L’etero-direzione della prestazione si distingue dal “coordinamento” proprio di tutte le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, co. 3, c.p.c. per il fatto che in queste ultime le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti e non dal committente (v. Cass. n. 1663/2020). Essa “non deve essere valutata sotto il profilo genetico del rapporto, ma sotto quello funzionale dell’esecuzione di esso. Pertanto, è irrilevante che il rider sia libero di scegliere se e quando accettare le opportunità di consegna offerte dalla piattaforma e di decidere se e quando connettersi a quest’ultima, essendo piuttosto significativo che egli, una volta accettata la consegna, sia obbligato ad eseguirla rispettando le modalità determinate in modo sostanziale ed unilaterale dalla piattaforma multimediale e dall’applicativo per lo smartphone, alle quali il lavoratore è tenuto ad adeguarsi (es. necessità di rendersi geolocalizzabile, una volta ottenuta conferma dell’accettazione della consegna; presenza del rider nell’area assegnata; rispetto del turno; sottoposizione ad un controllo di “affidabilità” quanto ai tempi di consegna)” (Così, Trib. Firenze, 5 maggio 2020).

J. D.F.

Eterodirezione, coordinamento e riders
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