Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12707

Riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro
– Elementi c.d. sussidiari o complementari della subordinazione, Accertamento

 

Rilevato

 

che la Corte territoriale di Milano, con sentenza
pubblicata il 25.9.2015, riformando integralmente la pronunzia del Tribunale di
Lodi n. 164/2012, depositata il 18.10.2012, ha rigettato le domande di E.C.,
nei confronti di F.C., dirette al riconoscimento della natura subordinata del
rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.4.2008 al 30.4.2011 e ad
ottenere il pagamento, in suo favore, del TFR, nella misura di Euro 6.073,98;

che per la cassazione della sentenza ricorre E.C.
articolando tre motivi, cui resiste con controricorso tardivo F.C.;

che il PG non ha formulato richieste;

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 2094 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., 115
e 416 c.p.c. in combinato disposto, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
e si deduce che la Corte di merito non avrebbe valutato gli elementi c.d.
sussidiari o complementari della subordinazione, commettendo, in tal modo, un
errore di qualificazione del rapporto di cui si tratta, al quale, a parere
della ricorrente, si sarebbe dovuto riconoscere, contrariamente alle
conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, il connotato della
subordinazione; 2) la violazione o falsa applicazione del combinato disposto
degli artt. 115 e 416
c.p.c. e «si contesta la determinazione dei criteri generali ed astratti
impiegati dl Giudice di Appello per statuire sul caso concreto, nonché
l’erronea ripartizione dell’onere della prova»; 3) la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché
la Corte di merito, senza una adeguata motivazione, si sarebbe limitata ad
affermare che la C. non avrebbe dimostrato la natura subordinata del rapporto
di lavoro; che i primi due motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di
connessione, non sono fondati, perché i giudici di seconda istanza hanno preso
in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione e, dopo avere
vagliato le risultanze istruttorie, sono pervenuti, attraverso un percorso motivazionale
del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla
fattispecie. Al riguardo, è da premettere che il caso all’esame ripropone la
vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di
lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei
connotati peculiari.

Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due
cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e
prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti
molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo
e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi
elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la
primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di
rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile.

Per cui la qualificazione sub specie di locatio
operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l’uno o l’altro nomen
iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di
accertamento della realtà fattuale e di affinamento di quei momenti che la
teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come
subtilitas applicandi.

Soccorre, peraltro, in questa actio finium
regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l’insegnamento della
giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato
alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi
consolidata. E’ noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento essenziale di
differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo
di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente
compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore
nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a
disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il
contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo
l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus): ex
multis, e già da epoca non recente, Cass. nn.
12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009,
secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come
subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della
subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere
organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il
ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando
prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del
rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn.
1717/2009, 1153/2013). In subordine, l’elemento tipico che contraddistingue
il rapporto di lavoro  subordinato è
costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale
disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con
assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di
esecuzione dell’attività lavorativa; mentre, è stato pure precisato, altri
elementi – come l’assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la
forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore
indicativo e non determinante (v. Cass. n.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur
rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia
con l’una che con l’altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre – e
già da epoca risalente – Cass. nn. 7796/1993;
4131/1984); ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione
relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene
l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde
pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o
subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti,
dovendosi tra l’altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di
quanto dalle stesse voluto 
nell’esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i
contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della
subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi
compatibili sia con l’uno che con l’altro tipo di prestazione d’opera, è
possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in
concreto, l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello
svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno
recente, Cass. nn.4220/1991; 12926/1999). Il
nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi
vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di
effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass.
n. 812/1993); al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire
che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il
primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente
accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice
deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti
dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti
posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini
della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362,
secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e
diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del
rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura
del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata; con
la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di
individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo
concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo
prevalente nell’ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del
contratto (Cass. nn. 4770/2003; 5960/1999). Del resto, come è stato osservato,
il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile
anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione
debole di uno dei contraenti, che 
potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa
da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. Più di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito
che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in
relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l’orario di lavoro
fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di
collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il
vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione
della sua autonomia; l’inserimento nell’organizzazione aziendale.

E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi
di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte,
Cass. n. 11937/2009);

che, tutto ciò premesso, deve osservarsi che, nella
fattispecie, la Corte di merito ha sottolineato che la C. non ha fornito la
prova relativa al requisito della eterodirezione; ha, altresì, esaminato tutti
gli elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati dalla Corte di
legittimità, pervenendo (come innanzi già sottolineato) – attraverso la
delibazione dei punti di emersione probatoria ed alla luce dei richiamati,
costanti insegnamenti giurisprudenziali – con un iter motivazionale del tutto
coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie, dando
atto (v., in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che risultano
<<scarsi gli elementi agli atti (retribuzione fissa mensile, continuità
della prestazione, svolgimento di essa in locali e con attrezzature del C.) in
condizione di superare il nomen iuris dato al rapporto dalle parti in un
contesto come quello all’esame della corte, caratterizzato dall’essere la C. un
architetto iscritto all’albo professionale, con anche un proprio studio e
propri clienti, come allegato nella memoria difensiva dell’odierno appellante e
non contestato dalla controparte»;

che il terzo motivo è inammissibile per la
formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo
comma dell’art. 360 c.p.c. dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L.
22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7/8/2012, n. 134, applicabile, ratione
temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di
legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 25.9.2015;

che, per tutto quanto esposto, il ricorso va
rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese, essendo
il controricorso tardivo;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002;

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12707
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: