L’Agenzia istituisce dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’art. 103, co. 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Nota a AdE Risoluzione 29 maggio 2020, n. 27/E

Antonio Guidone

Con la risoluzione 29 maggio 2020, n. 27/E, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i codici tributo REDT e RECT, codici ad hoc che consentiranno ai datori di lavoro e ai lavoratori, previa compilazione delle apposite sezioni del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il pagamento dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Essi valgono per tutte le istanze che saranno presentate dal 1° giugno al 15° luglio del 2020.

Nello specifico, l’art. 103, co.1, del D.L. n. 34/2020, ha dato la possibilità ai datori di lavoro, italiani e stranieri, di fare richiesta per l’assunzione, mediante la conclusione di un nuovo contratto di lavoro subordinato, di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure di far emergere, mediante un’esplicita dichiarazione, l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare, attualmente in svolgimento, con cittadini italiani o stranieri. Ai fini dell’applicazione di tale norma, si richiede che i cittadini stranieri siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o debbano dimostrare, tramite la dichiarazione di presenza o documentazioni con data certa proveniente da organismi pubblici, ai sensi della L. 28 maggio 2007, n. 68, la loro presenza sul territorio nazionale prima della suddetta data.

La disposizione in esame ha sia lo scopo di incentivare l’emersione del lavoro “nero”, sia quello di garantire migliori condizioni lavorative, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.

Il co. 2 del medesimo articolo, invece, concede ai cittadini stranieri la possibilità di presentare domanda per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido esclusivamente nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, decorrenti dalla presentazione dell’istanza. Questa disposizione si applica a coloro i quali hanno il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 ed a patto che non sia stato né rinnovato né convertito in altro titolo di soggiorno. Inoltre, i suddetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e devono aver svolto attività lavorativa antecedentemente al 31 ottobre 2019 (cfr. art. 103, co. 2, D.L. n. 34/2020).

In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 103, co. 3, possono beneficiare di questo regime solo specifici settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia non autosufficienti; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Sono, invece, esclusi dalle procedure, di cui ai co. 1 e 2, i cittadini stranieri rientranti nelle ipotesi previste dall’art. 103, co.10. Nello specifico, si fa riferimento a soggetti che sono stati oggetto di:

a) provvedimenti di espulsione, di segnalazioni per la non ammissione nel territorio dello Stato;

b) condanne, anche con sentenza non definitiva o pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale o per reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione e dell’emigrazione clandestina o per i reati legati alla prostituzione ed al suo sfruttamento o reati che vedano protagonisti minori impiegati in attività illecite;

c) valutazione, con esito positivo, circa la loro pericolosità per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

L’art. 103, co.7, D.L. n. 34/2020, subordina poi la presentazione delle istanze al pagamento di un contributo forfettario il cui importo è di:

  • 500 euro, per ciascun lavoratore, qualora il datore di lavoro richieda di concludere un contratto di lavoro subordinato o dichiari l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare;
  • 130 euro, non comprensivo di un onere di servizio pari a 30 euro, finalizzato a coprire il costo dell’operazione, qualora il cittadino straniero richieda un permesso di soggiorno temporaneo.

I predetti contributi forfettari devono essere pagati attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” e, a tal proposito, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione in esame, ha istituito due codici tributo:

1) “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, co. 1, D.L. n. 34/2020”;

2) “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, co. 2, D.L.  n. 34/2020”.

La risoluzione contiene, altresì, le istruzioni per la compilazione del relativo modello. In dettaglio, viene precisato che, nella sezione “CONTRIBUENTE”, qualora l’istanza provenga dal datore di lavoro, si renderà necessario abbinare al codice tributo “REDT” i dati anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. Al contrario, qualora la richiesta provenga dal cittadino straniero, bisognerà indicare i suoi dati anagrafici ed il suo codice fiscale, mentre il codice tributo sarà “RECT”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”, a prescindere da chi ponga in essere l’istanza; nel campo “elementi identificativi”, soltanto per i versamenti abbinati al codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, o, in mancanza, il numero di passaporto o altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero supera i 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice” sono indicati i codici tributo “REDT” o “RECT”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, ovverosia 500,00 euro se l’istanza è presentata dal datore di lavoro, 130,00 euro se presentata dal cittadino straniero per il permesso di soggiorno temporaneo.

Istituiti i codici per il versamento dei contributi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro e per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo
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