Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865

lndennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti,
Requisito del c.d. minimo assicurativo ex art. 19, co, 1, R.D.L. n. 636/1939
– Anzianità da riferire al lasso di tempo trascorso dalla data di iscrizione
del lavoratore all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione al 31
dicembre dell’anno della prestazione

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda proposta
da R.L. finalizzata ad ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti ridotti per l’anno 2000, inutilmente richiesta in sede amministrativa
con domanda del 23/3/2001.

2. La Corte territoriale, per quello che qui ancora
rileva, riteneva che sussistesse il requisito del c.d. minimo assicurativo
previsto dall’articolo 19
primo comma del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni dalla
legge n. 1272 dello stesso anno, ovvero di almeno due anni di assicurazione
obbligatoria alla data di inizio della disoccupazione, in quanto, dovendosi il
biennio calcolare a ritroso a partire dal 31 dicembre dell’anno per il quale
viene richiesta la prestazione, la ricorrente poteva far valere al 31/12/2000
almeno due anni di anzianità assicurativa, avendo lavorato dall’aprile del 1999
e nell’anno 2000.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha
proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui R.L. non ha opposto attività
difensiva.

4. La causa, già chiamata all’udienza del 17.9.2019,
è stata nuovamente fissata per l’udienza del 5.2.2020 dopo che questa Corte ha
richiesto e ottenuto dall’UNEP presso la Corte d’appello di Roma l’indicazione
della data in cui è stata richiesta la notifica del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

5. Il ricorso è ammissibile: l’Ufficio UNEP presso
la Corte d’appello di Roma ha riferito che il ricorso dell’Inps è stato avviato
per la notifica in data 10.1.2014, e dunque nel termine di un anno dalla
pubblicazione della sentenza (avvenuta il 10.1.2013) previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica
apportata dal comma 17 dell’art.
46, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis in quanto il
ricorso introduttivo è del 2003.

6. A fondamento del ricorso l’Inps deduce la
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 comma 3 prima parte del
dl. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160
del 1988, e successive modificazioni e integrazioni, e 19 comma primo del r.d.l. 14 aprile
1939 n. 636, convertito in I. n. 1272 del 1939, come vigenti ratione
temporis.

7. L’istituto sostiene che dal combinato disposto
richiamato si ricaverebbe che l’anzianità assicurativa di due anni (requisito
del cosiddetto minimo assicurativo) debba riferirsi al lasso di tempo che deve
essere trascorso dalla data di iscrizione del lavoratore all’assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione al 31 dicembre dell’anno di riferimento
della prestazione (nel caso di specie, il 31.12.2000), non essendo sufficiente
ad integrare il requisito un qualsiasi periodo d’iscrizione nell’anno solare di
riferimento della prestazione (nel caso di specie l’anno 2000) e nell’anno
solare precedente (nel caso di specie l’anno 1999). Sostiene che nel caso,
avendo la M. iniziato a lavorare nell’aprile 1999, non sussisterebbe il
requisito del biennio al 31 dicembre 2000.

8. Il ricorso è fondato.

L’art.
19 del r.d.l. 14/04/1939, n. 636, prevede che «In caso di disoccupazione
involontaria per mancanza di lavoro, l’assicurato, qualora possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio
precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità
giornaliera fissata in relazione all’importo del contributo per l’assicurazione
disoccupazione versati nell’ultimo anno di contribuzione precedente la domanda
di prestazione».

Questa Corte ha poi in proposito da tempo chiarito che
«Il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. I. n. 636 del 1939
sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio
della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di
assicurazione obbligatoria nella disoccupazione (requisito del minimo
assicurativo); il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio
del periodo di disoccupazione (biennio che può non coincidere con quello
richiesto per il minimo assicurativo) l’assicurato possa far valere almeno un
anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo (requisito del
minimo contributivo)» (Cass. 03/05/1984, n. 2694).

9. Per il computo del tempo, in assenza di diversa
previsione, dovrà applicarsi il criterio generale previsto dall’art. 2963, comma 2, cc., integrato con quello
secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune ex
nominatione díerum (Cass. n. 13406 del 26/05/2017, Casss. n. 7386 del
09/08/1996, Cass. n. 757 del 27/01/1987), con la conseguenza che la scadenza di
detto termine si ottiene mediante un conteggio a ritroso che deve proseguire
fino all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui
esso decorre.

10. La Corte territoriale, che ha ritenuto integrato
il biennio con riferimento al periodo dal 29.4.1999 al 31.12.2000, non si è
attenuta al suddetto principio.

11. Il ricorso deve quindi essere accolto e la
sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa
composizione, che dovrà procedere a nuovo esame valutando il requisito
dell’anzianità assicurativa nel senso indicato.

12. Al giudice designato competerà anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.

13. Non sussistono i presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865
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