Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 agosto 2020, n. 17219

Licenziamento per soppressione del posto di lavoro,
Esternalizzazione dell’ufficio di gestione del personale, Elementi probatori,
Mancata assunzione di dipendenti e disdetta del contratto di software in uso
per l’elaborazione delle retribuzioni, Nesso causale tra l’accertata ragione
inerente l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata
dall’imprenditore, Riferibilità dell’intimato licenziamento in termini di e di
coerenza rispetto all’operata ristrutturazione

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza in data 12 marzo 2018, la Corte
d’Appello di Brescia ha confermato la decisione resa in sede di opposizione dal
locale Tribunale, che aveva respinto il ricorso proposto da S. F. nei confronti
della L. S.p.A. avente ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo per soppressione del posto di lavoro intimatole sul presupposto
dell’esternalizzazione dell’ufficio di gestione del personale cui era
precedentemente addetta.

Il giudice di secondo grado, nel reputare congrua la
motivazione del Tribunale, ha valorizzato gli elementi probatori raccolti,
inerenti, in particolare, la mancata assunzione di dipendenti a partire
dall’avvio della procedura, la disdetta del contratto di software in uso per
l’elaborazione delle retribuzioni, la regolare assunzione di una delle
dipendenti licenziate presso altro studio assegnatario delle relative
attribuzioni in seguito alla esternalizzazione.

Ha ritenuto, quindi, il Collegio l’effettività della
procedura di esternalizzazione del servizio, anche alla luce dell’intervenuto
licenziamento di tutte e tre le addette all’Ufficio di gestione del personale e
la conseguente insindacabilità della scelta datoriale al riguardo.

1.1. Per la cassazione della sentenza propone
ricorso S. F., affidandolo a due motivi.

1.2. Resiste, con controricorso, la L. S.p.A.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione degli artt. 111 comma 6 della
Costituzione e 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
per essere la motivazione manifestamente contraddittoria e, sostanzialmente,
apparente, in violazione dello stesso minimo costituzionale.

Il motivo non può trovare accoglimento.

1.1. Va rilevato, al riguardo, che, per consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29721 del
15/11/2019) se è vero che in tema di contenuto 
della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere
dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione impugnata, nondimeno, può configurarsi una assenza di
motivazione in termini di motivo di nullità 
della sentenza soltanto qualora non sia possibile individuare il percorso
argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione ed
alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

In particolare, può ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione
dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la
motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo
processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per
relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica
condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal
primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di
gravame (sul punto, Cass. n. 27112 del 25/10/ 2018).

1.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, ha dato
conto del proprio iter argomentativo in modo ampio così non incorrendo nel
vizio di cui all’art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc.
civ. ed ha motivato in ordine alla ritenuta insussistenza degli estremi per
una falsa esternalizzazione con motivazione che, in quanto immune da vizi
logici, è sottratta al sindacato di legittimità. In particolare, nel
sottolineare come nessuna assunzione fosse stata operata dalla società
controricorrente in seguito all’affidamento della gestione del personale allo
studio M., per effetto della procedura di esternalizzazione, la Corte ha
evidenziato l’intervenuto licenziamento di tutte e tre le addette all’Ufficio
gestione originariamente presenti in azienda e la mancanza di assunzioni a
decorrere dal 2014.

Ha poi riportato le dichiarazioni testimoniali
assunte in primo grado ed ha escluso che potesse condividersi la tesi di parte
ricorrente secondo cui l’Ufficio gestione del personale della L. S.p.A. non
sarebbe stato esternalizzato, bensì riorganizzato con il licenziamento della
ricorrente F. e dell’altra dipendente, la signora F., ma con il mantenimento in
servizio della C. solo formalmente assunta dallo studio M..

A tali conclusioni la Corte è giunta mediante esame
delle dichiarazioni rese in giudizio, in particolare da F. G. e G.M.,
dichiarazioni dalle quali ha evinto l’effettività della procedura di
esternalizzazione e, quindi, la legittimità del licenziamento. Il Collegio, ha,
poi, ritenuto le conclusioni raggiunte suffragate da ulteriori indici
rilevatori di quella che ha reputato qualificarsi come una legittima operazione
di esternalizzazione dell’Ufficio deputato alla gestione del personale, quali
la disdetta del contratto di fornitura del software in uso per l’elaborazione
delle retribuzioni, la cessazione delle assunzioni a seguito dei licenziamenti,
il costo aziendale del servizio, notevolmente superiore a quello negoziato con
il dottor M..

1.3. Orbene, parte ricorrente, nel riportare interi
passi delle testimonianze assunte in primo grado, e nel proporre una diversa
interpretazione delle risultanze istruttorie, da cui discenderebbe una fittizia
attività di esternalizzazione, chiede al giudice di legittimità di compiere una
operazione che è allo stesso preclusa collocandosi interamente nell’ambito
della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità anche là
dove se ne sostenga l’erroneità, trattandosi di vizio non previsto dalla
tassonomia di quelli denunciabili con ricorso per cassazione (sul punto, ex
plurimis, Cass. n. 25166 del 08/10/2019).

Deve infatti ribadirsi, al riguardo, che è al
giudice del merito che spetta, in via 
esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse
sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la
parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione,
proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze
processuaii e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito
poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è
preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti ai sensi dell’art.360
co.1, n. 5 cod. proc. civ..

In particolare, parte ricorrente sostiene di aver
evidenziato, sin dal primo grado, che non si fosse mai verificata la
soppressione dell’Ufficio del personale e che, in verità, la dipendente C.
fosse stata assunta presso lo studio M. solo 
formalmente in quanto di fatto rimasta alle dipendenze della L. S.p.A.

2.1. Va premesso, con riguardo all’ancoramento delle
censure all’art. 360 co.1, n. 5 cod. proc. civ.,
che non può prescindersi dalla previsione d’inammissibilità del ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5,
c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di
appello “che conferma la decisione di primo grado”. Occorre poi
rilevare che, in seguito alla riformulazione dell’art.
360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall’art. 54 col, lett. b), del DL 22
giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 è stata limitata la
impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di
motivazione  alla sola ipotesi di
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori
dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane
circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel
suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in
negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in
materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza
della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale;
motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione
perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano
la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di
validità ( fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017).

Nel caso di specie, in realtà, la Corte da conto
nella propria motivazione, peraltro con esplicito richiamo alle testimonianze
assunte in primo grado, delle ragioni che l’hanno indotta a reputare
effettivamente esternalizzata l’attività e la C., licenziata e assunta in
seguito dallo studio M..

Nel far ciò, il Collegio ha fatto buon governo dei
principi espressi da questa Corte circa il controllo giudiziale
sull’effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione
addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato, nonché
sull’ulteriore limite al potere datoriale costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità e cioè identificato nella non pretestuosità della
scelta organizzativa. E’ emerso, altresì, ad avviso del giudice di secondo
grado, il nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva
e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato
licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata
ristrutturazione (su cui, ex plurimis, Cass. 15
febbraio 2017, n.4015; Cass. 28 marzo 2019 n. 8661).

Deve, quindi, ritenersi aver la Corte accertato, con
motivazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, che la
riorganizzazione aziendale sia stata effettiva, che la stessa si ricollegasse
causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore e che il licenziamento si
ponesse in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata
ristrutturazione (sul punto, Cass. n. 31 maggio
2017, n. 13808; Cass. n. 29102 dell’11/11/2019).

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi,
il ricorso va respinto.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno
liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 -bis dell’articolo 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente
alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite,
che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 -bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 agosto 2020, n. 17219
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