Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18594

Contribuzione previdenziale relativa alla Gestione
commercianti, Redditi derivanti dalla partecipazione pro quota ad alcune
società a responsabilità limitata, Concetto di totalità dei redditi d’impresa
denunciati ai fini Irpef

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la
decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito notificato a
M.A.F., con il quale l’Inps aveva intimato alla predetta il pagamento di
contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi
derivanti dalla partecipazione prò quota ad alcune società a responsabilità
limitata;

rilevava la Corte territoriale che, pur se l’art. 3 bis DL n. 384/1992
faceva riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini
IRPEF, “il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di
un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela
corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di
capitali in società esercente attività d’impresa dovrebbe comportare
l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne
deriva che il concetto di totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini
Irpef … deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o
artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente
gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini
previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’Inps sulla base di unico motivo;

resiste M.A.F. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata
alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

 

Considerato che

 

con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 3
bis della I. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d.I. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con
la I. 2 agosto 1990 n. 233;

la questione sottoposta al vaglio di questa Corte
attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione
previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale
sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria,
debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi
percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da
partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività
lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e
risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in
questa sede si rinvia;

nella citata pronuncia è stato rilevato che l’art. 3 bis del d.l. 19
settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A
decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per ì
soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n.
233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai finì
IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la
nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa
denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo
all’iscrizione alla gestione ex art.
1 della I. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un
ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato rilevato, altresì, che al fine di
individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi,
occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque
in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R.
contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai
redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del
2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale,
mentre l’art. 44 lettera e) (nel
testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da
partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

e poiché la normativa previdenziale individua, come
base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi
d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo
il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera
partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa,
sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non
concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va
rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00
per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma
1- bis dello stesso art. 13.

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