Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18462

Mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo,
Apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi della ditta e registro
di servizio, Assenza della competenza sanzionatoria relativamente a violazioni
di norme del codice della strada, Non sussiste

 

Premesso che

 

1. Con distinti ricorsi A.M. e C.L. s.r.I., M.C. e
C.L. s.r.I., D.F. e C.L. s.r.I., L.R. e C.L. s.r.l. nonché V.C. e C.L. s.r.l.
impugnavano davanti al Giudice di pace di Treviso gli atti di contestazione di
illecito amministrativo per mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e
riposo, in violazione degli artt.
6, 7 e 8 del regolamento CE 561/2006, mancato rispetto rilevato – dagli
apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi della ditta e dal
registro di servizio, dall’orario di servizio e dal libretto individuale di
controllo – durante un’ispezione effettuata dagli ispettori della Direzione
territoriale del lavoro di Treviso presso la sede della C.L. s.r.l.

Il Giudice di pace, riunite le cause, rigettava i
ricorsi con sentenza n. 2364/2011.

2. Contro la sentenza proponevano appello i signori
M., C., F., R., C. e la C.L. s.r.l.

Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 97, il Tribunale di
Treviso rilevava “l’assenza della competenza sanzionatoria” in capo
alla Direzione territoriale, in quanto “nessuna norma attribuisce alla
Direzione il potere di accertamento e contestazione dell’illecito (e il
correlato potere sanzionatorio) relativamente a violazioni – quali quelli
rilevanti nel caso di specie – di norme del codice della strada”;
accoglieva quindi il gravame e dichiarava la nullità dei verbali di
accertamento.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione, con
unico atto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione
territoriale del lavoro di Treviso, il Ministero dell’interno e la Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo di Treviso.

Resistono con controricorso V.C. in proprio nonché
quale legale rappresentante della C.L. s.r.I., e la C.L. s.r.I., chiedendo di
dichiarare l’inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso.

Gli intimati A.M., D.F., L.R. e M.C. non hanno
proposto difese.

I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

I. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si
contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 11, 12, 174, 178, 200, 201 e 204-bis, comma 4-bis d.lgs. n.
285/92, 6, 7, 8 e 10 del
regolamento CE n. 561/06, 2,
6, e 7 del d.lgs. n. 144/08 in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.”: il giudice d’appello – che nell’annullare i verbali
ha erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Direzione
territoriale del lavoro di Treviso, legittimazione spettante invece al Prefetto
– ha errato nel ritenere che, in seguito all’inserimento della disposizione
sanzionatoria contestata nel codice della strada, gli ispettorati della
Direzione territoriale del lavoro non abbiano più competenza in merito alla
rilevazione dell’illecito e all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 174 del d.lgs. 285/1992.

Il motivo è generico e contraddittorio laddove
contesta il rigetto implicito dell’eccezione del difetto di legittimazione
passiva (a p. 4 del ricorso si legge che “la Prefettura di Treviso si
costituiva in tutti i giudizi” di primo grado, a p. 8 che in appello si
sono costituiti, oltre alla Prefettura, il Ministero dell’interno, il Ministero
del lavoro e la Direzione territoriale e a p. 14, per giustificare
l’applicazione del comma 4-bis dell’art. 204-bis d.lgs. 285/1992,
che i verbali di contestazione dell’illecito sono stati redatti in data 15
ottobre 2015, data impossibile essendo la pronuncia di primo grado, sempre
secondo i ricorrenti, del 26 febbraio 2012, p. 4 del ricorso).

Il motivo è invece fondato nella seconda parte.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di violazioni delle
disposizioni previste dall’art.
174 codice strada, l’esame dei registri di servizio e dei dischi
cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del
rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla
duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i
lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; ne consegue che la competenza
a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre
che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche
all’ispettorato del lavoro” (così Cass. 22896/2018, nella specie si è
confermata la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella
competenza dell’ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria
non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla
violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti; negli stessi
termini v. Cass. 20594/2016).

2. L’accoglimento della seconda parte del motivo
comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa al
Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del presente
giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso nella misura di cui in
motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in persona di diverso
magistrato.

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