Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18371

Regione Sicilia, Lavoratori del settore minerario siciliano,
Contributi previdenziali sulla quota dell’indennità di prepensionamento,
Sottoscrizione dei verbali di conciliazione presso l’Ufficio del lavoro

 

Rilevato che

 

la Corte d’appello di Caltanissetta, a conferma
della sentenza del Tribunale della stessa cittrà, ha accolto l’appello proposto
dalla “Società di risanamento e sviluppo attività industriali siciliane
s.p.a.” (d’ora in poi R. s.p.a.) rivolto a sentir dichiarare insussistente
l’obbligo in capo alla stessa società di versare all’Inps i contributi
previdenziali sulla quota dell’indennità di prepensionamento incrementata,
spettante ai sensi dell’art. 6 della legge reg. siciliana n.42 del 1975 a M.B.,
erede di B.D., ex dipendente I. s.p.a., per l’estinzione del relativo diritto
conseguente alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione presso l’Ufficio
del lavoro di Enna in data 9 dicembre 2002 e 19 giugno 2007, contenenti
l’espressa rinuncia da parte del lavoratore ai diritti previdenziali ed
assistenziali riconosciuti dalla legislazione regionale;

la cassazione della sentenza è domandata da M.B. in
qualità di erede di B.D. nel frattempo deceduto, sulla base di quattro motivi;
la R. s.p.a. e l’Inps hanno resistito con tempestivo controricorso;

M.B. e la R. s.p.a. hanno depositato memorie in
prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente
comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.

 

Considerato che

 

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione della legge regionale siciliana n.42 del
1975 e succ. modif. ed integr., della I. n. 214
del 1982, della I. n.105 del 1991, della I.
n. 222 del 2005, della I. n.47 del 1983, del d.P.R. n.1432 del 1971 e degli artt. 11 e 12 delle
disposizioni sulla legge in generale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2114,
2115 e 2116 cod.
civ.;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., deduce la
violazione dell’art. 2113 cod. civ.;

in sostanza, con i primi tre motivi la sentenza è
censurata a) per aver attribuito effettiva natura volontaria alla contribuzione
prevista dall’art. 6 della I. reg. sic.n.42 del 1975, configurata diversamente,
quale obbligazione ex lege, in quanto forma di diritto dell’emergenza,
affiancata al prepensionamento, alla cassa integrazione e all’indennità di
disoccupazione, in favore dei lavoratori del settore minerario siciliano; b)
per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all’indennità di
prepensionamento percepita da B.D.; c) in relazione all’affermazione contenuta
nella sentenza impugnata secondo cui la contribuzione volontaria avrebbe
formato oggetto di conciliazione innanzi all’ufficio provinciale del lavoro;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., si denuncia
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91
cod. proc. civ., prospettando in via ipotetica che le spese di lite
andrebbero poste a carico della R. s.p.a. quale parte (eventualmente)
soccombente nel giudizio di merito;

i quattro motivi, tutti connessi per l’unicità del
tema affrontato, vanno trattati in modo unitario;

essi sono fondati;

la questione, inquadrata nel più ampio contesto
delle norme regionali siciliane approntate alla tutela dei lavoratori del
settore minerario in seguito alla soppressione dell’ente minerario siciliano e
delle numerose società ad esso collegate, è stata già esaminata da questa
Corte, la quale ha ritenuto di dover disattendere le ragioni della R. s.p.a. e
accogliere quelle degli ex dipendenti degli enti minerari soppressi (cfr. Cass.
n. 20016, n.23413 e n.24350 del 2017, n. 2939 del 2019);

la ricostruzione legale dei termini della vicenda,
origina dalle varie leggi regionali siciliane (leggi reg. n. 42 del 1975, n.23
del 1991, n.8 del 1995, n.5 del 1999) le quali stabilivano che, in presenza di
determinati requisiti di età o contributivi, sarebbe stata corrisposta agli ex
dipendenti del settore minerario licenziati un’indennità mensile pari all’80
per cento dell’ultima retribuzione percepita e per quattordici mesi, fino al
raggiungimento dell’età pensionabile;

la I. n. 42 del 1975 all’art. 6, co.4, aveva posto a
carico della Regione (e per essa della R. s.p.a. a partire dall’istituzione,
avvenuta con I. reg. n.4 del 2003) altresì gli
oneri derivanti dal riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria e alla
contribuzione volontaria a fini pensionistici, nella misura massima consentita
e rivalutabili nel tempo;

i giudizi decisi da questa Corte hanno censurato
l’interpretazione che degli accordi transattivi intervenuti fra le parti aveva
dato la Corte d’appello, ritenendo che i lavoratori non potessero validamente
disporre dei diritti maturati con riguardo agli oneri previdenziali, che la
legge regionale, in ragione della peculiare natura dei contributi aveva posto a
carico della R. s.p.a. per effetto di una sorta di accollo ex lege ;

la stessa erronea interpretazione degli atti transattivi
sottoscritti dall’ex dipendente presso l’ufficio provinciale del lavoro di
Enna, ove questi abdicava (genericamente) ai diritti assistenziali derivanti
direttamente o indirettamente dai rapporti di lavoro con l’ente soppresso, è
stata operata dalla sentenza qui impugnata;

erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che
la presunta validità di quella rinuncia fosse idonea a determinare l’estinzione
del diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla
Società, al fine di assicurare la prosecuzione della assicurazione obbligatoria
per la invalidità vecchiaia e superstiti, sia calcolata sull’importo
dell’indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore, al netto
dell’incremento riconosciuto;

così statuendo la Corte territoriale ha mancato di
considerare la peculiare disciplina degli aspetti previdenziali relativi alla
fuoriuscita occupazionale del personale cessato dal servizio presso le miniere
siciliane sì come introdotta dalla I. n. 42 del 1975, il cui sistema era stato posto
prima a carico della Regione (al tempo autorizzata a stipulare una convenzione
con l’Inps), poi della R. s.p.a. di derivazione regionale;

pur se per il tramite del rinvio operativo allo
schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la
peculiare fattispecie configura un’ipotesi del tutto peculiare di assunzione
pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di
dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana;

l’obbligazione contributiva si configura quindi come
una obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente
generata dalla legge e, pertanto, l’adempimento di essa da parte della Società,
rientra pieno iure nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 cost., riconosciuti dalla legge agli ex
dipendenti dei soppressi enti minerari;

le prestazioni connesse a tali diritti non rientrano
perciò nella disponibilità dei lavoratori, i quali non possono validamente
disporne, rinunziandovi;

pertanto, gli atti transattivi stipulati presso
l’Ufficio provinciale del lavoro di Enna non hanno comportato l’estinzione del
diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere che la base di calcolo dei
contributi dovuti dalla Regione siciliana, ora R. s.p.a., al proprio dante
causa B.D. a titolo di prosecuzione volontaria dell’assicurazione per la
invalidità, vecchiaia e superstiti, venga determinata in base all’importo
dell’indennità mensile allo stesso a suo tempo effettivamente liquidata;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza
impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di
Caltanissetta in diversa composizione, cui è demandato di regolare le spese di
questo giudizio;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà
atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione
che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

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