Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 settembre 2020, n. 320

Articolo 25 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Contributo a fondo perduto
trasformazione involutiva o regressiva

 

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto,
è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’istante, titolare della ditta individuale “X
di Afa”, esercente l’attività di …, rappresenta che in data xx agosto
2019, il sig. Beta, unico socio accomandante della estinta società “X di Afa
& c. s.a.s.”, comunicava la volontà di recedere dalla stessa ai sensi
dell’art. 2285 c.c.

Di conseguenza, in data xx febbraio 2020, non
essendosi ricostituita la pluralità dei soci, l’istante, in qualità di socio
superstite, decideva, previa liquidazione della quota del sig. Beta, per il
proseguimento dell’attività come ditta individuale, a far data dal xx marzo
2020, dando luogo ad una “trasformazione involutiva o regressiva” e
assumendosi tutte le attività e passività della estinta società, assicurando
così la continuità aziendale tra l’ente collettivo e quello individuale.

Posto ciò, l’istante fa presente che il
“Decreto Rilancio”, D.L. n. 34 del 2020,
ha previsto diverse misure a sostegno delle imprese, tra cui, all’art. 25, un contributo a fondo
perduto alle imprese, lavoratori autonomi e titolari di redditi agrario, che
non abbiano cessato la propria attività alla data di presentazione
dell’istanza; lo stesso articolo inoltre prevede che “tutti coloro che
hanno iniziato la loro attività successivamente alla data del 1° gennaio 2019,
possono non tener conto dei requisiti di cui al comma 4”.Alla luce di
quanto premesso, l’istante chiede quindi se il contributo in oggetto debba
essere calcolato in capo alla società nelle modalità di cui al comma 4 dell’art. 25 del D. L. n. 34 del 2020,
in quanto la società, all’epoca ancora in vigore, si è trasformata senza
soluzione di continuità, ovvero in capo alla ditta individuale e nelle modalità
che escludono i requisiti di cui al comma 4, considerando la “nuova
costituzione” dal xx marzo 2020.

 

Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che la fattispecie prospettata
debba essere risolta alla luce delle seguenti considerazioni.

Con lo scioglimento della società si è determinata
l’estinzione dell’ente che, sotto il profilo soggettivo, ha attuato una
sostituzione del soggetto titolare dei beni con altro soggetto distinto dal
primo, determinando così una vicenda traslativa soggetta a trascrizione nei
registri immobiliari.

Sull’efficacia estintiva della cancellazione e sulle
sopravvenienze attive, la Corte di Cassazione ha affermato i due seguenti
principi di diritto: «Qualora, alla estinzione della società, non corrisponda
il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali
ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o
illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero
illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di
contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel
bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese,
ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora
incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto
un’attività ulteriore il cui mancato espletamento da parte del liquidatore
consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».

La posizione della giurisprudenza appare quindi
ancorata sulla “valenza estintiva della cancellazione” e il
“subentro dei soci nella titolarità delle posizioni attive e passive
residue”.

Detto ciò, l’istante ritiene che con la
trasformazione involutiva, come quella in esame, il soggetto superstite, che
prosegue l’attività, ottiene la continuità aziendale rideterminandosi in
soggetto individuale, nonostante cambi partita IVA e avvenga una nuova
iscrizione nel registro delle imprese.

Tale ultima circostanza non comporta il trovarsi di
fronte ad un soggetto che inizia da capo una nuova attività, bensì ad un
fenomeno successorio (realizzato mediante un atto traslativo senza soluzione di
continuità) che sembra evocare quello degli heredes necessarii del diritto
romano, che acquistavano l’eredità senza che vi fosse bisogno di alcuna
manifestazione di volontà intesa a tale risultato.

Pertanto, l’istante ritiene che il contributo a
fondo perduto, oggetto del quesito in esame, debba essere calcolato in base
alle modalità di cui all’articolo
25, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, ossia confrontando i
fatturati dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, nonostante in tale ultimo
mese, il soggetto si era già trasformato in ditta individuale; di conseguenza,
laddove la misura fosse inferiore ai duemila euro, l’importo minimo da
attribuire all’istante sarebbe riconducibile al minimo previsto per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, secondo quanto disposto dal comma 6 del medesimo
articolo 25.

 

Parere dell’agenzia delle
entrate

 

Preliminarmente si rappresenta che dal presente
parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la
fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77
(cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere
di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Con l’articolo
25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto
rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e
all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato
direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti
dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In particolare, il predetto
articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2
e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a
fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:

1. nel periodo d’imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre
2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare),
l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di
cui all’articolo 54, comma 1,
del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;

2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con le circolari n.
15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio
2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono
stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto
COVID-19.

In particolare, con la circolare
n. 22/E del 2020, al punto 5.1, riguardante le operazioni di
riorganizzazione, è stato rappresentato quanto segue: «Come già precisato nella
circolare n. 15/E del 2020 in relazione ai
soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale
perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020,
si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione
alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per
quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. (…) Nell’ipotesi in
cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020,
l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico
socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è
determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della
società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione,
considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che l’istante possa
fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo
quanto previsto al comma 5 dell’articolo
25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli
ulteriori requisiti).

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