La cancellazione dalla Cassa di previdenza di categoria, da parte del commercialista che mantenga l’iscrizione all’Albo, comporta l’obbligo di versamento del contributo integrativo per le successive annualità di attività.

Nota a Cass. (ord.) 28 maggio 2020 n. 10216

Alfonso Tagliamonte

Il commercialista iscritto all’Albo ma cancellatosi dalla Cassa di previdenza di categoria (CNPADC) deve versare a quest’ultima il contributo integrativo per i redditi percepiti.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 28 maggio 2020, n. 10216, conforme ad App. Bologna n. 810/2015) in relazione al caso riguardante la pretesa della CNPADC di ottenere da un commercialista iscritto all’Albo il pagamento della contribuzione soggettiva per gli anni 2004, 2005 e 2006 e della sola contribuzione integrativa per gli anni 2007, 2008 e 2009 (successivi alla cancellazione dalla Cassa ma non dall’Albo) e relative sanzioni.

Nella fattispecie, il ricorrente si era cancellato dalla Cassa (iscrivendosi alla Gestione separata Inps), in quanto non più esercente in modo continuativo la professione di commercialista e, posto che svolgeva l’attività di Sindaco di Società Cooperative appartenenti ad un consorzio, sosteneva che, non attenendo tale attività alla professione di commercialista, egli aveva perso la qualità di associato con conseguente venir meno degli obblighi solidaristici.

La Corte territoriale aveva affermato che la cancellazione dalla Cassa e l’iscrizione alla Gestione separata Inps non potevano comportare il venir meno dell’obbligo di versare il contributo integrativo ai sensi della L. n. 21/1986, art. 11, in ragione della continuità dell’iscrizione del ricorrente all’albo dei commercialisti e della finalità solidaristica tipica della contribuzione integrativa.

La Cassazione giunge alle medesime conclusioni, affermando che:

– “ai sensi dell’art. 3 del Regolamento unitario della Cassa nazionale per i dottori commercialisti, sono esonerati dall’iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti i professionisti che pur essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti per l’iscrizione (iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista; inizio dell’attività professionale con relativa posizione IVA individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell’attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. n. 183 del 2011) risultano iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di dottore commercialista, oppure (come accade nel caso di specie) sono beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria”;

– tali soggetti possono non iscriversi alla Cassa presentando la domanda di esonero entro lo stesso termine previsto per l’iscrizione;

– essi, di conseguenza, sono tenuti non al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente a quello del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti all’Albo di dottore commercialista, indipendentemente dall’iscrizione alla Cassa professionale;

– la finalità della contribuzione integrativa è quella di concorrere al finanziamento del sistema previdenziale di categoria per ragioni solidaristiche, proprio in quanto obbligatoria anche nei casi in cui non vi è obbligo di iscrizione alla Cassa professionale (v. Cass. n. 5376/2019);

– il presupposto impositivo va dunque riconnesso alla mera iscrizione all’albo dei commercialisti unitamente alla presenza di corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA. Al riguardo, la L. n. 21/1986, art. 11, co. 1, stabilisce infatti che “A partire dall’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti ne volume di affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore”.

Obbligo del commercialista di versare il contributo integrativo dei redditi percepiti
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