Il lavoratore dipendente “fuori sede” che ha successivamente trasferito la propria residenza all’estero può beneficiare della detrazione per i canoni di locazione, fino a che risulti “fiscalmente” residente in Italia. 

Nota a AdE Risposta 28 agosto 2020, n. 288

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 288 del 28 agosto 2020, ha chiarito i requisiti di accesso alla detrazione di cui all’art. 16, co. 1-bis, TUIR (prevista per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro) nella particolare ipotesi in cui il medesimo lavoratore trasferisca, in un secondo momento, la propria residenza all’estero.

L’art. 16 sopracitato accorda una detrazione dall’IRPEF – entro certi limiti di reddito – ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, a condizione che:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
  • la residenza sia stata trasferita nel nuovo comune da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Nell’ipotesi dell’interpello in oggetto, risultavano soddisfatte tutte le suddette condizioni, tuttavia, il contribuente istante aveva ulteriormente trasferito per motivi di lavoro la propria residenza all’estero, con contestuale iscrizione all’AIRE. Con l’interpello in esame l’istante chiedeva conferma che la detrazione dei canoni di locazione maturati in forza del contratto di locazione per l’immobile sito nel Comune di lavoro spettasse ugualmente per l’anno 2019 nonostante il trasferimento all’estero.

L’Agenzia delle entrate, in replica al quesito posto dall’istante, ha ricordato in primo luogo che ai sensi dell’art. 2, co. 1, TUIR, si considerano residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza a sensi del Codice Civile”. Il successivo co. 3 del TUIR prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.

Per l’Agenzia il lavoratore in questione può ancora considerarsi fiscalmente residente in Italia per il 2019 avendo trasferito la residenza in data 21/08/2019. Avendo egli trascorso la maggior parte del periodo d’imposta in Italia, l’Agenzia delle entrate accorda la possibilità di accedere alla detrazione in questione per il solo anno 2019. Viceversa, per le due successive annualità potenzialmente agevolabili, la detrazione, a parere dell’Ufficio, non potrà ritenersi applicabile in quanto, salvo mutamenti nella situazione, l’istante non sarà più residente in Italia. Nel caso di soggetti non residenti, entra in gioco l’art. 24, co. 3, TUIR, che, nel prevedere quali sono le detrazioni dall’imposta lorda dovuta dai non residenti, non include quelle per canoni di locazione disciplinate dal citato art. 16 TUIR.

Detrazione per i canoni di locazione vincolata alla residenza fiscale del lavoratore
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