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19

 

Si prevede, limitatamente al periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del Decreto in commento (19 maggio 2020) e il 31
dicembre 2021, la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti
d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(ossia il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto
d’azienda di cui all’articolo 28,
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, il credito
d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di
dispositivi di protezione di cui all’articolo 125) di optare, in
luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad
altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La norma disciplina tanto le modalità di fruizione
del credito d’imposta oggetto di cessione, quanto i controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

In capo ai soggetti cessionari, si prevede
l’utilizzo del credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno
può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In materia di responsabilità, i soggetti cessionari
rispondono solo per l’eventuale indebito utilizzo del credito d’imposta (“in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto”).

Si rinvia a un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative delle
disposizioni contenute nella norma in commento, comprese quelle relative
all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

 

Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari
per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

La norma prevede in via generale l’applicazione
dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi
medici e di protezione individuale, attraverso una modifica della Tabella A, parte II-bis, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre, alle cessioni di tali beni effettuate entro
il 31 dicembre 2020 viene accordato un regime di maggior favore, prevedendo che
le stesse siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata
sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette
operazioni, ai sensi dell’art. 19,
comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 125

Credito d’imposta per
la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

 

È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari
al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività
lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, nonché
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi
atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Beneficiari del “bonus sanificazione” saranno i
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le
fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

In particolare, sono ammissibili al credito di
imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è
esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e
disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da
quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;

e) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di
60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di
euro per l’anno 2020.

L’entrata in vigore di questa norma comporterà
l’abrogazione:

– dell’articolo
64 – “Credito di imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di
lavoro” del DL 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(“DL Cura Italia”) e

– dell’articolo
30 – “Credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi
di lavoro” del DL 8 aprile 2020, n. 23 (“DL Liquidità”).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per
l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione
dei redditi) e di cui all’articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo di 700.000 euro per
ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(deducibilità degli interessi passivi).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del
Decreto in commento, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e
di fruizione del credito d’imposta.

 

Art. 126

Proroga dei termini
di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

 

La norma è volta a prorogare i termini di ripresa
della riscossione previsti dagli articoli
18 e 19 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

In particolare, il riferimento è al termine di
ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e
assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i
mesi di aprile e maggio 2020 in favore dei soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti
previsti dall’articolo 18 del
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

I predetti versamenti devono, dunque, essere
effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30
giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di
giugno 2020).

Vengono poi previste proroghe similari per i
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, oltre che per
il termine di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti
sospesi ai sensi dell’art. 5, del
DL 2 marzo 2020, n. 9 gli altri versamenti sospesi.

 

Art. 127

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i
soggetti di cui agli articoli 61
e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 

Si prevede la proroga dal 31 maggio 2020 al 16
settembre 2020 del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
ai sensi dell’art. 61 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per gli operatori
nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da Covid-19.

Analoga proroga al 16 settembre 2020 viene prevista
con riferimento ai termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
ai sensi dell’art. 62 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Art. 128

Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir,
ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo
1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

 

Si prevede che il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR,
e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all’articolo 1 del DL n. 3 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21
del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio
2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate
disposizioni, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente
per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a
causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i
predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore
fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del
DL n. 18 del 2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure
di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza
dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

Viene inoltre previsto che il sostituto d’imposta
eroghi al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di
credito di cui all’articolo 13,
comma 1-bis, del TUIR, nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure
a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL n. 18 del
2020. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a
partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro
il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

 

Art. 134

Modifiche alla
disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

 

La norma regola con maggiore dettaglio alcune
fattispecie già contenute nella “Legge di bilancio 2020”, che aveva esteso la
platea dei contribuenti IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari
detenuti all’estero) agli enti non commerciali e alle società semplici ed
equiparate residenti.

La disposizione in commento definisce l’importo
dell’imposta: 100 euro annuali per i conti correnti e i libretti di risparmio
dei soggetti diversi delle persone fisiche, lo stesso ammontare dell’imposta di
bollo.

Inoltre, per tali soggetti la misura massima
dell’imposta viene fissata a 14.000 euro, anche in questo caso in analogia con
l’imposta di bollo sui prodotti finanziari.

 

Art. 135

Disposizioni in
materia di giustizia tributaria e contributo unificato

 

L’articolo sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020,
i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato
versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG).

Per il medesimo periodo si applica la sospensione
del termine previsto dall’articolo
248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Inoltre, nell’ambito del processo tributario, si
permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti
processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Soltanto le
parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto
difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti.

 

Art. 136

Incentivi per gli
investimenti nell’economia reale

 

Si introduce una misura di carattere strutturale
volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in
capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle
società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo
termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale
prevista per i PIR dall’art. 1,
commi da 100 a 114, della legge di bilancio per il 2017, è volta a convogliare
gli investimenti verso imprese di minori dimensioni, concedendo la possibilità
agli investitori di costituire un secondo PIR con vincoli di investimento più
specifici.

Infatti, gli investimenti qualificati sono composti
da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate
in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli
indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di
altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e
da crediti delle medesime imprese.

Pertanto, tra gli investimenti qualificati, oltre
agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento
alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e
l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Le disposizioni in commento prevedono:

– un innalzamento del vincolo di concentrazione
degli investimenti al 20 per cento (attualmente, il vincolo è pari al 10 per
cento);

– limiti all’entità degli investimenti pari a
150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente (per il PIR ordinario
il limite di investimento è di 30mila euro annui fino a un massimo di 150mila
euro in 5 anni).

La disciplina in esame consente la costituzione del
nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti
qualificati di tale nuova tipologia di PIR possono essere effettuati, oltre che
tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, anche tramite FIA, quali: ELTIF, fondi di private equity,
fondi di private debt e fondi di credito.

In considerazione di tale circostanza, è abrogata
l’agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall’art. 36-bis – “Disposizioni in
materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo
termine” del DL n. 34 del 2019.

Disposizioni specifiche sono previste per il caso di
PIR costituiti tramite organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR).

L’unicità del PIR va ora intesa nel senso che
ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un PIR cosiddetto
“alternativo”.

 

Art. 137

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei
terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

 

La disposizione prevede la riproposizione della
rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per
i beni posseduti al 1° luglio 2020, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% da
applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita
perizia:

– sia per le partecipazioni che, alla data del 1°
luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR,
sia per le partecipazioni non qualificate;

– sia per i terreni edificabili e con destinazione
agricola.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate
fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30
settembre 2020. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

 

Art. 142

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da
parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

 

Viene rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021
il servizio sperimentale, prestato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di
tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, relativo alla
predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche IVA e delle dichiarazioni ai fini IVA.

 

Art. 143

Rinvio della
procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche

 

Viene prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio
2021 l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 12-novies del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, con le quali è stata introdotta una procedura di
integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo dovuta
sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non
recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

 

Art. 145

Sospensione della
compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

 

La disposizione consente di effettuare i rimborsi
nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di
compensazione di cui dall’articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
avente ad oggetto il pagamento dei rimborsi d’imposta mediante compensazione
volontaria con crediti d’imposta.

 

Art. 147

Incremento del limite
annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

 

Per l’anno 2020, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro. Di
conseguenza, il limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24, per
i quali si applica la predetta limitazione, è elevato da 700.000 euro ad 1
milione di euro.

 

Art. 149

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito
di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e
di recupero dei crediti d’imposta

 

La norma prevede la proroga al 16 settembre 2020 del
versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei
versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei
crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile
l’articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La proroga si applica in relazione ai
termini di versamento, relativi ai predetti atti, che scadono tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020.

In base a quanto previsto dal comma 3, il termine
finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie in relazione ai suddetti atti e per quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, viene prorogato al 16
settembre 2020.

La medesima proroga trova applicazione, in base a
quanto previsto dal comma 4, in relazione ai termini per il versamento delle
somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione,
conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del
2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di
cui all’articolo 160 in commento rateizzabili in base alle disposizioni
vigenti.

Tutti i versamenti sospesi in base dell’articolo in
commento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere da tale data,
mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza
il 16 di ciascun mese.

Non si procede, infine, al rimborso delle somme di
cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

 

Art. 150

Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni
previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di
acconto

 

La norma ha la finalità di deflazionare i
contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore
di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle
somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate
all’atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione
dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo le modalità
stabilite dall’art. 10, comma 1,
lett. d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito
complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a
tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto
nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal
reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il
contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo
non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze».

Tuttavia, secondo l’indirizzo giurisprudenziale
prevalente, la ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore non può
che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in
eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di
ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (cfr., ex
multis: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 giugno 2019, n.
15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

La norma in commento, pertanto, attraverso
l’inserimento del comma 2-bis
nell’articolo 10 del TUIR prevede che la restituzione delle somme al
soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento
dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al
lordo di cui alla lettera d-bis),
comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata
applicata la ritenuta.

Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in
restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un
credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in
compensazione, senza limiti di importo, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Tale credito d’imposta rileva ai fini della
determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al
Decreto in commento:

– la misura del 30 per cento è calcolata
considerando che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l’aliquota
corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura
del 23 per cento, analogamente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5
aprile 2016, per la determinazione dell’importo rimborsabile in capo al
contribuente.

– della restituzione delle somme in esame e
dell’emersione del credito d’imposta sarà data evidenza nella certificazione
unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e
degli intermediari.

La disposizione in commento si applica alle somme restituite
dal 1° gennaio 2020, restando salvi i rapporti già divenuti definiti alla data
di entrata in vigore del Decreto (19 maggio 2020).

 

Art. 152

Sospensioni dei
pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

 

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del decreto in commento ed il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi
derivanti dai pignoramenti presso terzi già effettuati dall’agente della
riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza.

Nel medesimo periodo temporale le predette somme non
sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende
fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con
provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima
della data di entrata in vigore del decreto in commento e restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate,
anteriormente alla predetta data, all’agente della riscossione e ai soggetti
iscritti all’albo di cui 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Art. 153

Sospensione delle
verifiche ex art. 48-bis DPR n.
602 del 1973

 

La norma prevede la sospensione temporanea
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973,
in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è
creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per
un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

 

Art. 154

Proroga del periodo
di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

 

La norma introduce una serie di modifiche all’art. 68 del DL n. 18/2020,
relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati
all’agente della riscossione.

 

Art. 157

Proroga dei termini
al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

 

La norma ha la finalità di consentire una
distribuzione della notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione
e di rettifica e liquidazione – per i quali i termini di decadenza scadono tra
il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre
2020 – in un più ampio lasso di tempo rispetto ai termini ordinari. Con la
medesima finalità viene disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica
di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020,
prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le
comunicazioni e gli atti medesimi.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli
atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di
contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia
di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di
procedura penale ovvero quelli conseguenti all’applicazione dei
provvedimenti cautelari previsti dall’articolo 22 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione fa salvi anche i casi in cui
l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso della
liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti
giudiziari. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le modalità di applicazione della norma.

 

Art. 158

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e
della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

 

La norma ha la finalità di garantire una maggior
certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso
di accertamento. In particolare, si introduce una disposizione di natura
interpretativa a mente della quale la sospensione dei termini processuali già
prevista dall’articolo 83, comma
2, del DL Cura Italia si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione
del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di

accertamento con adesione.

 

Titolo VII –
Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

 

Art. 165

Garanzia dello Stato
su passività di nuova emissione

 

Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del
DL, il MEF è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività di
banche aventi sede legale in Italia nel rispetto della disciplina degli aiuti
di Stato (previa positiva decisione della Commissione europea), sino a un
valore nominale di 19 miliardi di euro.

Il MEF può rilasciare anche la garanzia statale per
integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a
garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per crisi di liquidità
(ELA), in conformità agli schemi previsti da BCE.

Il MEF può con proprio decreto estendere il periodo
fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della
Commissione europea.

 

Art. 166

Condizioni

 

La norma detta le condizioni per la concessione
della garanzia di cui all’articolo precedente.

La concessione della garanzia su passività è
effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell’Autorità
competente (Banca d’Italia o BCE) del rispetto dei requisiti di fondi propri o
su eventuali stress test o verifiche della qualità degli attivi o analoghi
esercizi condotti nei sei mesi precedenti. Si segnala che si può prescindere
dal rispetto di tali condizioni e si valuta solo l’esistenza di patrimonio
netto positivo in caso di urgente bisogno di liquidità da parte della banca,
previa decisione positiva della Commissione UE del rispetto della disciplina
sugli aiuti di Stato nell’ambito della crisi finanziaria.

Le banche che ricorrono agli interventi previsti da
questo articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del
sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso,
in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

 

Art. 167

Rinvio al
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15

 

Per quanto non espressamente disciplinato si applica
il DL 237/2016 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio”, ad eccezione dell’art. 3 comma 2, che stabilisce il limite
massimo delle garanzie che possono essere concesse per singola banca
(equivalente ai fondi propri a fini di vigilanza).

 

Art. 169

Sostegno pubblico

 

Con riferimento alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5
miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa dopo
l’entrata in vigore del DL in commento, il MEF può concedere un sostegno
pubblico per il trasferimento all’acquirente di attività/passività, rami
d’azienda, beni o rapporti giuridici in blocco attraverso varie forme
combinabili tra loro, quali la trasformazione in crediti di imposta delle
attività per imposte anticipate della banca in LCA o della banca acquirente,
concessione all’acquirente di garanzie gratuite su componenti del Compendio
Ceduto, erogazione di contributi pubblici all’acquirente.

Per la concessione del sostegno pubblico, lo Stato
non deve sopportare oneri eccedenti l’ammontare complessivo di 100 milioni di
euro. Il sostegno deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte della
Commissione UE in ossequio alle norme sugli aiuti di Stato.

 

Artt. 170

Cessione del
compendio

 

Viene disciplinata la procedura di cessione del
compendio nel caso in cui l’acquirente abbia condizionato l’operazione alla
concessione di sostegno pubblico.

La Banca d’Italia attesta, fra l’altro, le
motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l’ordinato
svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal
sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare
interventi.

 

Art. 171

Concessione del
sostegno

 

La norma disciplina la concessione del sostegno MEF,
a cui è tra l’altro attribuito un credito di regresso nei confronti della
liquidazione coatta amministrativa.

 

Art. 172

Altre disposizioni

 

Sotto il profilo fiscale, si prevede che alle
cessioni del compendio (che ai fini IVA vengono considerate come cessioni di
rami d’azienda), le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino,
ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Inoltre, i componenti positivi derivanti dagli
interventi a sostegno della cessione non concorrono, in quanto escluse, alla
formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla
determinazione del valore della produzione netta del cessionario. È previsto
che anche le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di
ristrutturazione aziendale siano comunque deducibili dal reddito complessivo ai
fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Titolo VIII – Misure
di settore

 

Art. 186

Credito d’imposta per
gli investimenti pubblicitari

 

Per contrastare la crisi degli investimenti
pubblicitari nell’editoria (carta, tv e web), la disposizione di cui al comma 1
dell’articolo 98 del DL “Cura
Italia” ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al
credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50.

La norma in commento apporta una modifica alla
suddetta disciplina, orientata ad innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo
massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta, limitatamente all’anno
2020.

 

Art. 207

Disposizioni urgenti
per la liquidità delle imprese appaltatrici

 

La norma prevede – per le procedure disciplinate dal
D.Lgs. n. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in
vigore del decreto, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, in cui, alla medesima data, siano stati inviati gli inviti a presentare
le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni
caso, per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto e fino al 30 giugno 2021 – che l’importo dell’anticipazione prevista
dal comma 18 dell’art. 35 del
citato D. Lgs. possa essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
disposizione della stazione appaltante.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che, fuori dei casi
di cui al comma 1, l’anticipazione possa essere riconosciuta per un importo non
superiore al 30 per cento del prezzo (sempre nei limiti e compatibilmente con
le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante), anche in favore di appaltatori che hanno già usufruito di
un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero abbiano già dato inizio alla
prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Si prevede, altresì, che ai
fini del riconoscimento dell’anticipazione si applichino le previsioni di cui
al secondo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n.
50/2016 e, quindi, anche la previsione secondo cui l’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla
stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale
titolo all’appaltatore.

 

Art. 225

Mutui consorzi di
bonifica ed enti irrigui

 

Per favorire la continuità dell’attività dei
consorzi di bonifica, si propone la possibilità di ricorrere alla stipula di
contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari
abilitati, e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato.

Tali mutui potranno essere concessi fino ad un
massimo di complessivi 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate
annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

A tale scopo è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in
commento, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle
domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile.

 

Art. 245

Misura di sostegno al
fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli
effetti dell’emergenza sanitaria

 

Al fine di evitare che le iniziative finanziate con
la misura “Resto al Sud” vedano compromessa la loro permanenza sul mercato è
previsto un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella
misura massima di 40.000 euro per impresa, da erogarsi soltanto a seguito del
completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano
stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di
aiuto.

 

Art. 264

Liberalizzazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza
Covid-19

 

La disposizione interviene sulla disciplina dei procedimenti
amministrativi al fine di garantirne “la massima semplificazione,
l’accelerazione e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei
cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19”, prevedendo una
serie di misure di semplificazione operative dalla data di entrata in vigore
del Decreto in commento e fino al 31 dicembre 2020.

Si segnalano i seguenti profili.

La lett. a) amplia la possibilità di presentare
dichiarazioni sostitutive in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto: “l’erogazione
di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,
agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni”, disponendo
che le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento,
anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore,
fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159);

La lett. b) riduce i tempi dell’autotutela della PA
sub specie di annullamento d’ufficio, fissando un termine di 3 mesi. Resta
comunque salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo detto termine, qualora i
provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti
reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

La lett. c) sospende per il periodo emergenziale e
salvo che per eccezionali ragioni la possibilità per la PA di revocare in
autotutela il provvedimento.

La lett. d) chiarisce cosa accade dopo la formazione
del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni, disponendo la doverosità
di procedere all’adozione del provvedimento conclusivo. Nella prassi accade di
frequente che la formazione del silenzio non “sblocchi” il
procedimento ma si attenda ugualmente l’assunzione di un atto da parte
dell’amministrazione coinvolta.

La lettera e), sempre nell’ottica di velocizzare i
tempi procedimentali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i
termini per informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è
prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con
autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela,
pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che
sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto,
nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data
dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.

Si segnalano inoltre alcune disposizioni che
rafforzano l’impianto delle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000, anche da un punto di vista
sanzionatorio. In particolare, si dispongono aumenti dei controlli ex post e un
innalzamento delle sanzioni penali ordinariamente previste dall’art. 76 del DPR “da un
terzo alla metà”.

Prassi – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 21 maggio 2020, n. 990
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: