Prassi – FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 31 luglio 2020

Il diritto alle ferie al tempo del covid-19

 

Le pagine che seguono vogliono fornire ai datori di
lavoro un utile strumento, di rapida e semplice applicazione, ai fini di
contemperare, nell’eccezionale momento che ci occupa, il diritto alla fruizione
delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti, esercizio inderogabile ed
indifferibile, con il necessario riguardo per le cautele per la salute
conseguentemente necessarie. Si tratta di finalità che in via immediata
soccorrono alla tutela dei diretti interessati, ma che, al contempo,
garantiscono anche l’aspettativa del datore di lavoro, a che le condizioni di
salute del lavoratore siano preservate, verificando l’incidenza del suo
comportamento sulla sua capacità di adempiere alla prestazione lavorativa.

L’eccezionalità del contesto, rappresentata dal
fenomeno pandemico, non impedisce di affrontare la fattispecie attingendo a
princìpi non sconosciuti al diritto del lavoro, afferenti alla verifica del
contemperamento tra l’interesse del lavoratore, ad utilizzare liberamente il
periodo di riposo per ferie, e quello del datore di lavoro, che possa
riprendere la propria attività lavorativa nei termini programmati.

Come è stato affermato dalla Corte di Cassazione, infatti,
“ferma restando l’insindacabilità della scelta del lavoratore di impiegare le
ferie nel modo che ritiene più opportuno, a monte operano i doveri di buona
fede e correttezza che impongono di tenere una condotta conforme all’interesse
del datore di lavoro alla prestazione lavorativa” (NOTA 1). Al punto che “se
l’assenza per malattia è dovuta a una condotta volontaria del medesimo, il
licenziamento è legittimo”.

Al netto delle conclusioni cui sono giunti i giudici
nel caso specifico, al punto da giustificare addirittura il licenziamento per
giusta causa, il principio generale – condivisibile -, che si evince dalla
pronuncia della Suprema Corte, è dato dall’apprezzamento che viene assegnato al
concetto di buona fede contrattuale, in forza della quale a ciascuna delle
parti contraenti è imposto il dovere di agire in modo da preservare gli
interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi
contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

L’obbligo del lavoratore, in questo senso, non si
arresterebbe alla osservazione delle direttive più strettamente connesse allo
svolgimento della prestazione bensì, in generale, al suo dovere di improntare
il proprio comportamento secondo principi generali di diligenza e correttezza.
Egli risulta obbligato a tenere una condotta che comunque non abbia ricadute
lesive dell’interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della
prestazione lavorativa. Pertanto, le prerogative di tutela previste dall’art. 2110 c.c., accolte alla luce dei princìpi di
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c., “assumono rilevanza non solo sotto
il profilo del comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di
prestazione, ma anche sotto il profilo della modalità di generico comportamento
delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di
diritti e obblighi” (NOTA 2).

In sintesi, è pacifico che la contrazione di una
malattia, anche se colpevole, peraltro durante il periodo di godimento delle
ferie, non è di per sé motivo di giustificatezza del licenziamento. Tale
garanzia non può però ritenersi estesa sino a tutelare anche i comportamenti
irresponsabili, qualora i rischi, soprattutto se preceduti da idoneo
avvertimento, risultino significativamente probabili, tali che la contrazione
della malattia possa rivelarsi quale consapevole assunzione di un rischio non
soltanto prevedibile, ma nello specifico previsto ed oggetto di puntuale
ammonimento. Pertanto, in virtù del principio di correttezza e buona fede, così
per come si spiega con le modalità appena brevemente richiamate, la malattia è
tutelata nei limiti di una sua non esclusiva imputabilità al lavoratore,
doverosamente avvisato. Ciò perché il periodo di ferie non sospende i vincoli
contrattuali del rapporto di lavoro e, anzi, il suo godimento è destinato alla
soddisfazione di esigenze primarie della persona del lavoratore nonché, nello
specifico, finalizzate all’interesse datoriale della tempestività della ripresa
così per come programmata.

Questi semplici format, pubblicati di seguito,
rappresentano una possibile modalità di immediata applicazione per regolare i
confini nella gestione di questo delicato equilibrio. Tali documenti potranno
essere completati con le specifiche disposizioni adottate dalle singole Regioni
ad integrazione delle ordinanze ministeriali, quali, a titolo meramente
esemplificativo: somministrazione obbligatoria di tamponi, procedure specifiche
di notifica alle Autorità Sanitarie della propria presenza sul territorio, ecc.

 

Riportare intestazione del datore di lavoro

Al personale dipendente ed ai collaboratori

Oggetto: Covid-19, aggiornamenti in vista della
fruizione della pausa feriale Desideriamo richiamare l’attenzione sul fatto
che, seppure l’epidemia da Covid-19 in Italia sia attualmente sotto controllo,
lo stesso non può dirsi per molti paesi esteri, appartenenti all’Unione europea
ed extraeuropei.

Per tale motivo, in base a quanto stabilito dal DPCM 11 giugno 2020 e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno,
16 luglio e 24
luglio 2020, vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario per tutti coloro rientrano in Italia da:

Romania e Bulgaria.

Mentre è attualmente del tutto vietato l’ingresso in
Italia alle persone provenienti dai seguenti paesi:

– Bosnia Erzegovina,

– Kosovo,

– Macedonia del Nord,

– Moldova,

– Montenegro,

– Serbia,


Bangladesh,


Armenia,


Bahrein,

– Brasile,

– Cile,

– Kuwait,

– Oman,

– Panama,

– Perù,

– Repubblica Dominicana.

I predetti elenchi potrebbero essere modificati e
ampliati in qualunque momento, su disposizione del Ministro della Salute, in
relazione all’andamento dell’epidemia in paesi ora non presenti negli elenchi
stessi.

Sicché, gli obblighi di quarantena o il divieto di
ingresso in Italia potrebbero improvvisamente essere estesi anche a coloro che
si fossero recati in altri paesi con alta incidenza di contagio.

Per tali motivi, raccomandiamo la massima attenzione
nel pianificare eventuali viaggi all’estero e ricordiamo l’obbligo di segnalare
tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi
malessere che possa essere ricondotto alla Covid-19: febbre, mal di gola,
tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

Obblighi comportamentali per le persone che
rientrano da paesi per i quali è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria
(Romania e Bulgaria):

A. non possono raggiungere il luogo prescelto con un
mezzo privato, ma, al momento dell’ingresso in Italia, devono contattare il
Dipartimento di prevenzione, il quale, d’accordo con la Protezione Civile,
definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di
trasporto verso tale luogo;

B. devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria
rimanendo telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondendo
alle domande sullo stato di salute;

C. devono rimanere in isolamento domiciliare per 14
giorni.

Durante l’isolamento domiciliare le persone devono:

1) evitare ogni contatto sociale;

2) restare a casa;

3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;

4) avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica
dell’insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita
del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio
indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi,
rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l’ambiente, in
attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

 

Note:

(1) Cass.civ.sez.lav., 25 gennaio
2011, n. 1699.

(2) Cass.civ.sez.lav., 13 maggio 2004, n. 9141.

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