Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14887

Rapporto di lavoro subordinato, Indennità sostitutiva delle
festività, Spettanza, Prova

 

Rilevato

 

– che, con sentenza del 10 giugno 2016, la Corte
d’Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ancona e
rigettava la domanda proposta da L.S. nei confronti di A. e G.D.F., avente ad
oggetto la condanna di entrambi i convenuti in solido al pagamento delle
differenze retributive maturate dalla S. in virtù del rapporto di lavoro
subordinato intercorso con entrambi nel periodo 1.7.2012/1.8.2013;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto l’appello proposto dalla S. ammissibile ma
circoscritto all’impugnazione, oltre che del dichiarato difetto di
legittimazione passiva di G.D.F., della sola statuizione resa dal primo giudice
relativa al mancato riconoscimento del credito vantato a titolo di indennità
sostitutiva delle festività e ciò per difetto di motivi di impugnazione in
ordine al rigetto da parte del primo giudice delle pretese creditorie vantate
ad altro titolo ed in questi limiti del tutto infondato non risultando provata
la spettanza dell’indennità sostitutiva delle festività non avendo la S.
offerto alcun mezzo di prova a riguardo da cui la Corte medesima fa discendere
l’assorbimento del motivo relativo al dichiarato difetto di legittimazione
passiva di G.D.F.;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la
S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il
solo A. D.F. mentre G., pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;

 

Considerato

 

– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel
denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della portata della
svolta impugnazione erroneamente valutata come circoscritta, per difetto di
ulteriori motivi di impugnazione, alla censura in ordine alla statuizione del
primo giudice in punto spettanza dell’indennità sostitutiva delle festività;

– che, con il secondo motivo, denunciando il
medesimo vizio di cui sopra, la ricorrente ancora una volta addebita alla Corte
territoriale il travisamento degli atti di parte con specifico riferimento alle
richieste istruttorie che, in quanto recanti, al capitolo 4, un quesito così
formulato “Vero che la parte datoriale è stata inadempiente alle
obbligazioni contratte nei confronti della lavoratrice”, erano tali da
ricomprendere anche l’offerta di prova in ordine alla spettanza dell’indennità sostitutive
delle festività;

– che, nel terzo motivo, il medesimo vizio di omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla
statuizione in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto assorbito, a
motivo della ritenuta insussistenza dell’unico credito in contestazione, il
motivo di impugnazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione
passiva di G.D.F., sostenendo che, con l’invertire l’ordine dei motivi la Corte
territoriale si fosse sottratta alla valutazione, da ritenersi invece
prioritaria, dell’addebitabilità a G.D.F., figlio di A., della pretesa
creditoria azionata dalla ricorrente;

– che tutti gli esposti motivi devono ritenersi
inammissibili stante l’incongruità tra il vizio denunciato, sempre consistente
nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’effettivo contenuto
delle censure volte ad imputare alla Corte territoriale fraintendimenti del
contenuto degli atti, incidenti sull’ampiezza dell’impugnazione e sulla
rilevanza dei mezzi istruttori o veri e propri errores in iudicando e comunque
in ragione della genericità delle censure con tali motivi formulate, che
sostanzialmente prescindono dalle argomentazioni dalla Corte territoriale poste
a base della pronunzia resa per fondarsi sull’assunto da cui evidentemente
muove la presente impugnazione, nonostante l’assunto stesso avesse trovato
smentita per difetto di prova in primo grado e fosse stato superato in appello
dal convincimento maturato dalla Corte territoriale circa l’insussistenza del
credito azionato, assunto per il quale l’intesa sulla prestazione da rendere e
sul corrispettivo da ricevere era stata raggiunta con G.D.F. e questi doveva
essere considerato debitore delle differenze retributive rivendicate;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile,
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del solo
controricorrente A. D.F., non avendo il figlio G., pure intimato, svolto alcuna
attività difensiva, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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