Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10602

Dimissioni anticipate del dipendente, Diritto a percepire
l’incentivo all’esodo, Reddito di lavoro dipendente, Fine di sollecitare e
rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del
lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, Non sussiste, Fonte di
tale corresponsione da individuare in un accordo tra le parti, non raggiunto
nella fattispecie

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza
pubblicata in data 25.6.2014, ha rigettato il gravame interposto da N.A.E.P.,
nei confronti della S.p.A. T., avverso la pronunzia del Tribunale di Sulmona n.
167/2012, resa il 21.6.2012, con la quale era stato respinto il ricorso del
lavoratore diretto ad ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire
l’incentivo all’esodo e, per l’effetto, ad ottenere la condanna della società
datrice al versamento della somma di Euro 70.000,00, oltre a quella di Euro
9.000,00 a titolo di bonus ai sensi della I. n. 243
del 2004;

che per la cassazione della sentenza ricorre il P.
articolando tre motivi;

che T. S.p.A. resiste con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse
della società;

che il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento
<<all’art. 360 c. 1 e 5 c.p.c.>>,
la violazione e falsa applicazione della I. n. 141 del 1990 e dell’art. 2113 c.c., per avere i giudici di merito
ritenuto che l’art. 1 della citata legge si riferisca soltanto al trattamento
di fine rapporto e non anche all’incentivo all’esodo, viste le espressioni
usate nella norma, che fa riferimento anche alla pensione, alla indennità di
buonuscita e liquidazione, da cui discenderebbe, a parere del ricorrente, un
vero e proprio diritto del lavoratore Inidoneo che acceda alla collocazione in
quiescenza, nel rispetto della predetta normativa; 2) la <<omessa e/o
insufficiente motivazione in relazione all’art. 360
n. 5, c.p.c., sulla domanda subordinata di pagamento delle mensilità non
percepite per i sette anni di lavoro che il ricorrente avrebbe potuto ancora
svolgere. Errore di fatto>>; 3) la <<omessa e/o in sufficiente
motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.,
sulla lamentata perdita del diritto spettante in caso di prosecuzione del
rapporto di lavoro. Errore di fatto>>; che il primo motivo non è fondato,
in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17986/2013;
14821/2007), <<Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta
alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del
dipendente (c.d. incentivi all’esodo) non hanno natura liberale, né
eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente essendo
predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria
controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del
rapporto. La causa di siffatte prestazioni, pertanto, presupponendo una
pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall’imposta, per
cui le stesse saranno assoggettate alla tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R.
n. 917 del 1986, non rientrando nella esenzione di cui all’art. 48, comma 2, del medesimo d.P.R.
n. 917 del 1986>>;

che la Corte distrettuale ha fatto corretta
applicazione dei principi nella materia, particolarmente per quanto attiene al
profilo fiscale e, con motivazione congrua e scevra da vizi logicogiuridici, ha
ritenuto che la fonte di tale corresponsione fosse da individuare in un accordo
tra le parti, non raggiunto nella fattispecie;

che, peraltro, come rettamente reputato dai giudici
di merito, l’espressione richiamata nell’art. 1 della I. n. 141 del 1990 non opera
alcun riferimento all’incentivo all’esodo, facendo riferimento alla sola
indennità di fine rapporto, avente natura retributiva e non previdenziale
(così, testualmente, Cass. n. 14863/2004), e tale natura <<trova conferma
nella circostanza che, a norma dell’art. 1, comma 43, della I. n. 537 del 1993,
l’indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di
lavoro S.p.A. F.S. e non più dall’Opera di Previdenza e Assistenza per i
Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio elle
controversie aventi per oggetto l’ammontare dell’indennità di fine rapporto,
comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall’art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall’art. 444 primo comma>> (v., tra le altre, Cass. n. 13201/2008);

che, pertanto, i giudici di merito hanno
condivisibilmente ritenuto che, in assenza di un accordo tra le parti, non sorge
alcun diritto all’incentivo all’esodo;

che il secondo motivo è inammissibile, innanzitutto,
in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame delle risultanze
processuali, non consentito in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014),
poiché <<il compito di valutare l’ammissione delle prove e di
controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al
giudice di merito>>; per la qual cosa <<la deduzione con il ricorso
per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa,
errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle
stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito>> (cfr., ex multis, Cass., S.U., n.
24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass.
n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla
decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile
dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione delle
dichiarazioni dei testi addotti dalle parti;

che va, inoltre, osservato, come sottolineato dalle
Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n.
8053 del 2014), che, per effetto della riforma del 2012, per un verso, è
denunciarle in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
(tale anomalia si esaurisce nella <<mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico>>, nella <<motivazione apparente>>,
nel <<contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e
nella <<motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile>>,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di <<sufficienza>>
della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un
vizio specifico denunciarle per cassazione, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione
tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza
oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in
narrativa, in data 25.6.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis,
il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5),
come sostituito dall’art. 54,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.
134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per
cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso
che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n.
21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di
discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare
(posto che, peraltro, non si ravvisa la presunta omissione in cui sarebbe
incorsa la Corte territoriale: v., in particolare, al riguardo, pag. 8 della
sentenza impugnata, in cui si osserva che il lavoratore si è limitato ad
affermare apoditticamente l’incompatibilità delle nuove mansioni di istruttore
con le patologie da cui è affetto, senza dedurre, sotto il profilo fattuale, le
concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, lacuna, questa, non
colmabile dalle prove orali articolate); né, tanto meno, fa riferimento, alla
stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza
<<così radicale da comportare>> in linea con <<quanto
previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la
nullità della sentenza per mancanza di motivazione>>. E, dunque, non
potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente
al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla
esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito
(cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che,
nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale, come innanzi
osservato, con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a
fondamento della decisione impugnata;

che altresì inammissibile è il terzo mezzo di
impugnazione, per le considerazioni svolte relativamente al secondo motivo,
dovendosi anche sottolineare che il beneficio previsto dalla I. n. 243 del 2004, come sottolineato dai giudici
di merito, non spetta in via automatica, ma presuppone una autorizzazione da
parte dell’INPS, basata su presupposti la cui sussistenza avrebbe dovuto essere
delibata dall’interessato;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il
ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00,
di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello
stesso articolo 13.

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