Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2020, n. 11703

Accertamento ispettivo, Cartella esattoriale, Indebita
fruizione di sgravi contributivi per difetto dell’effettivo incremento
occupazionale

 

Rilevato che

 

1. P. srl, già D. s.r.l., proponeva opposizione
avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di contributi
INPS richiesti per il periodo dal marzo 2001 al dicembre 2005 a seguito dei
verbali di accertamento ispettivo del 28.12.2006, che facevano seguito al
verbale congiunto INPS, Inail e DPL del 28.9.2001, nei quali si riscontrava
I’indebita fruizione di sgravi contributivi per difetto dell’effettivo
incremento occupazionale di cui all’art. 3 commi 5 e 6 della legge n. 448
del 1998 e di cui all’art.
44 della legge n. 448 del 2001 nelle assunzioni operate dalla società.

2. Con il verbale di accertamento suddetto era stato
infatti accertato che i soci della F. indicati negli allegati al verbale stesso
avevano lavorato nel periodo dal 1/8/97 al 31/5/2001 esclusivamente per la D.
s.r.l., e che emergevano collegamenti idonei a configurare gli estremi per
l’intermediazione illecita di mano d’opera, tali da far escludere che nello
specifico vi fosse stato un incremento di manodopera a seguito delle assunzioni
degli ex soci di F. per le quali erano state godute le agevolazioni.

3. Il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizione e
la sentenza era confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila.

4. Per la Cassazione della sentenza P. srl in
liquidazione ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui l’INPS ha
resistito con controricorso.

5. P. s.r.l. ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

6. come primo motivo la società deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 secondo comma cc
e sostiene che, incontestato essendo che la società ricorrente avesse
provveduto a nuove assunzioni, avrebbe dovuto essere l’Inps a dimostrarne la
natura fittizia e simulata e la ricorrenza presupposti dell’intermediazione
vietata.

7. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 420 V comma c.p.c. e
lamenta che il Tribunale di Teramo abbia ritenuto tardivi e quindi
inammissibili in quanto prodotti solo all’udienza del 16/6/2009 la memoria
della società e i documenti ad essa allegati, malgrado difettasse nella
cartella ogni riferimento al verbale di accertamento congiunto del 28/9/2001
dal quale aveva tratto origine la pretesa impositiva, che era stato richiamato
soltanto con la memoria difensiva e di costituzione dell’INPS. Aggiunge che
sebbene si trattasse della seconda udienza rispetto alla prima del 20/1/2009
fissata con il decreto ex articolo 415 c.p.c.,
nel rito del lavoro sussisterebbe il principio dell’unicità dell’udienza di
discussione, sì che le prove prodotte erano ammissibili ed avrebbero potuto dimostrare
la natura autonoma di F..srl rispetto alla società D. Srl.

8. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che
la Corte d’Appello non abbia valorizzato i documenti che si erano formati nelle
more tra la prima udienza e quella fissata per la discussione, che consistevano
nell’ istruttoria testimoniale assunta nella causa parallela aventi ad oggetto
opposizione a cartella di pagamento emessa a favore dell’INAIL sulla base dello
stesso verbale congiunto del 28/9/2011 e che avevano escluso l’intermediazione
illecita.

9. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 116 comma
VII lettera B della legge n. 388 del 2000 e lamenta che la sentenza
impugnata abbia ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di evasione contributiva
mentre nel caso di specie non era stato occultato alcunché e le nuove
assunzioni erano state regolarmente portate a conoscenza dell’INPS, così come
le retribuzioni erogate.

10. La soluzione da adottarsi nella controversia è
quella già accolta da questa Corte negli arresti n. 25372 del 2016 e 25269 del
2016, cui occorre dare continuità, resi in fattispecie sovrapponibili a quella
in esame.

11. Anche nel presente giudizio, al fine della
decisione va premesso che con la memoria depositata il 26.11.2019 la parte
ricorrente ha dedotto che la sussistenza dell’intermediazione di manodopera
contestata nel verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, di cui dianzi
s’è detto, sarebbe stata nelle more esclusa da altro accertamento giudiziale
passato in giudicato e ha all’uopo depositato copia della sentenza n. 299/2014
del Tribunale di Macerata nonché copia della sentenza n. 312/2015 con cui la Corte
d’appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso detta pronuncia, corredato
dalla certificazione di passaggio in giudicato.

12. La produzione documentale è in primo luogo
ammissibile: secondo il più recente orientamento di questa Corte, il giudicato esterno
è rilevabile in sede di legittimità anche quando si sia formato successivamente
alla sentenza impugnata, trattandosi della regula iuris che, essendo destinata
a conformare con carattere di stabilità il caso concreto, incide sullo stesso
interesse delle parti alla decisione, con la conseguenza che i documenti che ne
attestano la sussistenza rientrano nel novero di quelli producibili ex art. 372 c.p.c. (Cass.
S.U. n. 13916 del 2006). Dovendo pertanto ribadirsi che, essendo il
giudicato assimilabile agli elementi normativi, il giudice di legittimità può
direttamente accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena, tenendo
conto che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua
dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici (Cass. n.
21200 del 2009).

13. La sentenza n. 299/2014 del Tribunale di
Macerata, in accoglimento dell’opposizione avverso un’altra cartella
esattoriale emessa sulla scorta del medesimo verbale di accertamento congiunto
del 28.9.2001, ha escluso che i contratti di appalto stipulati fra D. s.r.l. e
F. s.c. a r.l. con scritture del 1.8.1997 e del 1.6.1998 concretassero
un’intermediazione di manodopera illecita ex art. 1, I. n. 1369/1960.

14. Trattasi, a parere del Collegio, di accertamento
che, per quanto intervenuto in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad
altra cartella esattoriale, è destinato a produrre gli effetti preclusivi ex art. 2909 c.c. anche nella presente controversia,
dal momento che, concernendo direttamente la presunta preordinazione degli
appalti endoaziendali stipulati da D. s.r.l. e F. s.c. a r.l. alla
dissimulazione di un’intermediazione della manodopera in violazione della legge n. 1369/1960, esclude la ricorrenza di quel
medesimo fatto che l’INPS ha posto a fondamento della pretesa creditoria fatta
valere nel presente giudizio: è infatti ormai consolidato il principio di
diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla
situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto
relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo
della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e
risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. n.
8650 del 2010).

15. La sentenza impugnata va dunque cassata e, come
già fatto nei precedenti richiamati, non apparendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, dato che il diritto alla fruizione degli sgravi è stato
contestato unicamente per la ritenuta sussistenza di un’intermediazione
vietata, la causa va decisa nel merito con l’annullamento della cartella
esattoriale opposta.

16. Tenuto conto delle alterne vicende di merito e
considerato che il giudicato è intervenuto successivamente alla proposizione
del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese
dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in
motivazione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la
cartella esattoriale opposta. Compensa le spese dell’intero processo.

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