Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10784

Personale Ente pubblico, Conferimento di incarico di
“coordinatore centrale”, Procedura selettiva, Posti vacanti, Scorrimento
della graduatoria

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 16 – 23 ottobre 2013 nr.
8578 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della
stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da A.M., dipendente INPS
con profilo di professionista-attuario, per l’accertamento del proprio diritto al
conferimento di uno dei due incarichi di «coordinatore centrale» vacanti per
cessazione dal servizio dei titolari.

2. La Corte territoriale premetteva che il M. aveva
partecipato alla selezione indetta dall’INPS con messaggio del direttore
generale nr. 582/2006 che richiamava, quanto ai criteri ed alle modalità della
procedura, l’allegato 1 alla delibera del consiglio di amministrazione 2 giugno
1998 nr. 634. Tale allegato prevedeva, al punto 14, che in caso di rinuncia,
decadenza o annullamento del conferimento degli incarichi di coordinamento il
direttore generale attribuisse altrettanti incarichi secondo l’ordine della
graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.

3. La clausola richiamava, tuttavia, come
correttamente osservato dal Tribunale, specifiche fattispecie di vacanza
dell’incarico in epoca successiva alla conclusione della procedura selettiva;
tale esegesi era confermata dal fatto che in nessuna parte della delibera si
faceva riferimento alla perdurante validità della graduatoria che, tra l’altro,
non avrebbe avuto ragione di essere in un sistema che prevedeva la indizione
annuale delle selezioni, sulla base delle disponibilità esistenti al 1^ gennaio
di ogni anno.

4. Ulteriore argomento a sostegno di tale
conclusione si traeva dalla comparazione con la successiva determina nr.
57/2008, che aveva modificato i criteri per il conferimento degli incarichi di
coordinamento, prevedendo: la cadenza quadriennale delle selezioni, la
perdurante efficacia della graduatoria nell’arco temporale tra le due procedure
e la sua utilizzazione nel caso in cui si rendessero disponibili, a qualsiasi
titolo, incarichi di coordinamento.

5. Diversa era l’ipotesi, di cui al punto 3 della
delibera nr. 634/1998, di assegnazione di incarichi meramente provvisori in caso
di vacanza, peraltro in via facoltativa.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza A.M., articolato in unico motivo, cui l’INPS ha opposto difese con
controricorso.

7. Il ricorrente ha depositato memoria

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto
– ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.
– violazione e falsa applicazione dei punti 2 e 3 e dell’allegato 1, punto 14
comma due, della delibera INPS 2.6.1998 nr. 634.

2. Ha censurato la interpretazione della delibera
dell’INPS posta a fondamento della decisione impugnata, assumendo che a tenore
della medesima gli incarichi di coordinamento centrale messi a concorso (11
incarichi) e resisi vacanti dopo la assegnazione avrebbero dovuto essere
coperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

3. Ha dedotto che in tale contesto «regolamentare»
la clausola aggiuntiva contenuta nell’allegato 1 punto 14 disponeva lo
scorrimento della graduatoria «anche» nei casi di rinunzia, decadenza e
annullamento del conferimento dell’incarico di coordinamento.

4. Ha altresì sottoposto a critica le ulteriori
argomentazioni esposte dalla Corte territoriale a sostegno della
interpretazione accolta in sentenza, assumendo la mancata considerazione dei
punti 1 e 2 dell’allegato 1 alla delibera dell’INPS nonché la impossibilità di
trarre argomenti dalla successiva delibera 57/2008 (che peraltro non aveva mai
trovato applicazione), che, comunque, ben avrebbe potuto codificare un
principio già esistente.

5. Il ricorso è inammissibile. Esso devolve in via
diretta a questa Corte la interpretazione di una delibera dell’INPS costituente
atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro mentre la interpretazione
diretta di questa Corte, in funzione nomofilattica, ha ad oggetto
esclusivamente le norme giuridiche nonché i contratti e accordi collettivi
nazionali di lavoro.

6. Rispetto alla interpretazione di un atto
negoziale del datore di lavoro, quale è la delibera nr. 634/1998, la parte
ricorrente può dedurre in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ., la violazione dei
canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e
seguenti cod. civ. – applicabili agli atti unilaterali ex articolo 1324 cod civ. – ovvero, ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame
di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto discussione tra le parti.

7. Il ricorso non contiene alcuna censura
qualificabile in tali sensi.

8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed €
5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha
aggiunto il comma 1 quater all’art.
13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali
dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione
integralmente rigettata, se dovuto.

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