Le dichiarazioni spontaneamente rese da un lavoratore a un pubblico ufficiale possono essere valutate dal giudice come piena prova di una violazione contributiva dell’azienda.
Nota a Cass. (ord.) 4 maggio 2020, n. 8445
Silvia Rossi
In un caso in cui, nel corso dell’accesso in azienda di un ispettore del lavoro, un lavoratore aveva spontaneamente dichiarato a verbale e in presenza del datore di lavoro di svolgere la propria prestazione a tempo pieno anziché a tempo parziale come risultante dai documenti aziendali, il giudice territoriale (App. Caltanissetta n. 487/2013), confermato dalla Cassazione (ord. 4 maggio 2020, n. 8445), valutate le dichiarazioni verbalizzate ed il contesto in cui erano state rese, ha ritenute veritiere e probanti l’illecito previdenziale (sebbene lo stesso lavoratore le avesse poi parzialmente ritrattate nel giudizio tra l’Impresa e l’INPS), ribadendo il principio del libero convincimento del giudice in sede di valutazione del materiale probatorio raccolto (salvo l’eventuale vizio di motivazione).
Nello specifico, la Corte:
a) ha rilevato la fondatezza della pretesa contributiva, quale risultante, oltre che dall’accertamento ispettivo, “dal tenore delle dichiarazioni del lavoratore – spontanee, inequivocabili e circostanziate in ordine allo svolgimento di cinquantasei ore a settimana – raccolte nella immediatezza dei fatti dagli ispettori verbalizzanti contestualmente alle dichiarazioni dello stesso titolare dell’esercizio commerciale presso il quale il dipendente svolgeva la prestazione di addetto al bancone, a nulla rilevando, agli effetti del reale assetto del rapporto, la diversa articolazione dell’orario di lavoro risultante dai libri contabili”;
b) ha precisato, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che i verbali ispettivi (diversamente dalle valutazioni dell’ispettore o dai fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri elementi – v. Cass. n. 9632/2016) “fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte”. Tale materiale probatorio, inoltre, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice che può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le altre, Cass. n. 11934/2019);
c) ha sottolineato che, sempre in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, l’onere di provare le circostanze eccettuative dell’obbligazione contributiva, cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell’ambito di una deroga dell’onere contributivo ordinariamente previsto, grava sul datore di lavoro (v., fra tante, Cass. n. 10448/2016).