Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2020, n. 18955

Indennità sostitutiva del preavviso di recesso, Risoluzione
del rapporto per raggiunti limiti di età, CCNL Dirigenti delle Aziende
industriali, Violazione di norme del contratto collettivo nazionale,
Deduzione va accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole,
Rapporto di lavoro privatistico, Escluse risoluzioni automatiche al compimento
di determinate età ovvero con il raggiungimento di requisiti pensionistici

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 2329 del 2016, la Corte d’appello
di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da A.N. ed in riforma della
sentenza di primo grado, ha condannato F.A.L. S.r.l. (d’ora in avanti, per
brevità FAL), al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso di recesso,
oltre accessori di legge.

2. Il lavoratore, dirigente di FAL, con diritto alla
pensione di vecchiaia dal 4.2.2009 (data del compimento del 65° anno di età)
aveva ricevuto una prima nota del 26.3.2008, con la quale la Direzione del
Personale di FAL comunicava la risoluzione del rapporto alla data del 30.6.2008
ed una successiva comunicazione del 14.1.2009 con la quale la società, in
rettifica della prima, anticipava la risoluzione del rapporto alla data del
4.2.2009.

3. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente
l’obbligo datoriale al preavviso; ha osservato come l’art. 2118 cod. civ. non ponesse, al riguardo,
limitazioni di sorta e che neppure l’art. 22 del CCNL Dirigenti delle
Aziende industriali escludesse un tale obbligo in caso di risoluzione del
rapporto per raggiunti limiti di età; ha osservato come inconferente fosse il
richiamo all’art. 6 della legge
nr. 54 del 1982 ed ha, infine, richiamato i principi della giurisprudenza
di legittimità secondo cui, nell’ambito dei rapporti di lavoro privato,
dovessero escludersi risoluzioni automatiche al compimento di certe età ovvero
con il raggiungimento di requisiti pensionistici.

4. In merito al quantum, la Corte distrettuale ha
osservato come il preavviso fruito fosse pari solo a 18 giorni (dal 14.1.2009
al 4.2.2009) e quindi non corrispondente a quello stabilito dalla
contrattazione collettiva (12 mesi), con ogni conseguenza in termini di
riconoscimento della relativa indennità per il periodo non accordato.

5. Avverso tale sentenza la s.r.l. FAL ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con
controricorso, il lavoratore.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie in
prossimità dell’adunanza camerale, nella quale è stato disposto il rinvio a
nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. L’A. ha depositato
ulteriore memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, sono dedotte – ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. –
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, ult. parte, della legge
nr. 54 del 1982, dell’art. 2118 cod. civ.,
nonché dell’art. 23 CCNL
dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e servizi.

1.2. La decisione della Corte di appello di Bari è
censurata per non aver applicato l’art. 6 della legge cit.,
essendosi il lavoratore avvalso dell’opzione per la prosecuzione del rapporto
di lavoro dopo il conseguimento del diritto alla pensione. Si assume la non
applicabilità dell’art. 2118 cod. civ., dovendo
nella fattispecie operare la risoluzione automatica del rapporto al
raggiungimento del 65° anno di età e si deduce, infine, l’errata
interpretazione dell’art. 23
CCNL.

2. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – è dedotta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cod.
proc. civ., dell’art. 22,
comma 6, CCNL dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e
servizi nonché dell’art. 2118 cod. civ.

2.1. Il motivo riguarda l’operata interpretazione
della norma collettiva, resa conformemente alla tesi del lavoratore, come
espressa in sede di appello alla pronuncia di primo grado: la parte ricorrente
assume che la Corte non avrebbe potuto prendere in considerazione la proposta
esegesi del testo contrattuale perché difforme da quella proposta in sede di
difese in primo grado e ne contesta, comunque, la correttezza.

3. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ. – è
dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
2118 cod. civ., in relazione all’art. 23 CCNL dirigenti di
aziende industriali produttrici di beni e servizi.

3.1. Secondo la società FAL, la sentenza non avrebbe
correttamente valutato il preavviso di recesso comunicato sin dal 26.3.2008,
che (tenuto conto di quello contrattualmente previsto) era stato quasi interamente
fruito; con la nuova comunicazione del 14.1.2009, la FAL avrebbe solo
anticipato la preavvisata risoluzione, sicché l’indennità di preavviso poteva,
al più, riconoscersi per il periodo compreso tra il 4.2.2009 ed il 26.3.2009,
data di compimento dei 12 mesi di preavviso o, in via ulteriormente
subordinata, fino al 30.6.2009;

4. il primo motivo è, nel complesso, da respingere;

4.1. la censura nella parte in cui imputa alla
sentenza di non aver applicato l’art.
6 di cui alla rubrica (che stabilisce la cessazione del rapporto senza
obblighi di preavviso per le parti al raggiungimento della massima anzianità
contributiva) involge, in realtà, la valutazione di specifiche questioni di
fatto (relative appunto alle ragioni della prosecuzione del rapporto) che,
attenendo al piano di una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, non
possono essere esaminate sotto il profilo del vizio di “sussunzione”.

4.2. La violazione di legge presuppone la sua deduzione
non solo mediante puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma
anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in
qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza
gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla
prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Cass. 15.1.2015 n. 635),
laddove non rientra nell’ambito applicativo dell’art.
360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna
all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di Iegittimità cfr. Cass.
640/2019).

4.3. La sentenza impugnata, infatti, non reca un
tale accertamento di fatto, avendo considerato la peculiarità della risoluzione
dei rapporti di lavoro dirigenziale, e precisa che proprio la società aveva con
il suo comportamento confermato che il raggiungimento dei limiti di età, se
abilitava il datore di lavoro a procedere al licenziamento “ad
nutum”, non esonerava dal preavviso, in coerenza, in ultima analisi, anche
con una corretta esegesi dell’art.
22 ccnl.

4.4. Ed invero, la critica che investe, invece,
l’operata interpretazione della norma contrattuale è, in radice, inammissibile,
risultando la disposizione riportata per sintesi del suo contenuto, mentre,
quando sia denunziata, in ricorso, la violazione di norme del contratto
collettivo nazionale, la loro deduzione deve essere accompagnata dalla
trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di
individuare la ricorrenza della violazione denunziata (cfr. Cass. nr. 25728/2013; nr. 2560/2007; nr. 24461/2005).

4.5. Per il resto, è il caso di osservare come la
decisione enunci correttamente i principi di questa Corte che, sulla questione
dei termini e delle modalità di risoluzione del rapporto in coincidenza con il
raggiungimento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e
dell’esistenza o meno del diritto del lavoratore ad un periodo di preavviso,
nell’ambito del rapporto di lavoro privatistico, (da ultimo, Cass. n. 521 del 2019) ha più volte statuito che
la tipicità e tassatività delle cause d’estinzione del rapporto escludono risoluzioni
automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento di
requisiti pensionistici, diversamente da quanto accade nel lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni in tema di collocamento a riposo
d’ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti
delle amministrazioni pubbliche stesse (Cass. nr.
14628 del 2010; Cass. nr. 26377 del 2008), sicché, in assenza di un valido
atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del
lavoratore a percepire le retribuzioni anche successivamente al compimento del
sessantacinquesimo anno di età (Cass. n. 9312 del 2014; Cass. n. 3237 del 2003; Cass. n. 3907 del 1999).

4.6. A ciò consegue che, nel campo dei rapporti di
lavoro di natura privatistica, per la risoluzione del rapporto per limiti di
età anagrafica del lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l’obbligo
di preavviso (Cass. n. 2339 del 2004; Cass. n. 5576 del 2001; Cass. n. 12890
del 2000; Cass. n. 10782 del 2000; Cass. n. 6396 del 1995).

5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, in
disparte ogni considerazione in punto di non pertinente richiamo dell’art. 437
cod. proc. civ., e di mancanza di ogni preclusione in tema di deduzioni che
incidono solo in termini di apprestamento di una linea difensiva, in relazione
ai medesimi fatti originariamente allegati, i rilievi, che involgono
interamente l’operata interpretazione della norma collettiva, incontrano i
medesimi limiti già esposti con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 22 CCNL, oggetto del primo
motivo.

6. Il terzo motivo è parzialmente fondato.

6.1. Come riportato nella parte in fatto, si legge
in sentenza che il lavoratore, secondo le deduzioni di cui al ricorso
introduttivo del giudizio, riceveva il 26.3.2008 una prima nota della Direzione
del Personale FAL con cui gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto al
30.6.2008; seguiva una successiva nota, del 14.1.2009, con cui la società in
rettifica rendeva nota la cessazione dal servizio alla data del 4.2.2009 (data
del compimento del 65° anno di età).

6.2. E’ pure accertato in sentenza (oltre ad essere
pacifico tra le parti) che il preavviso, nel caso di specie, fosse di 12 mesi;

6.3. Infine, l’importo riconosciuto dalla sentenza
impugnata è pari alla differenza tra quanto richiesto dal lavoratore, a titolo
di intero preavviso non accordato (€ 86.272,36), e l’importo corrispondente al
valore del preavviso fruito, individuato nel lasso di tempo intercorrente tra
la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro del 14.1.2009 e
l’effettiva risoluzione (4.2.2009).

6.4. Come sostenuto dalla parte qui ricorrente, non
può ritenersi che la seconda comunicazione abbia avuto effetti estintivi della
prima, in quanto finalizzata solo alla anticipazione del termine,
originariamente fissato, di cessazione del rapporto, ferma la manifestata
volontà risolutiva, con salvezza degli effetti del primo atto negoziale (id
est: il preavviso maturato dal 26.3.2008 al 4.2.2009) ; tuttavia, il termine
applicabile nella fattispecie (12 mesi dal 26.3.2008) non risulterebbe
interamente rispettato, con la conseguenza che andrebbe riconosciuta
l’indennità in misura corrispondente al periodo non goduto, pari ad un mese e
ventidue giorni (4.2.2009 – 26.3.2009).

6.5. Tale soluzione è coerente con quanto previsto
dall’art. 1231 c.c. che esclude la novazione (e
quindi in generale un fenomeno estintivo) in presenza di modifiche che
riguardano l’apposizione e/o l’eliminazione di un termine.

6.6. In accoglimento del terzo motivo, la sentenza
va, quindi, cassata per aver ritenuto inefficace il precedente preavviso e la
causa va rimessa alla Corte designata come in dispositivo, per la
quantificazione dell’indennità dovuta in applicazione dei principi affermati;
il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri, cassa
la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2020, n. 18955
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