Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12194

Bracciante agricolo, Differenze retributive, Pregressi
rapporti di lavoro a tempo determinato, Contrasto tra dispositivo letto in
udienza e quello in calce alla sentenza, Rilevanza autonoma, Elementi del
comando giudiziale non possono essere mutati in sede di redazione della
motivazione

 

Rilevato che

 

1. R.S. conveniva in giudizio V.C., titolare di
azienda agricola, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro
3.700,80 a titolo di derivanti da pregressi rapporti di lavoro a tempo
determinato. Il ricorrente, bracciante agricolo, aveva dedotto di avere
percepito una retribuzione giornaliera inferiore a quella spettante per
contratto. Il Giudice adito accoglieva la domanda così come proposta.

2. A seguito dell’appello proposto dal C., la Corte
di appello di Bari, con sentenza n. 1296/2015, respinta la censura secondo cui
vi era prova in atti della adesione ai contratti di riallineamento degli operai
agricoli della provincia di Foggia, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale, che aveva riconosciuto dovuta al S. la somma di euro 3.700,80,
riteneva che dovessero essere detratti euro 820,11, in quanto afferenti a
credito prescritto, ed euro 556,77, a titolo di lavoro festivo e domenicale
“così residuando l’importo di euro 2.323,92, somma dovuta dal C. al
S.”. In tal senso statuiva anche nel dispositivo in calce alla sentenza.

3. Per la cassazione di tale sentenza il C. ha
proposto ricorso affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso il S..
Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art.
380-bis. 1 cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza
ai sensi degli artt. 156, 161 e 429 cod. proc.
civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.
civ.), in quanto il dispositivo in calce alla sentenza non corrisponde a
quello letto in udienza, recante la condanna del ricorrente al pagamento della
somma di euro 2.998,00 oltre accessori.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio (modulo adesione sottoscritto il 13 maggio 1998), in ordine al
rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa sul riallineamento.

3. E’ fondato il primo motivo, nel cui accoglimento
resta assorbito l’esame del secondo. Sussiste, infatti, il denunciato contrasto
tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla sentenza.

4. Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in
udienza e depositato in cancelleria acquisisce rilevanza autonoma, poiché
racchiude gli elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in
sede di redazione della motivazione.

5. Nel caso in esame la sentenza reca, nella
motivazione, una precisa valutazione, espressione della funzione giudicante,
che non trova riscontro nel dispositivo letto in udienza. Difatti, la Corte, a
sostegno del diverso dispositivo riportato in calce alla sentenza, recante la
condanna ad un importo inferiore (euro 2.323,929) a quello indicato nel
dispositivo letto in udienza (euro 2.898,00), ha motivato nel senso che,
rispetto alla somma riconosciuta dal primo giudice (euro 3.700,80), dovevano
essere portati in detrazione sia la somma corrispondente ai crediti prescritti,
pari ad euro 820,11, sia un’ulteriore somma, pari ad euro 556,77,
corrispondente a pretese per lavoro festivo e domenicale non dovute.

6. Vi è dunque un contrasto insanabile tra la
sentenza e il dispositivo letto in udienza e non può trovare applicazione il
principio secondo cui, nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo
letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza
non è causa di nullità laddove, ove la motivazione sia coerente con il
dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza
è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. 11668 del 2008 e 19103 del 2013).

7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata
con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello
di Bari in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12194
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