Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 13377

Lavoratori dello spettacolo, Omissione contributiva,
Cartella esattoriale, Verbale di accertamento

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione
proposta da S.V. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale si
chiedevano contributi omessi e relative sanzioni e interessi dovuti all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo
– ENPALS in relazione ad un gruppo di 24 lavoratori utilizzati dalla società
nel periodo dal febbraio 2002 al dicembre 2006 e ritenuti nel verbale di
accertamento del 16 marzo 2007 soggetti all’obbligo di iscrizione all’ente
previdenziale, nonché l’opposizione agli atti esecutivi relativa alla medesima
cartella.

2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte
territoriale escludeva l’assoggettabilità a contribuzione ENPALS sul rilievo
che le attività svolte dai lavoratori in questione (ovvero l’inserimento di
sottotitoli su schermo, I’archiviazione saltuaria di documenti, la visionatura
a casa dei DVD per segnalare eventuali anomalie, la messa in funzione del
macchinario per la manutenzione e il restauro dei DVD medesimi) fossero operazioni
estranee alla realizzazione dello spettacolo e ad essa successive, prive cioè
di un contenuto tecnico e professionale inerente e funzionale allo spettacolo.
Aggiungeva che l’elenco delle categorie di cui all’articolo 3 del d.lgs CPS n. 708
del 1947 e successive modificazioni è da ritenersi tassativo e che esso è
stato modificato attraverso la previsione ex novo delle categorie degli
impiegati amministrativi dipendenti da imprese di audiovisivi e degli altri
tecnici di audiovisivi con d.m. 15 marzo 2005,
entrato in vigore il 22 aprile 2005, che tuttavia non può trovare applicazione
per il periodo anteriore oggetto di causa, nel quale alcuna previsione in tal
senso era rinvenibile nel testo previgente del citato articolo 3. Aggiungeva che la
formula «altri tecnici di audiovisivi» deve essere letta tenendo conto
dell’evoluzione sodale del concetto di spettacolo, ma, diversamente da quanto
sostenuto dall’appellante, pur sempre alla luce della sua finalizzazione allo
spettacolo e cioè alla rappresentazione nel senso sopra evidenziato dalla
giurisprudenza di legittimità, mentre nella fattispecie le attività svolte dai
lavoratori non comportavano alcun apporto creativo o artistico e neppure
tecnico direttamente finalizzato alla formazione dei contenuti dello
spettacolo.

3. Per la cassazione della sentenza l’INPS, quale
successore dell’ENPALS, ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui
S.V. s.r.l. ha resistito con controricorso e memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

4. Il motivo di ricorso dell’INPS attinge la
decisione della Corte territoriale con riferimento all’inquadramento a fini
previdenziali dei lavoratori C., M., C., P. e S., addetti tutti (secondo la
ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito) all’inserimento dei
sottotitoli in lingua italiana e straniera in prodotti audiovisivi e
all’occorrenza alla traduzione, D.L. e R., addetti al controllo qualità e C.,
addetto alla pulitura e restauro dei filmati.

5. L’istituto ricorrente deduce che la Corte
territoriale sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del d.lgs CPS del 16
luglio 1947 n. 708 e ripropone tutte le argomentazioni già fatte valere in
sede di merito secondo le quali in relazione alla posizione dei lavoratori in
esame sussisterebbe l’attività lavorativa funzionale allo spettacolo, dovendosi
per tale intendere non solo quello che si svolge dal vivo ma anche quello
riprodotto o registrato che è destinato all’ utilizzazione da parte di una
pluralità di persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad esempio il
film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad esempio nella sala
cinematografica). La fonte dell’obbligo si rinverrebbe nell’articolo 3 del d.lgs CPS 708 del
1947 in quanto già incluso concettualmente nella parte della norma che
riguarda i tecnici del montaggio del suono, dello sviluppo e della stampa.

6. Il motivo è fondato.

L’art.
3 del d.lgs C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni in legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni ed integrazioni, ha individuato le categorie dei lavoratori dello
spettacolo iscritti all’ENPALS. Il legislatore è stato consapevole, già con la
prima disposizione regolatrice, che il concetto di spettacolo era passibile di
sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo
dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione
ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella
medesima disposizione. In applicazione di detta norma, l’obbligo assicurativo
presso I’ ENPALS è stato progressivamente esteso ad altre figure professionali che
erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto,
valorizzandosi la finalità di destinazione della prestazione all’
intrattenimento, in senso lato.

7. L’ art.
2, comma 22, sub d), della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha poi delegato il
Governo a procedere all’ armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei
lavoratori dello spettacolo; la delega è stata realizzata con l’art. 2, comma 1, del d.lgs 30
aprile 1997, n. 182, che ha previsto la distinzione in tre gruppi dei
lavoratori dello spettacolo iscritti all’ ENPALS, ai fini della individuazione
dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e
delle prestazioni.

8. Coerentemente, il d.m.
10/11/1997 ha raggruppato i lavoratori dello spettacolo iscritti
all’ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto
di lavoro, appartenenti alle categorie indicate all’art. 3 del d.lgs C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, ratificato con modificazioni nella I.
29 novembre 1952, n. 2388, per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs 30
aprile 1997, n. 182, ed ha contemplato ancora, nel gruppo A) i lavoratori a
tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente
connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, quali tra gli
altri: artisti lirici; cantanti di musica leggera, attori e generici
cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; dialoghisti ed
adattatori cinetelevisivi; direttori di scena e doppiaggio; direttori
d’orchestra e sostituti; concertisti e professori d’orchestra, orchestrali;
tecnici del montaggio e del suono.

9. E’ poi seguita la legge 27 dicembre 2002 n. 289, art.
43, comma 2, che ha sostituito il d.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art.
3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un
decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più
rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell’
ENPALS che provvede periodicamente al monitoraggio «delle figure professionali
operanti nel campo dello spettacolo e dello sport», di adeguare le categorie
dei soggetti assicurati presso detto ente. In forza della delega è intervenuto
da ultimo il d.m. 15/3/2005, che ha
dichiaratamente «rimodulato la composizione dei citati tre gruppi, come
individuati dal d.lgs. n. 182 del 1997, a
seguito dell’ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo
operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2, primo periodo,
del predetto d.lgs C.P.S. n. 708 del 1947, e sulla scorta di una verifica
dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva
dei rapporti di lavoro di settore», ed ha dettagliato e attualizzato la
preesistente previsione contemplando, tra gli altri, nell’ambito del
raggruppamento di cui alla lettera A): artisti lirici, cantanti di musica
leggera, coristi; vocalisti; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di
doppiaggio; disc-jockey; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; adattatori
cinetelevisivi o di audiovisivi; compositori; consulenti e assistenti musicali;
concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera, tecnici del
montaggio e del suono, documentaristi di audiovisivi, tecnici di sviluppo,
stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro
di audiovisivi e di fotoromanzi; sound designer; operatori di ripresa
cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o
audiovisiva; video-assist.

10. Non vi è stata quindi l’introduzione di nuove
categorie di lavoratori assoggettati alla tutela dell’ ENPALS, ma
l’esplicitazione della ricomprensione nell’ambito della stessa di figure
emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare
(v. in senso analogo, con riferimento agli animatori turistici, Cass. n. 3219 del 14/02/2006, Cass. n. 9996 del 29/04/2009).

11. Ed allora, considerata l’evoluzione normativa
nel senso di estendere sempre di più I’ assicurazione ENPALS, non risulta
corretta l’interpretazione restrittiva delle categorie professionali con
particolare riguardo a coloro che intervengono, a titolo tecnico e
contenutistico, sui supporti audiovisivi destinati alla diffusione e
finalizzati all’intrattenimento, pur in assenza di apporto creativo o
artistico, trattandosi comunque di attività inerente allo spettacolo, inteso
nel senso ampio suddetto, di cui il pubblico fruisce attraverso le moderne
tecniche di registrazione.

12. In tal senso, questa Corte ha ritenuto che «in
tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti
all’obbligo di iscrizione all’ENPALS anche i “deejay producers” e i
tecnici del suono, le cui prestazioni, pur rese negli studi di incisione senza
presenza di pubblico e consistenti nella realizzazione di supporti registrati
destinati alla commercializzazione, si traducono in produzioni di carattere
artistico destinate alla fruizione del pubblico attraverso le nuove tecnologie,
da ricomprendere nella nozione di “spettacolo”, come evolutasi nel
tempo, ai sensi dell’art. 3 del
d.lg. C.p.s. n. 708 del 1947, nel testo modificato dalla I. n. 289 del 2002» (Cass.
n. 16253 del 20/06/2018, Cass. n. 153 del
08/01/2009).

13. Il ricorso deve quindi essere accolto e la
sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa
composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in relazione alle posizioni
sopra indicate, attenendosi al principio sopra individuato.

14. Al giudice designato competerà anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.

15. Non sussistono i presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 13377
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