Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8265

Cartella esattoriale, Pagamento di differenze sulla
contribuzione dovuta sui premi di risultato erogati, Esecuzione di un accordo
aziendale sottoscritto dalla società e da un rappresentante dei lavoratori,
Assenza di rappresentatività sindacale dei lavoratori, Ipotesi di contratto
plurimo, inteso come somma di contratti individuali identici, Previsione
normativa di un’alea legata alla attribuzione del premio e delega alla
negoziazione collettiva del compito di individuare nel concreto i parametri,
Rischio di fenomeni collusivi delle parti

 

Rilevato che

 

 Con sentenza
n. 977 del 2014, la Corte d’appello di Bologna ha accolto l’appello proposto
dall’ INPS e da SCCI s.p.a. nei confronti di W.T. s.p.a avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì di accoglimento della opposizione a cartella con la quale
l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I s.p.a., aveva preteso dalla medesima
società il pagamento di differenze sulla contribuzione dovuta sui premi di
risultato erogati in esecuzione di un accordo aziendale sottoscritto
annualmente dalla società e da un rappresentante dei lavoratori e, quindi,
ritenuto – per l’assenza di rappresentatività sindacale dei lavoratori – non
idoneo ad integrare i presupposti per la fruizione della decontribuzione
prevista dall’art. 2 d.l. n.
67/1997 conv. in I. n. 135 del 1997;

la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che
secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, per contratto
aziendale si deve intendere un atto di autonomia generale che, concernendo una
collettività di lavoratori indistintamente considerati e soggettivamente non
identificati col contratto stesso, se non attraverso il loro inserimento nella
organizzazione aziendale, realizza una uniforme disciplina nell’interesse
collettivo di costoro; pertanto, laddove il contratto sia stipulato senza il
tramite di organizzazione sindacale, si realizza una ipotesi di contratto
plurimo, inteso come somma di contratti individuali identici, ma non sindacale;

ciò chiarito, la Corte ha ritenuto insussistente il
diritto della W.T. s.r.l. a fruire della decontribuzione;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione
W.T.s.r.l. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, con il quale
la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,
primo comma n.3) cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di norme
di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro in ragione
della errata ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie
astratta contenuta nell’art. 2
d.l. n. 67/1997 conv. in I. n. 135 del 1997,
posto che tale disposizione sarebbe ispirata al principio di libertà formale in
ordine alle fonti sindacali che introducano forme di erogazione premiale che
consentirebbe anche all’uso negoziale, integrato nel caso di specie, di essere
sussunto nella astratta previsione; ciò in applicazione dell’art. 39 Cost. in tema di libertà sindacale, e
sempre che, dal punto di vista dei contenuti, si tratti di erogazioni incerte
quanto alla corresponsione ed all’ammontare e collegate ad incrementi di
produttività;

resiste l’INPS con controricorso;

 

Considerato che

 

Il motivo è infondato;

la questione controversa riguarda l’interpretazione
dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 67
del 1997 conv. in I. n. 135 del 1997 ( oggi
abrogato dalla legge n. 247 del 2007), il cui
testo prevede(va) : < Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della
legge 30 aprile 1969, n.  153, e
successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui
all’ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed
altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento
economico dell’impresa e dei suoi risultati >;

il vantaggio contributivo disciplinato dall’intero articolo 2 d.l. n. 67 del 1997 conv. in I. n. 135 del 1997, risultava strutturato, nel
periodo di vigenza della disposizione, mediante la esclusione dalla
retribuzione imponibile a fini previdenziali della retribuzione di risultato;
tale beneficio era concesso automaticamente, non poteva essere maggiore alla
aliquota massima della retribuzione percepita dal lavoratore (1% sino al 1997;
2% sino al 1998; 3% a partire dal 1999); era previsto un contributo di
solidarietà (10%) a carico dei datori di lavoro e vi era obbligo di
applicazione dei minimali retributivi stabiliti da CCNL ed era anche previsto
l’ obbligo di deposito del contratto collettivo decentrato presso gli uffici
del lavoro;

si trattava, dunque, di un sistema volto ad
alleggerire il costo del lavoro puntando sull’incentivazione della maggiore
produttività, ma al contempo lasciando all’esterno della previsione la
individuazione dei parametri di misurazione del risultato atteso in termini di
produttività, competitività, ecc.;

in via generale fu imposta dalla legge la presenza
di un’alea legata alla attribuzione del premio e delegando alla negoziazione
collettiva il compito di individuare nel concreto detti parametri;

si trattava di una delega ampia e fondata su una
pluralità di parametri di riferimento alternativi il cui esercizio avrebbe
anche potuto determinare il rischio di fenomeni collusivi delle parti, posto il
comune interesse del lavoratore che si vede riconosciuta una maggiore
retribuzione netta e dell’impresa che affronta un minor costo del lavoro;

alla specifica funzione della previsione di legge in
commento risponde, dunque, l’affidamento all’organismo sindacale decentrato
della legittimazione alla produzione della fonte costitutiva del diritto al
premio di risultato, così come alla stessa logica risponde l’obbligo di condizionare
l’emolumento, di cui siano incerti la corresponsione e l’ammontare, anche al
deposito del testo del contratto aziendale presso gli uffici del lavoro;

si comprende, dunque, come l’attribuzione alla fonte
sindacale del potere di incidere sulla regola generale della base contributiva
( cd. base imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ) riposi su
considerazioni specifiche della disciplina previdenziale che rendono non
pertinente il richiamo ai principi regolatori della libertà di associazionismo
sindacale di cui all’art. 39 Cost. o, ancora,
ai principi espressi in materia di efficacia dei cd. usi negoziali, invocati in
ricorso e sollecitino, invece, una interpretazione restrittiva del testo di
legge in esame; dunque, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata,
occorre mutuare dall’ordinamento sindacale la nozione di contratto collettivo
aziendale richiesto per l’operatività del beneficio contributivo in esame;  questa Corte di legittimità ha avuto modo di
statuire che agli accordi collettivi aziendali si debba riconoscere (anche e
soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano
alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del
contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d’una sommatoria
di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una
pluralità di lavoratori collettivamente considerati (cfr., ex aliis, Cass. n. 27115 /2017; Cass. n. 6695/88; Cass. n.
2808/84; Cass. n. 423/84; Cass. n. 718/83; Cass. n. 300/81; Cass. n. 357/71);

come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi
altro livello, anche il contratto aziendale è destinato ad introdurre una
disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente
ad una determinata azienda o parte di essa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3047/85; Cass.
n. 1965/82; Cass. n. 5470/81); il contratto collettivo è posto a tutela di
interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale
inscindibilità della disciplina che ne risulta concorre a giustificare sempre
secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 17674/02;
Cass. n. 4218/02; Cass. n. 5953/99) –
l’efficacia erqa omnes dei contratti collettivi aziendali;

va, dunque, ribadito che gli accordi oggetto della
presente controversia (stipulati da un rappresentante dei lavoratori non
sindacalista ed il datore di lavoro), hanno natura non di contratti collettivi
aziendali ma di contratti individuali di lavoro, ancorché plurisoggettivi o
plurilaterali; la sentenza impugnata ha, in conclusione, fatto corretta
applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità e ciò
comporta il rigetto del ricorso;

le spese seguono la soccombenza nella misura
liquidata in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00
per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura
del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi dell’art. 13, cc. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art.13, ove
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8265
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