Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16254

Rapporto di lavoro, Personale di banca, Inquadramento
superiore, Pagamento delle differenze retributive

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n.
1146/2014, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in
funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta da A.G. nei
confronti di U. s.p.a., succeduta al Banco di S.

1.1. Il dipendente, già dipendente del Banco di S.
con qualifica di Vice Direttore, aveva dedotto di essere stato assegnato dal
1986 al maggio 1995 all’Ufficio Ispettivo della Direzione Generale, dove aveva
svolto numerosi incarichi ispettivi, e in ragione di ciò aveva agito per il
riconoscimento dell’inquadramento nella superiore qualifica di Direttore e la
condanna di U. s.p.a. al pagamento delle relative differenze retributive.

2. La Corte di appello, nel confermare
l’interpretazione resa dal primo giudice in ordine agli articoli 9 e 10 del
Regolamento del Personale del Banco di S., ha osservato che: a) sono attribuite
ai Direttori le ispezioni presso le Filiali e gli Uffici centrali, mentre i
Vice Direttori possono svolgere soltanto le ispezioni presso le sedi, le
succursali e le agenzie; b) compete ai Direttori la titolarità delle inchieste,
mentre ai Vice Direttori è attribuito solo un ruolo di collaborazione in
quest’ultime; c) sono attribuite ai Direttori le ispezioni e le verifiche di
maggiore importanza, mentre ai Vice Direttori compete di coadiuvare in quest’ultime
i Direttori e di svolgere verifiche di natura contabile.

Ha aggiunto che, ove si dovesse ritenere – come
sostenuto dall’appellante – che nell’organigramma del Banco di S. il termine
“Filiale” comprenda tutte le dipendenze aziendali periferiche (siano
esse sedi, succursali o agenzie), tale elemento risulterebbe inidoneo a fungere
da criterio discretivo fra le due qualifiche, restando di esclusiva competenza
della qualifica di Direttore lo svolgimento di ispezioni e verifiche presso gli
Uffici centrali e la titolarità delle inchieste, cioè delle indagini mirate
all’accertamento di fatti specifici, nonché delle ispezioni e delle verifiche
di maggiore importanza.

2.1. Rilevava che il G. aveva allegato di avere
svolto la propria attività ispettiva presso sedi periferiche, ma non presso
Uffici centrali, e che dai fogli di incarico prodotti in giudizio non risultava
che gli fosse mai stata affidata un’inchiesta, nel senso proprio del termine,
non potendo questa essere ricondotta nel termine generico di accertamenti,
riportato in alcuni dei predetti fogli, senza il benché minimo riferimento
specifico ai fatti da accertare.

3. Per la cassazione di tale sentenza A. G. ha
proposto ricorso affidato ad un motivo, seguito da una richiesta di decisione
nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc.
civ. e dalla riproposizione delle istanze e richieste precedentemente
svolte e rimaste assorbite nella decisione accolta in primo e in secondo grado.
U. ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia
violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 9 e 10 del
Regolamento (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ.).

Premette che il Regolamento del Personale dell’ente
pubblico, qual’era il Banco di S. all’epoca dell’approvazione dell’atto, è
equiparabile ad un contratto collettivo aziendale e che quindi la sua
interpretazione è censurabile per violazione delle regole di ermeneutica
contrattuale. Deduce che l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello non
tiene conto del dato letterale delle disposizioni regolamentari, attribuendo a
queste un significato che non è proprio delle parole usate.

Denuncia la violazione del canone di interpretazione
letterale: a) per avere la sentenza affermato che rientra nella competenza del
Vice Direttore lo svolgimento di ispezioni e di verifiche presso le filiali
periferiche, quale che ne sia il contenuto, omettendo di considerare il tenore
dell’art. 10, secondo il quale le ispezioni presso le sedi, succursali ed
agenzie da parte del Vice Direttore possono essere solo quelle di natura
contabile; b) per avere individuato come tratto peculiare della figura del
Direttore il compimento delle “ispezioni e verifiche di maggiore
importanza”, laddove l’art. 9 del Regolamento non contempla tale
previsione, utilizzando la diversa definizione “ispezioni, verifiche ed
inchieste tanto presso le Filiali che presso gli Uffici centrali”.

Deduce l’ulteriore violazione dei canoni di
interpretazione negoziale in relazione alla nozione di “inchiesta”,
non fondata sul dato letterale della disposizione.

Sostiene che l’art.9 non richiede lo svolgimento di
ispezioni o inchieste presso gli Uffici centrali per il riconoscimento del
profilo di Direttore, essendo invece possibile che il Direttore compia
ispezioni e verifiche presso le Filiali, purché di natura non contabile.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

3. Il Regolamento del Banco di S. prevede – quanto
alle norme vagliate dalla Corte di appello e poste a base dell’interpretazione
accolta, censurata in questa sede -, all’art. 9, che i Direttori addetti al
Servizio Ispettorato Generale “compiono, seguendo le istruzioni loro
impartite, ispezioni, verifiche di inchieste, tanto presso le Filiali che
presso gli Uffici Centrali” e, all’art. 10, che i “Vice Direttori
possono svolgere ispezioni e verifiche di natura contabile presso le sedi, le
succursali e le agenzie e coadiuvare i Direttori di sede e í Direttori nelle
inchieste, ispezioni e verifiche di maggiore importanza”.

4. La sentenza impugnata non ha chiarito in che modo
debbano interpretarsi, nel contesto del Regolamento del Banco di S., i termini
“Filiali”, “Uffici centrali”, “Sedi, succursali ed
agenzie”, atteso che il testo normativo utilizza distintamente tali termini
negli artt. 9 e 10, in relazione alle competenze attribuite al Direttore e al
Vice Direttore. L’interpretazione del dato testuale e sistematico è dunque
carente.

5. Inoltre, la sentenza, da un lato, riferisce che,
anche a volere assimilare nel concetto di “Filiale” anche le
“Sedi, succursali ed agenzie”, ne risulterebbe l’irrilevanza ai fini
del giudizio; dall’altro lato, afferma che sono di competenza del Direttore le
“ispezioni tanto presso le Filiali che presso gli Uffici centrali” e
che invece competono ai Vice Direttori le ispezioni presso le “Sedi,
succursali ed agenzie”, con ciò non chiarendo se, nell’ipotesi di
ispezione svolta presso una Filiale, intesa nel senso onnicomprensivo,
l’ispezione stessa rientri nelle competenze dell’una o dell’altra qualifica.

6. La sentenza inoltre ha mancato di interpretare
funditus la locuzione “ispezioni e verifiche di natura contabile” di
cui all’art. 10 del Regolamento. Essa ha affermato, a titolo di ricostruzione
generale delle competenze, che il Vice Direttore coadiuva il Direttore nelle
“ispezioni e verifiche di maggiore importanza” e svolge (in via
autonoma) “solo verifiche di natura contabile”. Così facendo la
sentenza non ha chiarito, in una chiave di interpretazione logico-sistematica
del Regolamento, a chi competa di svolgere le “verifiche non
contabili” e le “ispezioni” non di “maggiore
importanza”.

7. Invero, la Corte d’appello, affermando che
l’aggettivo “contabile”, inserito nell’art.10, si riferisce soltanto
alle “verifiche”, lascia implicitamente intendere che tutte le
ispezioni (anche quelle non di maggiore importanza) restino fuori dall’alveo
delle competenze del Vice Direttore, così implicitamente avvalorando (anziché
smentire) la tesi del ricorrente, la cui domanda vedeva appunto sul dedotto
svolgimento di ispezioni di varia natura, non solo contabile, effettuate presso
diversi uffici, che la sentenza stessa qualifica come “sedi
periferiche”.

8. Le carenze e le contraddizioni che l’iter
motivazionale rivela quanto all’interpretazione del Regolamento del personale
del Banco di S. hanno carattere assorbente, poiché l’accertato mancato
svolgimento da parte dell’odierno ricorrente di ispezioni presso Uffici
centrali o inchieste o ispezioni qualificabili “di maggiore
importanza”, per potere rilevare in giudizio, richiede la previa completa
interpretazione delle clausole negoziali, anche in un quadro di ordine
sistematico.

Tale accertamento di merito non ha carattere
decisivo se non si chiarisce prima se le ispezioni di natura non contabile,
eseguite presso uffici non centrali, competano alla qualifica del Direttore o
del Vice Direttore, ambito di indagine che integra il nucleo centrale della
domanda proposta dall’odierno ricorrente, come emerge pacifico dagli atti del
giudizio di cassazione.

9. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla
Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa
composizione.

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