Illegittimo stabilizzare giornalisti professionisti e pubblicisti, in precedenza destinatari di un incarico all’interno dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale, trasformando gli incarichi in rapporti di pubblico impiego.

Nota a Corte Cost. 6 luglio 2020, n. 133

Gennaro Ilias Vigliotti

La formula “senza soluzione di continuità” degli incarichi a contratto, che prevede la loro qualificazione ex lege come “rapporti di lavoro” alle dipendenze del Consiglio regionale della Calabria, “ha il chiaro significato di stabilizzare tali incarichi, posti in essere ai sensi dell’art. 11, co.1, della L.R. Calabria n. 8 del 1996, in rapporti di pubblico impiego regionale senza la previsione di alcun concorso pubblico, a differenza peraltro di quanto previsto per il personale, con rapporto di diritto privato, delle Strutture speciali regionali di cui al precedente art. 10-bis della stessa legge regionale, diverse dall’Ufficio stampa, il quale poteva essere assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale “previo concorso per titoli ed esami”. La norma in questione, peraltro, non può essere considerata interpretativa avendo, invece “un chiaro contenuto innovativo con efficacia retroattiva”.

È quanto sancisce la Corte Costituzionale (6 luglio 2020, n. 133) in relazione al ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha impugnato l’art. 1 della L.R. Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante “Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005)”, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 97, quarto comma, della Costituzione.

La Corte ribadisce il principio, in linea con la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui, nel pubblico impiego,  il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci,  costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento in condizioni di imparzialità, in quanto strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, al quale è possibile derogare solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici aventi il proprio limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e il cui controllo di costituzionalità implica un vaglio di ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore (v. Corte Cost. n. 40/2018, n. 190/2005 e n. 34/2004).

Nello specifico, le deroghe possono essere “entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell’amministrazione (sentenza n. 477/1995), fermo il necessario vaglio di ragionevolezza (sentenza n. 34/ 2004) e la rigorosa delimitazione dell’area delle eccezioni al concorso (sentenza n. 7/2015)”.

Tali deroghe, tuttavia, non possono essere giustificate dalla sola esigenza di stabilizzare il personale precario dell’amministrazione. Ciò, poiché la sola tutela dell’affidamento del lavoratore sulla continuità del rapporto non può costituire una condizione sufficiente e funzionale ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione o di straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare le deroghe in parola (v. Corte Cost. nn. 110/2017; 205/2006 e 81/2006).

Questi principi si applicano anche con riguardo all’accesso ai pubblici impieghi presso le Regioni, in quanto, sebbene le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro rientrino nella materia dell’organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, co.4, Cost., esse sono tenute al rispetto dell’art. 97, co.4 Cost. (che prevede l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso).

Nello specifico, la Corte rileva che: a) l’Ufficio stampa del Consiglio regionale della Regione Calabria non rientra tra quelli di diretta collaborazione delle autorità politiche, in quanto non contemplato dall’art. 9 della L.R. Calabria n. 8 del 1996, né è indicato tra questi dall’art. 22 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dello stesso Consiglio (approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2001, n. 67, e modificato con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 2002, n. 34, e del 22 ottobre 2019, n. 57), che invece lo riconduce alle “Figure professionali speciali” (art. 21), in sintonia con l’espressa qualificazione recata dallo stesso art. 9; b) in ogni caso, anche se l’Ufficio stampa potesse ricondursi, come in altre amministrazioni, nell’ambito di quelli di diretta collaborazione delle autorità politiche (v. Corte Cost. n. 85/2016, cit.), una successiva stabilizzazione dei relativi addetti violerebbe la regola del pubblico concorso, posta dall’art. 97, co.4, Cost. (Corte Cost. nn. 43/2019; n. 85/2016; n. 53/2012; e 7/2011).

Legenda

L’art. 11, L.R. Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) ha previsto, al co. 1, l’istituzione di una struttura speciale denominata “Ufficio Stampa”, inclusiva delle testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale, struttura nella quale, fatti espressamente salvi i rapporti di lavoro già in corso, “possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. L’incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato”.

Su tale norma, è poi intervenuto l’art. 10, L.R. Calabria 2 marzo 2005, n. 8, concernente “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, co. 4, L.R. n. 8 del 2002)”, il quale ha eliminato l’ultimo periodo del co. 1 che, in ordine alla durata dell’incarico, stabiliva che lo stesso era conferito per quella della legislatura e che poteva essere eventualmente rinnovato.

Successivamente, la L.R. Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante l’interpretazione autentica del co. 1, art. 10, L.R. 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005), stabilisce che “il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005), di soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 11 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”.

Stabilizzazione illegittima nel pubblico impiego
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: