Prassi – INPS – Messaggio 09 settembre 2020, n. 3275

Regime previdenziale dei lavoratori marittimi imbarcati sui
galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti,
superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e privi di apparato motore, non
rientranti tra quelli indicati dall’articolo 5, lettera e), della
legge 26 luglio 1984, n. 413

 

1. Premessa

 

La legge 26 luglio 1984,
n. 413, recante “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”,
all’articolo 4 individua le categorie di lavoratori marittimi che debbono
essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS.

In particolare, sono obbligatoriamente iscritti, ai
sensi dell’articolo 4,comma 2,
lett. a) e b), della citata legge n. 413/1984 “le persone di nazionalità
italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi
munite di carte di bordo o di documenti equiparati”, nonché “le persone assunte
con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le
caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a
condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima,
seconda o terza categoria”.

Il successivo articolo 5, rubricato
“Individuazione della nave”, definisce quali siano le navi ai fini dell’applicazione
del regime previdenziale dei marittimi, disponendo quanto segue:

“Agli effetti delle disposizioni di cui alla
presente legge si considerano navi:

a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi
maggiori”;

b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e
dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del codice della navigazione;

c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da
diporto”;

d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei
“Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10
tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35
cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi
minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del
pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione
propri”.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 5, lettera e), della
legge n. 413/1984, l’Istituto ha quindi escluso i marittimi imbarcati su
galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti,
delle rade e del pilotaggio, dal novero degli assicurati al regime previdenziale
marittimo disciplinato dalla stessa legge n.
413/1984.

Tale esclusione è stata oggetto di approfondimenti
con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti.

Alla luce dei predetti approfondimenti, è stata
ritenuta illegittima l’iscrizione di tali marittimi al regime di cui alla legge n. 413/1984, ostandovi proprio la
formulazione dell’articolo 5,
lettera e), della medesima legge, secondo cui, come evidenziato, sono
obbligatoriamente iscritti al predetto regime solo i marittimi imbarcati su
galleggianti muniti di apparato motore e adibiti agli usi espressamente
indicati da tale norma.

Quindi, i marittimi imbarcati su galleggianti non
aventi le caratteristiche tecniche e di impiego indicate dal citato articolo 5 della legge n. 413/1984
sono stati assoggetti alle assicurazioni obbligatorie vigenti per la generalità
dei lavoratori dipendenti.

 

2. Il mutato orientamento della giurisprudenza di
legittimità e di merito

 

Sulla questione in argomento, si segnala il mutato
orientamento della giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, secondo
cui rientrano nella nozione di navi, come individuate dall’articolo 5 della legge n. 413/1984,
anche i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a
prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla
tipologia d’impiego; conseguentemente, i marittimi ivi imbarcati devono essere
iscritti al regime previdenziale recato dalla legge
n. 413/1984.

In particolare, nella sentenza
n. 15496 dell’11 luglio 2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, da
una lettura degli articoli 136 (NOTA 1) e 1287 (NOTA 2) del codice della navigazione,
concernenti il regime amministrativo delle navi, coordinate con le disposizioni
dell’articolo 5, lettere b) ed
e), della legge n. 413/84, i marittimi imbarcati sui galleggianti privi di
propulsione propria – iscritti nei registri delle navi minori e dei
galleggianti – sono da considerare tra i soggetti tutelati dal regime
previdenziale recato dalla legge n. 413/1984 in
commento.

In proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato
come non sia possibile ritenere che la norma generale di cui all’articolo 136 del codice della navigazione,
contenuta nella parte del codice relativo al “Regime amministrativo delle
navi”, che estende ai galleggianti mobili le disposizioni riguardanti le
“navi”, non si applichi all’articolo
1287 del codice della navigazione:

“laddove si consideri che l’articolo 1287 cod. nav. [richiamato dall’art. 5, lettera b), della legge n.
413/1984] detta un criterio di individuazione delle navi che è
espressamente esteso agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e
per la previdenza”.

Prosegue la Corte sottolineando che “l’articolo 1287 cod. nav. ricomprende, nel proprio
ambito, espressamente agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e
per la previdenza, sia le navi (e, quindi, i galleggianti, giusta l’articolo 136 cod. nav.) aventi una certa stazza
[…] che quelle […] aventi un motore con determinate caratteristiche,
indipendentemente dalla stazza”.

Quindi, secondo il giudice di legittimità, si tratta
di coordinare ed applicare, “le disposizioni generali e speciali contenute
negli articoli 136 c.n., comma 3, L. n. 413 del 1984, art. 5,
lettera b) e art. 1287 cod. civ. (recte: del
cod. nav.), con la conseguente applicazione anche […] della L. n. 413 del 1984”.

Comunque “la lettera b) della L. n. 413 del 1984, articolo 5,
se interpretata nel senso di ricomprendere, per effetto del rinvio al codice
della navigazione, anche i pontoni e galleggianti non autopropulsi, non rende
affatto priva di qualsiasi utilità la lettera e) dello stesso articolo”;

infatti, “mentre la lettera e) prescinde dalla
potenza dell’apparato motore”, purché il galleggiante sia “addetto al
servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio” e, dunque, ha riguardo,
essenzialmente, alla funzione svolta dal mezzo, […] la lettera b) prescinde
dal servizio cui è adibito il mezzo, purché lo stesso abbia un “apparato
motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati”;
pertanto “la lettera b) […] comprende, nella sua definizione, tutti i
galleggianti mobili, anche se non autopropulsi, che abbiano una certa stazza,
tale da renderli equiparabili alla nave”, mentre la lettera e)
“include quei particolari galleggianti che, pure essendo di stazza
inferiore alle dieci tonnellate, (e, quindi, di norma non equiparabili ad una
nave) sono però autopropulsi e addetti “al servizio dei porti, delle rade
o del pilotaggio”.

La giurisprudenza di merito (Cfr. Corte di Appello
di Catania, n 1352/2013; Corte di Appello di Bari, 21/01/2020) si è conformata
all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 15496/2007.

 

3. Assoggettamento al Regime previdenziale della legge n. 413/84 dei marittimi imbarcati su
galleggianti superiori alle 10 di stazza lorda, privi di apparato motore,
iscritti nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti

 

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale
illustrato nel precedente paragrafo, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali di voler esprimere il proprio parere in ordine
all’applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 413/1984 nei confronti dei marittimi
componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di
stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori
e dei galleggianti (RNMG)e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati.

Il predetto Ministero ha espresso parere favorevole
in ordine all’assoggettamento dei marittimi imbarcati su galleggianti sopra
indicati, stante la decisione adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15496 dell’11 luglio 2007 ed il suo
consolidamento in sede di merito.

Tutto ciò premesso, con il presente messaggio si
forniscono le necessarie istruzioni per la gestione del rapporto assicurativo e
contributivo dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti di stazza
lorda superiore alle dieci tonnellate, privi di apparato motore, iscritti nei
Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, nell’ambito del regime della legge n. 413/1984.

Si invitano le Strutture territoriali a valutare le
istanze di riesame dei provvedimenti di iscrizione, inoltrate dai datori di
lavoro interessati, alla data di pubblicazione del presente messaggio, alla
luce dell’orientamento sopra illustrato.

 

4. Istruzioni procedurali

 

4.1 Apertura matricola contributiva

 

Per il versamento dei contributi obbligatori dovuti
per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra
illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in
argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola
contributiva, avvalendosi della procedura di Iscrizione e variazione azienda presente
nel sito dell’Istituto.

Si rammenta infatti che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n.
413/1984, le aziende amatoriali sono tenute a chiedere, per ciascuna nave
gestita, l’apertura di una distinta matricola contributiva.

La matricola contributiva attribuita,
contraddistinta dal c.s.c. 1.15.02 e, laddove ne ricorrano i requisiti, dal
c.a. 8V (Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE),
deve essere utilizzata esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo
contributivo relativo ai componenti l’equipaggio del galleggiante e
limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di
bordo.

 

4.2 Compilazione del flusso Uniemens. Termini di
versamento della contribuzione

 

Per l’esposizione dei dati contributivi riferiti ai
marittimi imbarcati sui galleggianti, aventi le caratteristiche sopra indicate,
i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso
per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura
dei periodi di effettiva navigazione.

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