Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 agosto 2020, n. 18139

Cartella esattoriale, Pagamento di premi Inail, Committente
solidalmente responsabile con l’impresa subappaltatrice, Susssiste

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, accoglieva integralmente
l’opposizione proposta da P. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la
quale era stato richiesto alla società il pagamento di premi Inail, in quanto
committente solidalmente responsabile con l’impresa subappaltatrice, ai sensi
dell’art. 29 comma 2 del d.lgs n.
276 del 2003.

2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte
territoriale riteneva che la solidarietà prevista dall’art. 29 secondo comma del d.lgs n.
276 del 2003 – nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla I. 4 aprile 2012, n. 35 –
si riferisse solo ai contributi previdenziali e non anche ai premi Inail, in
difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del
2012.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha
proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui P. s.r.l. ed Equitalia
Esatri s.p.a. non hanno opposto attività difensiva.

4. La causa è stata nuovamente fissata per la
pubblica udienza del 4.3.2020 dopo che questa Corte, in esito alla pubblica udienza
del 13.6.2019, ha disposto nuova notifica del ricorso a P. s.r.l., notifica che
è stata effettuata dall’Inail in data 5.11.2019 a mezzo p.e.c..

 

Ragioni della decisione

 

5. A fondamento del ricorso l’Inail deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del
2003 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
e sostiene che nella locuzione «contributi previdenziali» contenuta nel testo
dell’articolo 29 anteriore alla riforma del 2012 debbano ritenersi compresi
anche i premi Inail.

6. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità
all’orientamento già espresso da questa Corte nelle sentenze
n. 25679 e n. 25680 del 11.10.2019.

7. Il testo dell’art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del
2003 nella sua formulazione originaria, prevedeva che «in caso di appalto
di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti».

8. Il testo è stato a più riprese modificato: dall’art. 6, comma 1, del d.lgs 6 ottobre
2004, n. 251, dall’art. 1,
comma 911, della I. 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 21, comma 1, del d.l. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dall’art. 4, comma 31, lett. a) e b),
della I 28 giugno 2012, n. 92, dall’art. 28, comma 2, del d.lgs 21
novembre 2014, n. 175 , e infine dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b), del
d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla I.
20 aprile 2017, n. 49.

9. Solo per effetto della modifica apportata dall’articolo 21, comma 1, del d.l. 9
febbraio 2012 n. 5, è stata esplicitamente prevista l’obbligazione solidale
del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore.

10. La tesi della Corte territoriale, secondo la
quale la formulazione dell’articolo
29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail,
non è corretta.

11. Occorre premettere che il d.lgs n. 276 del 2003 all’art. 85
ha abrogato la I. 23/10/1960 n. 1369, e con
essa l’art. 3, che prevedeva
all’ultimo comma l’obbligo dell’imprenditore, in solido con l’appaltatore e
relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, «all’adempimento di tutti gli
obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza».

12. La previsione era formulata in termini ampi, ed
era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell’imprenditore
appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali
ed assicurative Inail.

13. L’art.
29 comma 2 del suddetto d.lgs n. 276 ha mantenuto la responsabilità
solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi
derivanti dalle leggi di assistenza.

14. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della
volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del
committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della
delega conferita con la I. n. 30 del 2003
quello di indebolire la tutela dell’istituto assicuratore pubblico.

15. La funzione dell’istituto inoltre non rientra
nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nel primo comma
dell’art. 38 della Costituzione – che prevede
che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento dell’assistenza sociale – potendosi
qualificare piuttosto l’Inail come ente strumentale per la realizzazione degli
obiettivi previsti dall’art. 38 II comma della
Costituzione, là dove prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (v.
in tal senso Corte Cost. n. 36 del 7/2/2000; v. anche Corte UE 22 gennaio 2002
nel procedimento C218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e l’attuazione
del principio della solidarietà, così escludendo che la sua attività sia
un’attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi,
tale ente costituisca un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato).

16.  La
disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine «contributi
previdenziali» in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche
i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento
dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012.

17. L’utilizzazione atecnica del termine contributi
da parte del legislatore non è peraltro un novum nel sistema, potendosi
richiamare l’art. 6 del d.lgs n. 124
del 2004 , che prevede che «le funzioni ispettive in materia di previdenza
e di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps,
dell’Inail, dell’Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto
degli obblighi previdenziali e contributivi», e l’art.
2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il
Legislatore è intervenuto con l’art.
4 comma 3 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla I. 7 dicembre 1989, n. 389, equiparando i crediti
per i premi Inail a quelli per l’assicurazione invalidità vecchiaia e
superstiti (v. Cass. 15/07/2010, n. 16593).

18. Nel febbraio 2012, con il d.l. n. 5 del 9 febbraio e la successiva legge di
conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni
dell’obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza
aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la
responsabilità solidale del committente anche per i premi Inail e la
limitazione dell’obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di
esecuzione del contratto di appalto.

19. Non ha pregio in senso contrario il rilievo
della Corte d’appello secondo il quale l’art. 29 avrebbe la funzione di
tutelare il lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con
riferimento all’assicurazione Inail nella quale vige il principio
dell’automaticità delle prestazioni, in quanto non vi sono sicuri elementi
testuali per finalizzare la previsione all’esclusiva tutela del lavoratore,
considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata
mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido
«… a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote
di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi…», mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono
dovuti agli enti gestori.

20. Il ricorso deve quindi essere accolto e la
sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di
Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie
attenendosi al seguente principio di diritto: «anche per il periodo anteriore
all’entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista
dall’art. 29 del d.lgs n. 276 del
2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto»

21. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Non sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per i ricorsi principale e incidentale, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è
sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore,
ai sensi dell’articolo 1 comma 1
lettera a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

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